1

Energy Release 2.0: pubblicato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che, a seguito della registrazione alla Corte dei Conti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, ha pubblicato sul proprio portale il Decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release, aggiornandolo in esito alle interlocuzioni con la Commissione Europea.

Il decreto ha previsto l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata e l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Entro la metà del mese di novembre il Mase approverà le Regole Operative aggiornate dal GSE, unitamente agli schemi contrattuali che disciplineranno l’anticipazione e la successiva restituzione dell’energia a 65 €/MWh; entro l’anno è intenzione del Mase garantire alle aziende energivore l’accesso al beneficio e nei primi mesi del 2026 avviare la procedura per i nuovi impianti destinati alla restituzione dell’energia.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.

(RP/rp)




Le pmi di Confapi Lecco Sondrio a lezione di intelligenza artificiale

Un corso “tagliato su misura” sulle esigenze delle pmi lecchesi, sulle loro richieste specifiche e su come l’intelligenza artificiale li possa aiutare nel lavoro di tutti i giorni, ma anche far fare il salto di qualità alla loro azienda.
Presentato questa mattina il corso “AI in azione: strumenti pratici per l’efficienza aziendale” ideato e organizzato da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e sostenuto da UniverLecco.
Il corso si terrà il 4-11-18-25 novembre presso le aule dell’università lecchese e vedrà coinvolti 30 imprenditori associati a Confapi Lecco Sondrio e sarà tenuto dai docenti del Politecnico Marco Tarabini e Manuel Roveri.
La peculiarità di questo corso è quella di essere stato costruito sulle esigenze delle pmi del territorio; gli imprenditori, infatti, la scorsa estate hanno risposto a un questionario relativo alla loro conoscenza dell’intelligenza artificiale e le applicazioni industriali che potrebbero aiutarli nel lavoro. In base alle risposte il Politecnico ha costruito il programma del corso che si sviluppa in quattro moduli: Esperienza concreta – “Tuffiamoci nell’AI”, Osservazione riflessiva – “Cosa è successo?”, Concettualizzazione astratta – “Costruiamo le regole del gioco”, “Sperimentazione attiva – Ora tocca a te” con valutazione finale.

L’obiettivo del corso è far capire agli imprenditori come funziona l’AI, cosa c’è dietro e quali sono i suoi limiti – spiega Luigi Pescosolido, consigliere Confapi Lecco Sondrio e ApiTech -. L’AI se usata con consapevolezza può di­ventare un supporto prezioso per il nostro lavoro. Pensiamo, ad esem­pio, alla manutenzione predittiva: fornendo i dati storici, l’AI può individuare in anticipo guasti o criti­cità. È un modo per rendere il lavoro più efficiente e ridurre i tempi di fermo. Confapi offre servizi importanti per le pmi, e iniziative come questa sono la prova che la nostra associazione è lungimirante”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Ottobre 2025: decreto legge in materia di sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

 

Il provvedimento tocca alcuni temi come:

  • rafforzamento della formazione: l’obbligo di aggiornamento periodico degli RLS viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
  • Si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
  • sicurezza studenti (scuola-lavoro): si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
  • near miss e prevenzione: si promuovono linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
  • visite mediche aggiuntive: si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
A questo link il testo completo del comunicato stampa del Governo:

 

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

(SN/am)

 




Convegno: “Dalla crisi alla ripartenza: strumenti, tutele e responsabilità condivise nella composizione negoziata della crisi”

La Camera di Commercio Como-Lecco organizza giovedì 6 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il convegno dal titolo “Dalla crisi alla ripartenza: strumenti, tutele e responsabilità condivise nella composizione negoziata della crisi”.

L’incontro si terrà a Como presso la sede della Camera di Commercio nell’Auditorium G. Scacchi in via Parini 16.

In allegato trovate la locandina, il programma e il link per iscriversi. 

(MP/am)




Valute estere settembre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,8429
Peso Argentino 1642,2612
Dollaro Australiano 1,7795
Real Brasiliano 6,3013
Dollaro Canadese 1,6227
Corona Ceca 24,3468
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3586
Corona Danese 7,4644
Yen Giapponese 173,5486
Rupia Indiana 103,6023
Corona Norvegese 11,6702
Dollaro Neozelandese 1,994
Zloty Polacco 4,2589
Sterlina Gran Bretagna 0,86895
Nuovo Leu Rumeno 5,074
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1732
Rand (Sud Africa) 20,4793
Corona Svedese 11,0004
Franco Svizzero 0,935
Dinaro Tunisino 3,4039
Hryvnia Ucraina 48,4504
Forint Ungherese 391,63
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione sale da 8 a 10 euro

Il 22 ottobre 2025 la Ragioneria ha bollinato il Ddl. di bilancio 2026, che è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica e firmato dal Presidente Mattarella per essere trasmesso al Senato.

Il testo, mantenendo l’impianto della prima bozza, conferma la modifica all’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR che incrementa la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici, che passerebbe dagli attuali 8 euro a 10 euro.

Nessuna modifica sarebbe invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro.

Per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione (art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023, analogo al precedente DM 7 giugno 2017).

Tale nozione di buono pasto ha rilevanza anche ai fini fiscali (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 118/2006).

Ai sensi dell’attuale art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto erogate sotto forma di “buoni pasto”, fino all’importo complessivo di 4 euro giornalieri, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Tali importi sono stati, da ultimo, aumentati a opera della legge di bilancio 2020.

L’importo massimo escluso da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono e deve essere considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati (cfr. C.M. n. 29/97).

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite di esenzione (attualmente 4 o 8 euro) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione (258,23 euro) prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR per i fringe benefit e, pertanto, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione “ordinaria”, elevata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Tanto premesso, per effetto delle modifiche previste nell’art. 5 del Ddl. di bilancio 2026, nel testo bollinato, sono escluse da imposizione le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Pertanto:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero resterebbe pari all’importo attuale di 4 euro;
  • per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall’attuale 8 euro al maggior importo di 10 euro.
Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione dal 1° gennaio 2026.

Fermo il limite per l’indennità sostitutiva per addetti ai cantieri

Nessuna modifica sarebbe invece prevista nel Ddl. di bilancio 2026 in relazione alle altre fattispecie disciplinate dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, non concorrono quindi a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (limite che non viene modificato).

Nessun impatto nemmeno sulla disciplina delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, che resterebbero escluse dal reddito di lavoro dipendente.
 

(MF/ms)




Investimenti 4.0: chiarimenti sui benefici del credito di imposta e dell’iper-ammortamento

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 una data rilevante è quella del 31 dicembre 2025, soprattutto alla luce delle novità previste dal Ddl. di bilancio 2026.

Ai sensi dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, per gli investimenti in beni materiali 4.0 (quelli di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 spetta nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, con obbligo di presentazione di apposita comunicazione al MIMIT ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevando l’ordine cronologico di presentazione.

Tale agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta per i beni materiali 4.0, ai sensi della citata disposizione, è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Quindi, ad esempio, per un investimento pari a 2 milioni di euro, il credito d’imposta è pari a 400.000 euro.

Si ricorda che tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in F24 (codice tributo “7077”), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo.

Il credito va quindi utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24 (quindi, ad esempio, IVA, contributi previdenziali, ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc). Tale modalità di utilizzo consente di beneficiare del credito anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva (che non potrebbero invece fruire della nuova maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, non determinando il reddito in modo analitico).

Pertanto, le imprese che intendono fruire del summenzionato credito d’imposta, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti (cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025), entro il 31 dicembre 2025 devono effettuare gli investimenti o effettuare la prenotazione, con versamento dell’acconto minimo del 20%, per poi effettuare gli investimenti entro fine giugno 2026.

Secondo quanto previsto dall’art. 94 del Ddl. di bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l’art. 95), il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Pertanto, qualora si intenda beneficiare dei nuovi iper-ammortamenti per investimenti effettuati nel 2026, i titolari di reddito d’impresa non dovranno effettuare la suddetta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Senza prenotazione nel 2025, troverebbe quindi applicazione, ove confermata, la nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari, di base, al:

  • 180%, fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Il relativo risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi, rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%.

Considerando l’esempio precedente, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 2 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 3,6 milioni di euro. Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 864.000 euro.

Maggiorazione spalmata sulla durata dell’ammortamento

La maggiorazione potrebbe essere portata in deduzione, in aggiunta a quella relativa al costo ordinario, per la durata del periodo di ammortamento fiscale ai sensi dell’art. 102 del TUIR, ferma restando la necessità di presentare apposite comunicazioni che saranno meglio definite con successivo decreto.

Tale agevolazione riguarderebbe inoltre soltanto le imposte sui redditi, non l’IRAP.

Qualora la deduzione da iper-ammortamento generi una perdita fiscale, questa dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR.

Si evidenzia che la nuova maggiorazione spetterebbe anche per i beni immateriali 4.0 (di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), mentre il credito d’imposta ex L. 178/2020 per tali beni non è più previsto dal 2025 (tranne in caso di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 per i quali era stata effettuata la prenotazione nel 2024).

Da ultimo, anche con riferimento al credito d’imposta disciplinato dall’art. 96 del Ddl. di bilancio 2026, pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, che sarebbe riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti 2026 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, si afferma che tale incentivo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
 

(MF/ms)




Le polizze catastrofali entrano nei contratti di locazione

L’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 ha previsto, in capo alle imprese, l’obbligo della stipula di un’assicurazione per la copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali su determinati beni impiegati, sul territorio nazionale, dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività.

La norma originaria è stata, fin da subito, oggetto di modifiche e integrazioni al fine di renderne più chiara l’applicazione. Contestualmente sono stati emanati i decreti attuativi nonché alcune FAQ da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ciò nonostante sono rimasti ancora molti punti da chiarire.

Il gruppo di lavoro sulla fiscalità immobiliare dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino ha predisposto un documento, denominato “Obbligo di stipula delle polizze catastrofali” che analizza l’intera normativa cercando, ove possibile, di offrire degli spunti operativi ai lettori.

Innanzitutto, l’obbligo di stipula dell’assicurazione sussiste in capo a tutte le imprese con sede legale sia in Italia che all’estero (queste ultime a condizione di avere una stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., con l’esclusione di quelle di cui all’art. 2135 c.c. (imprenditori agricoli). Dal tenore letterale della norma, come peraltro confermato dal MIMIT nella FAQ n. 5, l’obbligo sussiste indipendentemente dalla sezione nella quale le stesse sono iscritte, ricomprendendo, quindi, anche le società semplici.

Per quanto riguarda i fabbricati, in base all’art. 1 comma 106 della L. 213/2023, come modificato dall’art. 1 comma 3-quinquies del DL 39/2025, l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente quelli costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio oppure, infine, quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Poiché per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, occorre interpretare correttamente quanto indicato dalla norma per non incorrere nell’inefficacia dell’assicurazione stessa.

Al riguardo, anche per evitare che qualunque difformità architettonica possa inficiare l’indennizzabilità del sinistro, una chiave di lettura potrebbe essere fornita da quanto espresso, anche se con riferimento alla commerciabilità dei fabbricati, dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 marzo 2019 n. 8230.

In tale sede si è affermato, infatti, che in presenza di un titolo edilizio effettivamente rilasciato l’immobile è trasferibile (e quindi potrebbe essere assicurabile) indipendentemente da eventuali difformità presenti nel manufatto.

È opportuno che il nuovo obbligo sia riportato nei contratti di locazione

In presenza di un immobile locato occorre, invece, individuare il soggetto su cui ricade l’obbligo assicurativo.

Infatti l’art. 1-bis comma 2 DL 19 ottobre 2024 n. 155 precisa che tale onere ricade su tutti i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’esercizio dell’attività d’impresa, estendendo l’obbligo sia al proprietario locatore (se impresa) che “impiega” gli immobili per ritrarne un canone di locazione, che all’utilizzatore il quale “impiega” i beni per lo svolgimento della propria attività.

Occorre anche premettere che, nel caso in cui il conduttore assicuri l’immobile di proprietà del locatore, l’indennizzo percepito in caso di evento catastrofale sarà in ogni caso corrisposto al proprietario che dovrà utilizzarlo esclusivamente per il ripristino dei beni periti o danneggiati. Diversamente, il conduttore ha diritto ad una somma pari al lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale, questo nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.

Proprio a seguito di questo intreccio di obblighi e responsabilità risulta quanto mai opportuno che il contratto di locazione disciplini tale fattispecie.

Se ciò risulta agevole per i contratti ancora da stipulare in quanto farà parte delle pattuizioni da definire tra le parti, il tema risulta più delicato per i contratti in essere per i quali il nuovo obbligo rappresenta una “sopravvenienza normativa” che, tuttavia, difficilmente darebbe il diritto al locatore di risolvere il contratto per eccessiva onerosità. Pertanto risulta quanto mai opportuno che le parti procedano ad una rinegoziazione del contratto prevedendo una clausola ad hoc.

Il documento, al riguardo, fornisce una serie di bozze utilizzabili nei casi più ricorrenti.

Tali pattuizioni legittimeranno anche, dal punto di vista fiscale, la deducibilità dei premi pagati quali costi inerenti allo svolgimento dell’attività.
 

(MF/ms)




Emissioni in atmosfera: slide del webinar con ARPA

Il webinar del 24 ottobre scorso con Arpa era rivolto alle imprese che, avendo impianti con emissioni in atmosfera, autorizzati come attività in deroga o come AUA (Autorizzazioni Uniche Ambientali), sono suscettibili di controlli da parte delle autorità competenti (Arpa e Provincia).

OCSE e ARPA Lombardia, in collaborazione con le associazioni datoriali, hanno proposto un incontro gratuito in modalità webinar sul tema dei controlli alle emissioni in atmosfera, finalizzato al miglioramento delle conoscenze tecniche sul tema emissivo e dei comportamenti gestionali nelle imprese.

Si allegano le tre dispense, ovvero le slides degli interventi.

Contando sulla consapevolezza acquisita, si auspica che le carenze legate al mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative possano essere superate.

L’associazione è a disposizione per l’eventuale supposto in questo campo, telefonate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)
 




Corso di formazione per datori di lavoro aperto a tutte le aziende

Informiamo le aziende che per il mese di gennaio 2026 è prevista la seconda edizione del “Corso di formazione datori di lavoro” aperto a tutte le aziende, anche le non associate.

Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento”, è possibile consultare il calendario e le modalità di iscrizione.

Cliccando qui trovate il link diretto al corso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822.