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STEPS: formazione per manager della sostenibilità – Corso rinnovato

E’ stato ripensato il corso STEPS dedicato agli aspiranti esperti di sostenibilità. Il corso si svolgerà da marzo 2026 a febbraio 2027 e la richiesta di iscrizione deve essere inviata entro il 12 marzo 2026. Tutti i dettagli sono disponibili nella presentazione allegata e sulla pagina dedicata del sito della Camera di Commercio Como-Lecco. 

 

Il corso che avevamo annunciato nella circolare Confapi n.695 dell’ 11 dicembre 2025 è stato ripensato per agevolare una partecipazione più estesa. Ora comprende una parte didattica da remoto e la partecipazione in presenza solo per la parte laboratoriale, dove l’interazione è indispensabile. Ogni sessione formativa affronta un tema specifico di CSR Responsabilità Sociale di Impresa, come da presentazione allegata.
Il corso si compone di

  • 5 SESSIONI TEORICHE (8 interventi di 45/60 minuti registrati, per un totale di 72 ore, registrazioni disponibili per 30 gg.)  
  • 5 LABORATORI IN PRESENZA (35 ore di laboratorio).
I laboratori in presenza saranno dedicati alla condivisione delle esperienze e alla redazione del proprio report di sostenibilità, con la presenza e il supporto dei docenti. Uno degli strumenti di rendicontazione di sostenibilità che i partecipanti saranno in grado di utilizzare è il cosiddetto CSR report semplificato, dedicato alle Pmi.

 

Il corso è rivolto preferibilmente a:

  • responsabili aziendali di ogni settore con almeno 15 dipendenti
  • associazioni economiche e pubbliche amministrazioni
  • enti del terzo settore e professionisti interessati alla sostenibilità e alla reportistica CSR
Il corso completo ha un costo di € 1.800,00 + iva (imprese iscritte alla Camera Como Lecco), con sconto del 20% per la seconda persona della stessa impresa. E’ anche possibile scegliere e frequentare singole sessioni al costo di 450 € + iva.

 

Per questi temi, in associazione, potete fare riferimento a Silvia Negri.

(SN/am)

 




Conai: da luglio 2026 aumento del CAC sulle plastiche

Come annunciato, nel 2026 è previsto un aumento del CAC sulle plastiche a causa della crisi europea del riciclo delle plastiche. In accordo con il Corepla, per garantire la sostenibilità e la continuità del sistema consortile, il Consiglio di amministrazione CONAI ha ritenuto necessario intervenire con un aumento dei valori del Contributo Ambientale CONAI (CAC) per gli imballaggi in plastica, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Le variazioni riguarderanno tutte le fasce contributive ma i valori verranno decisi nel mese di marzo 2026. Il Consiglio, nella riunione del 28 gennaio scorso, ha deciso di rinviare al mese di marzo 2026 la definizione dei valori puntuali del CAC per le singole fasce, al fine di disporre di un quadro informativo più solido e aggiornato.

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai.

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Good Governance”: lunedì 9 febbraio 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.

Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.

L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.

Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • Rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • Principi di good governance – 9 febbraio
  • Certificazioni – 23 febbraio
  • Greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • Regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • Regolamento critical materials – 13 aprile
  • Regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • Regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Rentri: dal 13 febbraio 2026 la tracciabilità dei rifiuti diventa digitale

Se ne parla da oltre un anno, manca ormai solo una settimana: dal 13/02/2026 tutte le imprese che producono o trasportano rifiuti pericolosi devono essere in grado di gestire i documenti per la tracciabilità dei rifiuti in modalità completamente dematerializzata.

Si sollecitano in particolare le pmi sotto i 10 addetti che non avessero ancora provveduto (terzo scaglione): consultare la pagina con le istruzioni.

Il FIR Digitale detto xFIR deve essere sottoscritto con firma remota da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) che interviene nella movimentazione dei rifiuti.
Questo richiede l’iscrizione al Rentri, l’utilizzo dei sistemi di supporto o dei software interoperabili e l’attivazione della firma remota del xFIR.
La procedura per avere a disposizione la firma remota dell’operatore, da inserire su xFIR vidimato digitalmente è nelle slide che alleghiamo nuovamente. Si precisa che i produttori possono operare sul web da un pc e non hanno l’obbligo di scaricare la APP del RENTRI su dispositivi portatili (telefoni o tablet), anche se in alcuni casi questa possibilità potrebbe fare comodo ai magazzinieri o alle figure più operative.
Il certificato di firma remota RENTRI è valido solo nel RENTRI ed è riferito all’Operatore, è utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet
L’attivazione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata di venerdì 13 febbraio 2026.

Si segnalano le ultime notizie sul sito dell’albo gestori e sul sito del Rentri.

(SN/am)




Transizione 5.0: dal 30 gennaio le comunicazioni di completamento investimento

Con riferimento al credito d’imposta transizione 5.0, il GSE, con un comunicato del 28 gennaio, ha annunciato che dal 30 gennaio sono abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili.

Nello specifico, viene previsto che, a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 convertito, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

Si tratta delle imprese che hanno presentato le istanze in data successiva al 6 novembre 2025, quindi dopo il DM 6 novembre 2025 che ha annunciato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità però di presentare comunque le domande.

Tali imprese potranno quindi ora procedere con l’iter, presentando le ulteriori comunicazioni richieste.

Il comunicato ha però precisato che “l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”.

Il comunicato del GSE ricorda infine che, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 6 del DM 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026.

Occorre quindi comunque rispettare il suddetto termine del 28 febbraio 2026.

Ai fini del completamento dell’investimento, che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2025, a norma dell’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Con particolare riferimento al credito transizione 5.0, le FAQ hanno affermato che l’interconnessione dei beni 4.0, fermo restando che non incide sul completamento del progetto, deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata da presentare unitamente alla comunicazione di completamento (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

(MF/ms)




Iper-ammortamenti esclusi per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale

La possibilità di usufruire della disciplina agevolativa relativa agli iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati a partire dal 2026 deve essere attentamente valutata da parte dei soggetti che hanno aderito, oppure intendono aderire, al concordato preventivo biennale (CPB).

Oltre a dover soddisfare i vari requisiti di accesso, infatti, durante il biennio concordato il reddito d’impresa è soggetto alle particolari regole di determinazione definite dall’art. 16 del DLgs. 13/2024 che, partendo dal reddito concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate, prescrivono di aggiungere o di togliere le diverse voci reddituali (es. plus/minusvalenze, sopravvenienze) che si realizzano durante i periodi di efficacia del CPB.

Al riguardo, è stato precisato in diverse occasioni che le voci oggetto di questa “rettifica” sono quelle individuate dalla norma citata, per cui l’importo di altre componenti non espressamente contemplate non deve essere ulteriormente scomputato in sede di calcolo del reddito (FAQ 8 ottobre 2024 n. 12 e 25 ottobre 2024 n. 10).

In sede di dichiarazione dei redditi, il reddito effettivamente conseguito non rileva ai fini impositivi in quanto il risultato ottenuto nei quadri reddituali (RF e RG) secondo i criteri ordinari è sostituito dal reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP.

Atteso che, allo stato attuale, l’iper-ammortamento non è espressamente contemplato tra le voci da rettificare dall’art. 16 del DLgs. 13/2024, nei periodi in cui è efficace il concordato preventivo biennale, la maggior deduzione relativa all’investimento agevolato non sarebbe effettivamente fruibile, anche se esposta nel quadro reddituale della dichiarazione dei redditi (RF o RG).

La situazione descritta è quella in cui si trovano tutti i soggetti che, avendo aderito al CPB 2025-2026, effettuano un investimento agevolato nel 2026, i quali, almeno per la quota di iper-ammortamento relativa al primo anno, non potrebbero beneficiare concretamente della deduzione.

Si consideri, ad esempio, il caso di acquisto di un bene 4.0 nel 2026 da parte di un soggetto che ha aderito al CPB per il 2025-2026. Ipotizzando la decorrenza dell’iper-ammortamento dallo stesso 2026 (quindi REDDITI 2027), in presenza di tutti i requisiti richiesti, posto che nel 2026 non è di fatto utilizzata la prima quota dell’agevolazione per effetto dell’adesione al CPB, ci si chiede come gestire l’agevolazione negli anni successivi qualora il soggetto non aderisca più al concordato.

Sulla base di quanto affermato in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017 (§§ 5.4 e 6.4) in relazione ai vecchi super e iper-ammortamenti, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, se non con gli ordinari strumenti che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza (es. dichiarazione integrativa).

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che la variazione in diminuzione da iper-ammortamenti relativa al 2026, che sarà comunque indicata nel modello REDDITI 2027, ma non sarebbe considerata ai fini del reddito concordato in assenza di specifica disposizione, non possa essere in alcun modo utilizzata negli anni successivi.

Una volta esaurita l’efficacia del concordato, le quote successive di iper-ammortamento dovrebbero però tornare a essere rilevanti secondo i criteri ordinari, posto che il reddito da considerare ai fini impositivi risulterebbe quello dei quadri reddituali nei quali l’agevolazione è esposta.

Diversa la situazione per coloro che dovranno valutare l’adesione al CPB 2026-2027; per essi si tratterà di verificare il maggior beneficio tra la fruizione dell’iper-ammortamento oppure la definizione del reddito concordato, con tutti i vantaggi che questo istituto comporta.

Proprio a fronte di tale situazione, non è escluso (anzi è auspicabile) un prossimo intervento del legislatore volto a integrare l’art. 16 del DLgs. 13/2024.

Si ricorda, infatti, che l’elenco delle voci da rettificare ai fini del CPB è stato già integrato dall’art. 13 del DLgs. 81/2025 con l’inserimento della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (c.d. “super deduzione per nuove assunzioni”).

Questa integrazione è diventata efficace a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026, con esclusione del CPB 2024-2025.

Se la medesima impostazione dovesse essere replicata con riguardo all’iper-ammortamento, un’eventuale modifica dell’art. 16 avrebbe effetto a partire dal CPB 2026-2027.
 

(MF/ms)




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico IVA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio n. 24, Supplemento Ordinario n. 4/L, il DLgs. 19 gennaio 2026 n. 10, recante il Testo unico in materia di IVA.

Come espressamente previsto dall’art. 171 del decreto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (invece che dal 1° gennaio 2026, come era stato originariamente previsto dallo schema di decreto).

L’efficacia del Testo unico IVA è, quindi, allineata a quella stabilita per altri Testi unici, il cui differimento al 2027 è stato previsto dal DL “Milleproproghe” (art. 1 comma 9 del DL 100/2025).

Il Testo unico di cui al nuovo DLgs. 10/2026 si compone di 171 articoli e include, al suo interno, le disposizioni che sono attualmente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93, nel DLgs. 127/2015, nonché le numerose altre norme IVA presenti in ulteriori leggi e decreti. A far data dal 1° gennaio 2027, i citati decreti saranno di conseguenza abrogati.

La revisione delle disposizioni in materia di IVA ha carattere “compilativo” e traspone in un unico corpus normativo la vigente disciplina relativa all’imposta, senza modificarne la formulazione, abrogando contestualmente quelle ad oggi vigenti.

Gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali risultano sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.

Il nuovo ordine di collocamento delle disposizioni, nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

  • l’esame dei soggetti passivi (Titolo III);
  • le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
  • il luogo delle operazioni (Titolo V);
  • il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
  • la base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
  • le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
  • la rivalsa e la detrazione (Titolo X);
  • il volume d’affari (Titolo XI);
  • gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
  • la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
     
A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Sul piano del contenuto, vi sono comunque alcuni sviluppi rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Ad esempio, l’attuale art. 8 del DPR 633/72 (art. 45 del DLgs. 10/2026 secondo la nuova numerazione), in tema di esportazioni, è riformulato con la condizione che, ai fini del regime di non imponibilità IVA, “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando il riferimento alla bolla di accompagnamento, non più utilizzata in Dogana quale prova di uscita dei beni.

Tra le altre modifiche, si evidenzia l’aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.

L’attuale rimando normativo presente nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies) alla L. 457/78 (sebbene abrogata) è sostituita, nel DLgs. 10/2026 (Tabella, parte IV), con il rinvio al vigente Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001).

Sono state implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico.

Tra queste, si evidenzia il DLgs. 186/2025 (c.d. decreto “Terzo settore e IVA”), il quale ha:

  • revisionato la materia dei servizi internazionali (art. 9 del DPR 633/72), della rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del DPR 633/72), della detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter del DPR 633/72) e quella dei prestatori dei servizi di pagamento (art. 40-bis del DPR 633/72);
  • adeguato le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis), con il conseguente rinvio al 2036 delle modifiche che avrebbero dovuto riguardare gli enti non commerciali (artt. 4 e 10 del DPR 633/72).
Nel Testo unico le disposizioni più recenti

Inoltre, rispetto alla versione approvata in via preliminare, il Testo unico tiene conto di ulteriori disposizioni introdotte recentemente, ossia:

  • la nuova aliquota del 5% per le cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 9 del DL 95/2025);
  • la riformulazione dell’art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72, in tema di interpello probatorio per la costituzione del Gruppo IVA (art. 12 del DLgs. 192/2015);
  • le novità della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), quali la revisione della disciplina della base imponibile della permuta (art. 13 comma 5 del DPR 633/72) e le modifiche in tema di rimborsi IVA per operazioni di “tax free shopping” (art. 38-quater del DPR 633/72).
In ultimo, il Testo unico contiene una disposizione (l’art. 169 del D.Lgs. 10/2026) riepilogativa di numerose norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
 

(MF/ms)




Transizione 4.0: tre nuove faq chiariscono la compilazione dell’ F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ il 29 gennaio 2026 nella sezione dedicata al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 (Transizione 4.0).

Le risposte affrontano alcuni dei dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il tax credit beni strumentali “Transizione 4.0”.

 

FAQ A.d.E. 29.1.2026
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali Transizione 4.0,
  • indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026,
  • aver fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024,
  • per fruire della seconda quota ha indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno vanno indicati nel modello F24 per fruire della seconda quota?

R: La risoluzione 15 maggio 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
D: un’impresa:

  • ha effettuato un investimento in beni strumentali Transizione 4.0, prenotati entro i 31.12.2024 (acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e ordine accettato dal venditore)
  • ha completato l’investimento nel 2025
  • ha presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025 e la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027,
  • ha fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025.

Si chiede quale anno indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

R: In generale, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.
Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali Transizione 4.0
  • completato l’investimento nel 2026,
  • effettuato la prenotazione (acconti >20% e ordine accettato) entro il 31.12.2025.

Si chiede se è possibile fruire della prima quota nel 2026 e come compilarlo?

R: Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.
Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

 
(MF/ms)




Lavori elettrici: novità da recepire nel Dvr entro maggio 2026

Nel mese di ottobre 2025 è stata pubblicata una nuova edizione, della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” la sesta edizione (CEI 11-27:2025).

La nuova versione:

  • è in vigore dal primo novembre 2025
  • sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026
  • presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva.
La norma riguarda le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse e le operazioni vicino agli impianti. Si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.
La sesta edizione, in vigore dal 1° novembre 2025, ha introdotto novità cruciali per i lavori elettrici. Sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano è disponibile la norma stessa e una sintesi delle novità.

Le principali novità includono:

  • rivisitazione delle distanze di sicurezza
  • ridefinizione dei ruoli dei lavoratori coinvolti, con aggiornamento degli acronimi delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
  • ridefinizione dei concetti di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
  • focus sull’arco elettrico (Arc Flash)
Occorre sottolineare che le modifiche comportano la necessità di intervenire sul DVR aziendale e che il tempo disponibile è limitato: dal 29/05/2026 le novità devono essere state recepite.

Si allega la dispensa del webinar che si è tenuto in associazione in data 27/01/2026 da parte del docente qualificato ing. Calvi. I corsi da lui tenuti coerentemente con i nuovi obblighi sono disponibili sul sito dell’associazione.

Formazione base e aggiornamento rischio elettrico
La nuova edizione mantiene la suddivisione dei livelli 1A, 2A, 1B e 2B e specifica che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante Corsi frontali oppure Corsi a distanza in modalità sincrona, ossia corsi in videoconferenza sincrona (non è ammessa invece la modalità e-learning).
La norma CEI 11-27 / 2025 prevede inoltre che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni, sia per la parte relativa ai lavori fuori tensione e in prossimità che per la parte dei lavori sotto tensione, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Inoltre è molto importante l’addestramento operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma. Lo scopo è completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI per eseguire le procedure operative in sicurezza. Spetta al Datore di Lavoro definire le iniziative aggiuntive che possono risultare utili ai lavoratori in base alle specifiche attività di mansione, con rischio elettrico.

(SN/am)

 




Imprese elettrivore: attive le funzionalità del portale GO del GSE per l’assolvimento degli obblighi – Quota green

Informiamo le aziende elettrivore che il GSE ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida, riportate in allegato, che illustra le modalità e i termini con cui le imprese che accedono alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema devono adempiere per l’anno 2025 agli obblighi di riduzione dell’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio (autoproduzione, contratti PPA o Garanzie di Origine – GO).
Ricordiamo che la scelta della Green Conditionality è indicata dalle singole aziende sul portale della CSEA in occasione della presentazione della dichiarazione elettrivori per l’anno 2025.
 
Gli energivori che hanno scelto di soddisfare la Green Conditionality attraverso la copertura dei propri consumi con energia da fonti prive di carbonio e/o che aderiscono al meccanismo Energy Release 2.0, sono tenute a registrarsi (qualora non già censite nell’ambito di altre applicazioni e/o per la competenza dell’anno 2024) all’Area Clienti del GSE (https://auth.gse.it/oam/server/auth_cred_submit) e a sottoscrivere il servizio Garanzie di Origine (GO) per eseguire la registrazione del profilo Energivoro.
A seguito dell’avvenuta apertura del Conto Proprietà sul Portale GO, le imprese elettrivore dovranno infine presentare entro il 31 marzo 2026 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2025) suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
 
Le funzionalità del portale GO del GSE per l’assolvimento degli obblighi sono attive dal 4 febbraio 2026 al 31 marzo 2026.
 
Ricordiamo che all’interno della propria sezione del portale GO, le imprese elettrivore potranno visualizzare il quantitativo di Garanzie di Origine, suddivise per tipologia per il soddisfacimento della Quota Green (30% o 50%).
La formula di calcolo della Quota Green per l’anno 2025 prevede l’acquisizione automatica delle Garanzie di Origine da Energy Release 2.0, utilizzando per l’anno 2025 le GO riconosciute nel contratto che saranno annullate entro il 30 aprile 2026.
 
Per approfondire le modalità di registrazione e di apertura del conto proprietà sul portale GO del GSE è possibile consultare il Manuale Utente GO, mentre per le modalità di presentazione delle autodichiarazioni e di acquisizione delle Garanzie di Origine, la “Guida all’utilizzo del Portale GO – Green Conditionalities”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)