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In scadenza il 16 dicembre il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16 febbraio 2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento a saldo.

In via preliminare, va subito precisato che l’imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo 1712 in occasione dell’acconto e 1713 per effettuare il saldo dell’imposta sostitutiva.

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento, va ricordato che anche l’imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a compensazione, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, come nel caso del lavoro domestico, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, il riferimento rimane l’art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell’1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l’indice ISTAT viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell’acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

In particolare, il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d’anno. Pertanto, l’acconto verrà calcolato applicando l’aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.

Invece, il metodo previsionale, che può essere utilizzato in alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, per determinare l’imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre del 2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2025.

In entrambi i casi, il saldo dell’imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2026, si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre 2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L’imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell’ammontare dell’acconto già corrisposto.

Infine, si evidenzia che nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall’estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell’acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall’operazione straordinaria. Qualora l’operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell’obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.
 

(MF/ms)




Lettere di intento 2026

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni d’intento in vista delle operazioni da effettuare nel 2026.

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti (art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. 7-7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013 torna comunque l’obbligo di emissione della fattura), sia superiore al 10%.

Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell’anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d’imposta.

Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono infatti trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento.

Dal 2020, l’esportatore non ha più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Il cedente o prestatore dell’esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta se effettua le operazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda inoltre che:

  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare:
    • nel blocco “Altri dati gestionali”la dicitura “INTENTO”,
    • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” e la data della ricevuta telematica.
  • la Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021 ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.
 

(MF/ms)




16 dicembre il termine per il versamento del saldo IMU 2025

Entro il 16 dicembre 2025 va versata la seconda rata dell’IMU per il 2025, tramite modello F24 (inserendo i codici tributo individuati dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 29/2020) o bollettino postale.

Per la generalità dei soggetti passivi, la seconda rata dell’IMU corrisponde al saldo del tributo locale dovuto per il 2025, da calcolare applicando le aliquote in vigore per quest’anno, e al netto di quanto già versato con la prima rata (che andava pagata entro lo scorso 16 giugno).

Regole particolari sono invece previste per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

In ogni caso, il singolo Comune può disporre il differimento dei termini di versamento dell’IMU in presenza di “situazioni particolari” ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.

È importante richiamare che l’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso del soggetto passivo e ai mesi dell’anno durante i quali detto possesso si è protratto (art. 1 comma 761 della L. 160/2019).

Se il soggetto passivo ha posseduto l’immobile per più della metà dei giorni di cui il mese è composto, l’IMU è dovuta per l’intero mese (si veda anche “Computo del mese in presenza di variazioni per determinare l’IMU” del 27 novembre 2023).

A tale riguardo, va evidenziato che, in caso di trasferimento dell’immobile, il giorno in cui il possesso è stato trasferito va conteggiato in capo all’acquirente.

Inoltre, se per il mese in cui si verifica il trasferimento i giorni di possesso dell’acquirente e del cedente sono uguali, l’IMU è a carico dell’acquirente per l’intero mese.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 novembre (con 15 giorni di possesso dell’acquirente, conteggiando anche il giorno del trasferimento dell’immobile), l’intero mese di novembre (composto da 30 giorni) va computato in capo all’acquirente ai fini dell’IMU (poiché il numero di giorni di possesso dell’acquirente è uguale a quello del cedente).

Per determinare l’IMU dovuta, occorre inoltre individuare le aliquote in vigore per l’anno in corso nel Comune dove sono siti gli immobili. Sono efficaci per il 2025 le aliquote che risultano pubblicate entro il 28 ottobre 2025 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (con riferimento a ciascun Comune, tale data di pubblicazione può essere verificata sul predetto sito internet).

A partire da quest’anno, i Comuni hanno dovuto adottare l’apposito prospetto delle aliquote, da predisporre utilizzando l’apposita applicazione informatica, e con possibilità di variare le aliquote solo in riferimento alle fattispecie individuate dal DM 6 settembre 2024 (in vigore per l’anno 2025).

In caso di mancata pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro i predetti termini, per l’anno 2025 (primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote) si applicano le aliquote “di base” di cui all’art. 1 commi 748 – 755 della L. 160/2019.

Quale ulteriore novità, si ricorda inoltre, con riferimento all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, l’introduzione dell’art. 6-bis del DL 84/2025, che prevede dei requisiti ad hoc per il riscontro delle modalità non commerciali di svolgimento dell’attività sportiva da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche (si veda “Esenzione IMU con requisiti ad hoc per società e associazioni sportive” del 25 luglio 2025).

Esenzioni per immobili colpiti da calamità naturali

Inoltre, sempre tra le novità di rilievo con riferimento all’anno 2025, vanno richiamate:

  • la proroga dell’esenzione dell’IMU per gli immobili ubicati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e del 2017ex art. 48 comma 16 del DL 189/2016 (i fabbricati sono esenti fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);
  • l’esenzione per gli immobili ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 2023ex art. 1 comma 560-bis della L. 213/2023 (l’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);
  • l’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Emilia Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (in quanto parzialmente o totalmente inagibili), che l’art. 4 comma 1-bis del DL 65/2025 riconosce a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 (ossia appunto la seconda rata dell’IMU per il 2025) e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
In ogni caso, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 comma 168 della L. 296/2006).
 

(MF/ms)