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Stefania Auci in Confapi Lecco Sondrio: registrazione presentazione “L’alba dei leoni”

Trasmettiamo la registrazione della presentazione del libro “L’alba dei leoni” con l’autrice Stefania Auci, intervenuta in Confapi Lecco Sondrio martedì scorso. 

CLICCA QUI PER VEDERE LA PRESENTAZIONE

Per chi fosse interessato segnaliamo che presso La Libreria Volante di Lecco (via Bovara 30) sono disponibili copie del libro autografate.

(AM/am)




LIPE quarto trimestre 2024: comunicazione entro il 2 marzo 2026

Entro il prossimo 2 marzo 2026 dovrà essere trasmessa la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) relative al 4° trimestre 2025.

Tale obbligo, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, richiede l’invio in via telematica tramite la piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML conforme alle specifiche tecniche.

La comunicazione dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con distinta compilazione di più moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del IV trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

La comunicazione deve sintetizzare le operazioni IVA del periodo di riferimento, distinguendo tra operazioni attive: il totale delle operazioni fatturate o soggette a fatturazione; operazioni passive: il totale delle operazioni registrate.

Eventuali inadempimenti sconteranno le sanzioni previste in materia di violazioni circa l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA. C.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di 27,78 euro (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.
 

Correzione Li.Pe.
Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro) Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)
Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 27,78 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. 1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.
1/8 € 31,25 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026 1/8 € 62,50 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026
1/7 € 35,71 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026 1/7 € 71,43 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026
Per le ulteriori riduzioni si veda l’art. 13, comma 1, lettera b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
 
 
Se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Si veda la risoluzione n. 104/E 2017.

Si ricorda infine che i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. La trasmissione del dichiarativo in questo caso dovrà essere effettuato entro il prossimo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato): termine che coincide con la scadenza della Li.Pe. del 4° trimestre 2025. A tal fine sarà necessario compilare il quadro VP.
 
(MF/ms)




Locazioni brevi: le incertezze di inizio anno

Un emendamento al Ddl. di conversione del Milleproroghe propone di posticipare la nuova soglia di imprenditorialità di 6 mesi

Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 comma 1 e ss. del DL 24 aprile 2017 n. 50 era nato anche con lo scopo di ricondurre nell’ambito dei redditi fondiari le locazioni, di breve durata, ove fossero prestati solamente i servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Il comma 3-bis della citata norma prevedeva, in origine, l’emanazione di un regolamento per stabilire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve “si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa (….), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.

Tale disposizione è stata però abrogata ad opera della L. 178/2020, senza che il regolamento fosse emanato, e sostituita, con l’art. 1 comma 595 della medesima legge, dalla previsione, a partire dall’anno 2021, della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale nel caso di destinazione alla locazione breve di oltre 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Tale limite, a partire dal 2026, è stato ridotto a due appartamenti ad opera dell’art. 1 comma 17 della L. 30 dicembre 2025 n. 199.

In assenza di interventi di prassi i locatori e i loro professionisti si sono, da sempre, trovati in difficoltà a interpretare e applicare tale disposizione, a maggior ragione con la riduzione del limite per l’anno in corso senza alcuna norma transitoria.

Si consideri il caso del locatore che, in vigenza nel 2025 del più ampio limite, abbia locato, a cavallo di Capodanno, tre o quattro appartamenti, oppure li abbia anche solo “destinati” alla locazione breve nel 2025 inserendoli in tale anno sui portali, oppure ricevendo anticipatamente il pagamento del prezzo per locazioni che hanno avuto decorrenza nel 2026.

La AIDC Lab, con il focus n. 1/2026 ha dato la sua chiave di lettura identificando il momento in cui scatta la presunzione di imprenditorialità con quello in cui si supera la soglia dei due appartamenti, a prescindere dal fatto che la locazione prosegua, anche se per pochi giorni, nell’anno successivo.

Pertanto, se nell’anno 2026 proseguono tre locazioni brevi iniziate nel 2025, queste non farebbero scattare la presunzione di imprenditorialità in quanto iniziate in un esercizio ove il limite numerico era più alto. Secondo il citato documento, tuttavia, se nel successivo corso del 2026 il contribuente continuasse a stipulare (nuovi) contratti di locazione breve per tutti e tre gli appartamenti, ricadrebbe nell’attività imprenditoriale.

Tale ragionamento, in assenza di una norma transitoria che indichi una diversa decorrenza, deve però essere esaminato alla luce delle regole proprie della imputazione dei redditi fondiari per competenza nei singoli periodi di imposta.

Poiché il citato comma 595 fa riferimento alla “destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo di imposta” senza precisare se la stessa sia iniziata o meno nell’esercizio antecedente, si ritiene che un comportamento più prudente sarebbe quello di far rientrare fin da subito tali locazioni nel reddito d’impresa.

Potrebbe invece accadere che gli appartamenti siano prenotati, anche magari con il pagamento integrale dell’affitto, nell’anno 2025 ma la decorrenza dei contratti sia nel 2026.

Anche se la norma fa riferimento alla “destinazione alla locazione”, evento che si esplica con la firma del contratto, in questa ipotesi risulterebbe ancora più difficile sostenere che gli effetti fiscali “retroagiscono”, anche solo ai fini della verifica del superamento del limite numerico, all’anno antecedente, proprio perché i redditi fondiari sono tassati per competenza e non per cassa.

Nel caso però in cui il contribuente decida, in sede di apertura della partita IVA, per l’opzione per il regime forfetario, si aprirebbe un ulteriore problema di coordinamento in quanto, se è pacifico che i redditi non vanno tassati nel 2025 in quanto la competenza delle locazioni è il 2026, tali redditi non dovrebbero essere tassati neppure nell’anno in corso in quanto, nel regime forfetario, il computo dei ricavi e dei compensi avviene secondo il principio di cassa e, in questo caso, l’incasso è avvenuto nell’esercizi antecedente.

A questo punto, in assenza dei necessari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti non potranno che fare affidamento sull’art. 10 comma 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) nella parte in cui stabilisce che non possono essere applicate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma.

Nel frattempo, per cercare di ovviare alle tante questioni emerse con la nuova soglia, è stato depositato un emendamento al Ddl. di conversione del DL 200/2025 (c.d. Milleproroghe), all’esame delle Commissioni alla Camera, che prevede il differimento di sei mesi (quindi al 1° luglio 2026), dell’applicabilità del nuovo limite di due unità, nonché una moratoria semestrale per chi superi per la prima volta la presunzione.
 
(MF/ms)




Certificazione della parità di genere: bando regionale annualità 2025-2027

Si ricorda alle imprese che è aperto da aprile 2025 un bando rivolto alle Pmi che intendono conseguire la Certificazione della parità di genere, ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022.

La domanda di finanziamento deve essere presentata in forma telematica, attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro il 30 giugno 2027.

Sito camerale 

Sito regionale 

La dotazione finanziaria è destinata a coprire due tipi di costi:

  • 40% – Linea A) per “Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione”
  • 60% – Linea B) per “Servizio di certificazione della parità di genere”.
Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto forma di voucher aziendale. Il valore del voucher varia in relazione al numero di dipendenti delle sedi operative/unità produttive, localizzate sul territorio della regione Lombardia.

Chi volesse approfondire il tema e coinvolgere professionisti qualificati può rivolgersi in associazione scrivendo ad Apiservizi o chiedendo di Silvia Negri.

(SN/am)




Rentri: ultimissime per gestire il FIR digitale (xFIR)

Dal 13/02/2026 i trasportatori e i destinatari devono essere in grado di gestire il FIR cartaceo o digitale (xFIR), sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/ detentore. Infatti, la modalità di emissione del FIR da parte del produttore/detentore definisce l’adempimento da parte di tutta la filiera:
  • se il produttore/detentore è obbligato a emettere digitalmente il FIR, oppure ha scelto di farlo su base volontaria, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, in quanto soggetto non obbligato all’emissione digitale, la gestione del FIR deve avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.
Si sottolinea inoltre che, in mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, la gestione del FIR in formato digitale deve seguire le modalità operative del decreto n.25 del 5/02/2026, consultabile sul sito del Rentri.

Con l’occasione si segnala anche la nota dell’ispettorato del lavoro che interviene sui dubbi sollevati in tema di legittimità dell’uso dei sistemi di geolocalizzazione, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti, nell’ambito del sistema RENTRI.

La norma vigente (l’art. 188-bis del d.lgs. n.152/2006 lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti […]”. Tale prescrizione costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (tutela libertà e dignità dei lavoratori).

Infine, nell’imminenza del passaggio al sistema di tracciabilità digitale, si ricorda che da giovedì 12/02/2026 sono disponibili sull’area operatore del Rentri le funzioni utili a passare al FIR digitale dal giorno successivo, venerdì 13/02/2026.

Per venire incontro a chi avesse perso qualche istruzione, si allegano queste slide:

  • Gestione e firma del FIR digitale, da parte del produttore
  • Restituzione del FIR digitale, dal destinatario al produttore
  • Trasmissione del FIR digitale a Rentri (solo rifiuti pericolosi)
     
Per chiarimenti, in associazione potete contattare Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.

 

(SN/am)

 




Direttiva SUP: contenuto minimo di plastica riciclata nel Pet per bevande

Gli obiettivi dalla Direttiva UE 2019/904 (chiamata SUP Single Use Plastic) sono stati fissati da tempo in questi termini:
  • l’incremento del tasso di raccolta delle bottiglie in plastica è fissato al 77% dell’immesso al consumo entro il 2025 e al 90% entro il 2029.
  • la percentuale di PET riciclato necessariamente presente nelle bottiglie in PET deve raggiungere il 25% entro il 2025 e il 30% entro il 2030.
A valle di quanto emerso dal recente Tavolo di Crisi del “Comparto Riciclo Plastiche” promosso dal MASE Ministero dell’Ambiente e della Salute Energetica, si segnalano le linee guida per la corretta osservanza della Direttiva UE 2019/904, nota come Direttiva SUP, in merito al contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo per le bottiglie in PET per bevande.

Si allega direttamente la recente circolare informativa redatta dai consorzi coinvolti: Conai, Coripet e Corepla che entra nel dettaglio delle caratteristiche e della qualità della plastica da riciclo.

(SN/am)
 




OT23 per la riduzione del premio Inail: scadenza 28 febbraio 2026

Il modello OT23 è disponibile e scaricabile da luglio 2025 sul sito Inail.

Si ricorda che il modello è un’opportunità per ottenere da Inail la riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2026 grazie a interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati nel corso del 2025, che vadano oltre gli obblighi di legge.
Il tema è stato trattato nei dettagli nelle precedenti circolari Confapi (n.439 e 530 del 2025) a cui si rimanda.

Per fruire della riduzione, l’azienda deve presentare la domanda attraverso la piattaforma online, entro il 28 febbraio 2026. Si ricorda che le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori; si stima una forbice fra 500 e 5000 euro di “sconto Inail” al crescere del numero di addetti.

Per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, l’azienda deve realizzare un intervento di tipo A (ad alta efficacia prevenzionale e onerosità), oppure due interventi di tipo B (minore efficacia e onerosità).
Si segnala inoltre un generale aggiornamento della documentazione probante a sostegno degli interventi effettuati.

Si raccomanda di consultare con attenzione il modello e di provvedere in autonomia oppure segnalare in associazione la volontà di avvalersi del supporto scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it entro metà febbraio.

Ricordiamo che Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi, come descritto in allegato.

(SN/am)




Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dall’1 gennaio 2026

L’Inps, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2026, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali ormai consolidata dall’anno 2022, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2026.
 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2026
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.423,69 € 1.340,56
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.708,44 € 1.608,66
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2026 € 1.456,72
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2026 € 1.584,70
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2026 € 1.456,72
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2026 € 1.584,70
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2026 € 707,19
(no riduzione 5,84%)
 
(FP/am)



Gestione Separata Inps-aliquote contributive reddito 2026

L’istituto, con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2026 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è confermata e pari al 35,03% composta dalla quota Ivs al 33%, dal contributo malattia-maternità-anf allo 0,72% e dal contributo per il finanziamento del fondo disoccupazione Dis-Coll all’1,31%.
Per le categorie ove il contributo Dis-Coll non è dovuto, l’aliquota complessiva è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota è pari al 26,07%, comprensiva della quota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) corrispondente allo 0,35%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2026 è pari a € 18.808,00, mentre il massimale è pari a € 122.295,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi rivalutati:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.513,92;
  • professionisti con aliquota del 26,07%: € 4.903,25;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 6.342,06;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.588,44.
 
(FP/am)



Inps calcolo delle contribuzioni: i valori dall’1 gennaio 2026

Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2026.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2026.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2025, è risultata pari al + 1,4%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 611,85, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 58,13.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2026:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 160,77 € 58,13 € 58,13
Artigianato ——- € 58,13 € 58,13
Commercio € 160,77 € 58,13 € 58,13
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 58,13 x 6gg / 40h = € 8,72
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 58,13.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2026 a € 122.295,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2026, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.685,00 (pari a € 56.224,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2025 è pari a € 2.543.15
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2026, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 57.837,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2026
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2026 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 aprile 2026): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)