Uno degli emendamenti governativi al Ddl. di bilancio 2026, depositato presso la Commissione Bilancio del Senato, dovrebbe delineare l’assetto definitivo delle modifiche al regime dei
dividendi, con novità significative rispetto all’articolato del Ddl. originario.
Quest’ultimo, si ricorda, vincolava il mantenimento dell’esclusione del 95% del provento (si fa riferimento, in questa sede, alle società di capitali) al rispetto di un requisito di partecipazione al capitale dell’emittente almeno pari al 10%, mutuato dalla direttiva 2011/96/Ue (“madre-figlia”).
Avevano fatto seguito a questa formulazione originaria una serie di proposte emendative, volte alla riduzione della soglia minima di partecipazione, all’introduzione di un requisito alternativo basato sul periodo di possesso della stessa, sino all’esclusione dei nuovi limiti per le partecipazioni quotate o per taluni settori di attività.
Nella versione emendata dal Governo, la norma di riferimento (l’art. 18 del Ddl. di bilancio 2026) mantiene l’impianto originario, per cui l’esclusione del 95% viene legata all’entità della partecipazione dalla quale promanano i dividendi, ma con quattro significative novità, le quali restringono di molto le situazioni in cui le distribuzioni risulteranno integralmente tassate; rispetto alla disposizione originaria, in relazione alla quale il gettito stimato ammontava a oltre un miliardo di euro all’anno, con le nuove norme questo si riduce a soli 45 milioni, ovvero a meno di un ventesimo.
La prima e più importante di queste novità riguarda la soglia minima, che viene ridotta dal 10% al 5%, relegando conseguentemente i casi di imponibilità integrale alle situazioni delle partecipazioni di minoranza.
La seconda, legata alla prima, si sostanzia nell’introduzione di un requisito minimo di partecipazione non commisurato alla percentuale del capitale dell’emittente detenuta, ma quantificato in termini assoluti; è così previsto che l’esclusione del 95% competa anche ove il valore fiscale della partecipazione detenuta sia almeno pari a 500.000 euro.
I due requisiti (percentuale del 5% o valore fiscale di 500.000 euro) sono alternativi, per cui è sufficiente che risulti verificato uno dei due perché gli utili continuino a essere assoggettati al previgente e più favorevole regime; la soglia in termini assoluti, in particolare, dovrebbe favorire le grandi società anche quotate, per le quali sono frequenti i casi in cui la partecipazione risulta inferiore al 5%.
Pur se la questione non viene esplicitata dalla norma, la quantificazione del valore fiscale dovrebbe avvenire secondo il dettato dell’art. 94 del TUIR, il quale regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote anche in relazione a operazioni quali l’aumento gratuito del capitale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, la rinuncia ai crediti ecc.; vale inoltre in principio consolidato per cui tali criteri di quantificazione valgono anche per le partecipazioni che hanno titolo a beneficiare della participation exemption, ancorché le stesse generino plusvalenze imponibili nel limite del solo 5% del relativo ammontare (il principio è esplicitato, ad esempio, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004, § 3).
Il requisito della quota minima del 5% non vale per asset che non configurano partecipazione al capitale della controparte quali i contratti di associazione in partecipazione, per i quali andrà però verificata la soglia di valore assoluto di 500.000 euro.
La terza modifica rispetto al Ddl. originario riguarda gli utili di fonte italiana pagati a società Ue/See non titolate ai benefici “madre-figlia”.
Al fine di mantenere l’equivalenza nella misura del prelievo tra soci residenti e non residenti e di non introdurre discriminazioni “alla rovescia” si modifica l’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, prevedendo che l’aliquota ridotta dell’1,20% venga mantenuta alle medesime condizioni previste per il prelievo commisurato al 5% del provento in capo ai soci italiani: è conseguentemente richiesto che la partecipazione del socio estero nell’emittente italiano sia almeno pari al 5% in termini di capitale, ovvero abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.
Coordinati i regimi di dividendi e plusvalenze
La quarta modifica riguarda la participation exemption: per ragioni di coordinamento con il nuovo regime dei dividendi, infatti, la plusvalenza da cessione potrà beneficiare dell’esenzione del 95% solo se la partecipazione risponde ai medesimi requisiti dei dividendi (5% in termini relativi o 500.000 euro in termini assoluti), fermi restando gli altri vincoli legati a possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni ecc.
In termini di decorrenza delle novità, rimane ferma quella a suo tempo prevista per i dividendi (legata alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026), mentre per le plusvalenze la “stretta” opera per quelle realizzate a decorrere dalla medesima data. Rimane inoltre ferma la necessità di ricalcolare l’imposta 2025 ai sensi delle nuove disposizioni ai soli fini del computo dell’acconto 2026 con il metodo storico.