1

Confapi e IAL Lombardia: progetto di riqualificazione professionale attrezzista meccanico

Per dare risposta alle crescenti richieste di personale, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con IAL Lombardia, Impresa Sociale che opera nel settore dei servizi al lavoro, realizzerà, all’interno del Programma GOL – Garanzia occupabilità dei lavoratori, un progetto di riqualificazione e inserimento professionale, identificando come figura di riferimento l’attrezzista meccanico.

 

L’iniziativa è rivolta a inoccupati (giovani senza esperienza) e disoccupati (provenienti da altri settori o con esperienze brevi) fortemente motivati ad acquisire nuove competenze nel settore metalmeccanico.
 
Il corso verrà strutturato come segue:

Formazione generale e specifica rischio alto Accordo CSR 2025 – 16 h – ottobre 2025
Moduli teorici (disegno meccanico, metrologia) 40 h –ottobre 2025
 
Esercitazioni pratiche c/o laboratorio (attrezzaggio, tornitura, fresatura) 34 h – ottobre/novembre 2025 
Tirocinio in situazione (curriculare) presso le aziende aderenti al progetto 50 h – novembre 2025

​Al termine del tirocinio in situazione, in caso di esperienza positiva, l’azienda potrà attivare un tirocinio extracurriculare (l’attivazione sarà gratuita) o precedere con proposte contrattuali.
 
Confapi Lecco e IAL si occuperanno dell’abbinamento azienda-corsista, sulla base delle disponibilità, tipo di produzione e domicilio/sede aziendale. Verranno effettuati dei colloqui diretti nelle aziende aderenti una volta formato il gruppo classe.
 
Per manifestare l’interesse è sufficiente scrivere a formazione@confapi.lecco.it o telefonare in Associazione chiedendo di Tiziana Montana 0341.282822.

(SB/tm)




Bando efficientamento microimprese lombarde: apertura 5 novembre 2025

Saranno a breve disponibili le risorse per l’efficientamento delle microimprese lombarde, apre infatti il 5 novembre 2025 lo sportello per la richiesta di contributi fino al 50% a fondo perduto.
Il bando completo “Sostegno alle Microimprese lombarde: Innovazione ed Efficientamento Energetico” è disponibile per la consultazione a questo link.

L’obiettivo è supportare interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, mirati a favorire la riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici.
Spese ammissibili: a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento; b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto d’intervento, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f); c) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di intervento; d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell’energia; e) acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici; g) acquisto di software e di licenze d’uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda; h) costi di formazione riconducibili agli interventi presentati; i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle voci da a) ad h); j) spese generali determinate in misura forfettaria pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a i).
La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da figura qualificata, che dettaglia gli interventi finalizzati a conseguire un effettivo efficientamento energetico del sistema produttivo rispetto alle condizioni pre-investimento. La relazione tecnica deve riportare i consumi energetici pre-intervento e la riduzione prevista a seguito della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. L’investimento minimo ammissibile è pari a euro 10.000 e il contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000

Le domande di partecipazione vengono selezionate tramite una procedura a sportello (art. 5 c. 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo sulla piattaforma Bandi e Servizi

Per consulenza e assistenza potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Ambiente di sicurezza Entratel con rinnovo triennale

Periodicamente gli intermediari Entratel ma anche le società che hanno oltre 20 sostituiti e sono abilitate al servizio Entratel (es. commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) devono provvedere alla “rigenerazione” del proprio “ambiente di sicurezza”. Per tale, s’intendono le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire la propria identità, l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.
L’ambiente di sicurezza scade ogni 3 anni, computati dal giorno in cui è stata ottenuta l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo. Ad esempio, il commercialista che abbia ottenuto l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo in data 30 ottobre 2022, alle 15:11, vedrà il proprio ambiente scadere il 30 ottobre 2025 alle 15:11.
Peraltro, anche se non scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato se:
  • non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione (chiavetta USB) sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;
  • è stata dimenticata la password di protezione.
In caso di mancato rinnovo, le più importanti funzionalità del servizio, diverse da quelle di semplice consultazione (es. invio delle dichiarazioni e dei modelli F24, download delle ricevute, ecc.) sono inutilizzabili.
Pur trattandosi di una procedura non complessa e per lo più automatica, è bene riepilogarne i passaggi essenziali, che possono risultare non immediati proprio perché compiuti, di regola, una volta ogni tre anni.
In sintesi, il rinnovo dell’ambiente di sicurezza si compone delle due seguenti fasi:
  • revoca del precedente ambiente, anche se già scaduto;
  • generazione del nuovo ambiente.
Relativamente al primo punto, occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le consuete credenziali Entratel o quelle SPID, CIE e CNS) e selezionare il link “Il tuo profilo”.
A questo punto, nel menù a tendina posto sulla sinistra, bisogna:
  • selezionare “Sicurezza e privacy”;
  • successivamente, nella schermata che appare, cliccare su “Ripristina ambiente di sicurezza”.
Si apre così una schermata nella quale inserire:
  • il numero della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’ottenuta abilitazione;
  • il PIN di revoca (presente sul documento di “memoria” fornito dall’applicazione Entratel del Desktop telematico in occasione della precedente generazione dell’ambiente).
Revocato così il precedente ambiente, occorre generare quello nuovo, impostando preliminarmente l’unità del pc corrispondente al supporto di memorizzazione (es. chiavetta USB) sul quale il medesimo sarà salvato. A tal fine, per gli utenti Windows, occorre inserire il supporto nel pc e verificare, in “Gestione risorse”, l’unità corrispondente al supporto medesimo (supponiamo si tratti dell’unità D:), nella quale creare la cartellina “chiaveprivata” (senza spazi).
A questo punto, nell’applicazione Entratel, accessibile dal Desktop telematico, occorre selezionare il menu “File – Impostazioni – Applicazioni – Entratel – Percorso dell’ambiente di sicurezza” e impostare manualmente l’indirizzo in cui sarà salvato l’ambiente di sicurezza (nel nostro caso, D:\chiaveprivata).
Conclusa quest’operazione, nell’applicazione Entratel bisogna selezionare il menu “Sicurezza”, opzionando “Imposta ambiente”, e, dopo aver specificato il percorso del supporto di sicurezza (nel nostro esempio, D:\chiaveprivata) seguire i vari passaggi automatici proposti di volta in volta (per il dettaglio, si rimanda alla Procedura pratica “«Rigenerazione» dell’«ambiente di sicurezza» di Entratel – Aggiornamento 2025”).
Procedendo nei differenti passaggi, sono richiesti, tra l’altro:
  • il Pincode (si tratta del codice ricavabile dalla sezione 3 della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’abilitazione): occorre indicare separatamente la prima e la seconda parte del codice, esattamente come riportato in tale sezione;
  • il progressivo sede (rilevabile dalla documentazione ricevuta nella fase di abilitazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; per le sedi principali e per gli utenti che operano da una sola sede, occorre indicare “000”);
  • il PIN di revoca (occorre impostare un codice formato da 15 a 20 caratteri, da utilizzare, come sopra riportato, per revocare le chiavi pubbliche assegnate all’utente e generare un nuovo ambiente di sicurezza);
  • la password di protezione del supporto inserito (occorre scegliere un codice formato da 8 a 15 caratteri: si devono utilizzare lettere non accentate e/o numeri, con almeno una lettera e almeno un numero).
La generazione dell’ambiente di sicurezza termina con l’importazione dei certificati, visualizzabili all’interno dell’applicazione Entratel accedendo a “Sicurezza – Visualizza certificati”.
Quale ulteriore prova dell’avvenuta rigenerazione dell’ambiente di sicurezza, è possibile accedere all’area riservata di Entratel, sezione “Home”, ove viene evidenziato il periodo di validità del nuovo ambiente di sicurezza.

(MF/am)




Intrastat, invio dati entro il 27 ottobre 2025

Il prossimo 27 ottobre (il 25 cade di sabato) scade il termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre 2025.

Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state introdotte dal 1° gennaio 2022 alcune modifiche operative e di compilazione dei modelli Intrastat:

  • eliminazione dei modelli trimestrali Intra-2bis e Intra-2quater;
  • introduzione del nuovo modello Intra-1sexies, dedicato alle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” (deposito presso cliente estero, con proprietà trasferita al momento dell’effettivo prelievo);
  • nel modello Intra-1bis, i soggetti che nell’anno precedente o, in caso di inizio attività, presumono di superare nell’anno il valore di 20 milioni di euro di spedizioni o di arrivi, devono inserire anche i dati dettagliati sulla natura della transazione, a due cifre (colonne A e B);
  • dal 1° ottobre 2021, inoltre, è stato abolito l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per gli scambi di beni con San Marino.
Modalità e tempistiche di invio – Gli elenchi Intrastat devono essere inviati esclusivamente per via telematica, utilizzando il software Intr@Web o tramite l’Agenzia delle Entrate. La cadenza di presentazione è mensile. Il termine per la presentazione è fissato al mese successivo al periodo di riferimento.

Invio e periodicità in base alle operazioni:
 

Tipologia di operazioni Modello Frequenza Mensile Trimestrale
Cessioni di beni INTRA-1bis Mensile Ammontare trimestrale delle cessioni di beni > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori) ≤ 50.000 euro
Cessioni di beni (call-off stock) INTRA-1sexies Mensile Obbligatorio in caso di utilizzo del regime call-off stock Non applicabile
Prestazioni di servizi rese INTRA-1quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese > 50.000 euro ≤ 50.000 euro
Acquisti di beni INTRA-2bis Mensile Ammontare trimestrale degli acquisti di beni > 350.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto
Prestazioni di servizi ricevute INTRA-2quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute > 100.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto
La verifica in ordine al loro superamento delle soglie andrà fatta distintamente per ogni categoria di operazioni. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Operazioni oggetto di dichiarazione:
  • cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
  • prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi UE.
Sono escluse le operazioni con San Marino (dall’ottobre 2021).
Sanzioni per la mancata o irregolare presentazione – L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede sanzioni in caso di:
  • omissione di invio dell’elenco;
  • compilazione incompleta, inesatta o irregolare.
La sanzione amministrativa varia da 500 a 1.000 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Se il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio, provvede a regolarizzare la propria posizione, la sanzione viene dimezzata. Non è prevista sanzione nel caso di correzione spontanea degli errori o omissioni. Nel modello F24, per il versamento della sanzione, si usa il codice tributo “8911”.

Scadenze 2025:
 

SOGGETTI CON PERIODICITÀ MENSILE
Periodo Scadenza presentazione
Gennaio 25.02.2025
Febbraio 25.03.2025
Marzo 28.04.2025
Aprile 26.05.2025
Maggio 25.06.2025
Giugno 25.07.2025
Luglio 25.08.2025
Agosto 25.09.2025
Settembre 27.10.2025
Ottobre 25.11.2025
Novembre 29.12.2025
Dicembre 26.01.2026
 
(MF/am)



Transizione 5.0 con limite di 10 mila euro per le spese di certificazione energetica

Nell’ambito del credito d’imposta transizione 5.0, l’agevolazione viene riconosciuta anche per le spese, sostenute dalle PMI, per le certificazioni “tecniche” relative al risparmio energetico.
L’art. 38 comma 12 del DL 19/2024 stabilisce, nello specifico, che “per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7” (vale a dire il limite massimo di spese agevolate).

In assenza di particolari indicazioni, sono stati sollevati alcuni dubbi in ordine alla determinazione del citato limite di 10.000 euro; in particolare, se tale limite sia da intendersi riferito alla singola impresa o al progetto di investimento.
L’art. 10 comma 2 del DM 24 luglio 2024, recante le disposizioni attuative, ha previsto che “fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’art. 4, comma 5, il beneficio è aumentato di: a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione (…)”. Quest’ultima disposizione viene espressamente riportata anche sul sito del GSE, nella specifica sezione relativa al calcolo dell’agevolazione (https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/il-calcolo-del-credito-d-imposta).

Nell’ambito della guida GSE per l’utilizzo del portale relativo alla presentazione delle comunicazioni obbligatorie, aggiornata, da ultimo, al 7 agosto 2025, in relazione alle “altre spese” viene precisato che “il sistema consente il passaggio allo step successivo a seguito dei seguenti controlli”: “le spese totali di certificazione risparmio energetico per il 2024 e 2025 non superano l’importo di 10.000 euro”.
Tanto premesso, si rileva che la citata disposizione di cui all’art. 10 comma 2 del DM 24 luglio 2024 si riferisce a un “importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI”, facendo quindi riferimento alle spese sostenute dalla PMI come soggetto beneficiario.
Pare inoltre utile rilevare che la medesima disposizione richiede che venga comunque rispettato il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’art. 4 comma 5 del DM 24 luglio 2024. La richiamata norma stabilisce che – fermo restando che sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario e che i progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione – gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo).
Il limite massimo complessivo di costi pari a 50 milioni di euro, nel quale rientrerebbe anche l’ammontare delle spese agevolabili sostenute per le certificazioni energetiche, è quindi riconosciuto espressamente con riferimento al soggetto beneficiario.
Ferma restando l’assenza di specifici chiarimenti, sulla base di quanto esposto si ritiene che l’importo “complessivo” di 10.000 euro (non quindi annuale, ma per il 2024 e 2025 come precisato nella citata guida GSE) per le spese di certificazione energetica dovrebbe essere riferito alla PMI beneficiaria e non al singolo progetto.

In altri termini, qualora, ad esempio, l’impresa abbia già sostenuto nel 2024 con riferimento a un progetto di innovazione spese di certificazione per 10.000 euro, non sembrerebbe poter beneficiare del credito d’imposta per ulteriori spese della medesima tipologia.

(MF/am)
 




Ccnl Unionmeccanica: approvazione accordo rinnovo economico 2025–2026

Facendo seguito alla nostra del 12 settembre u.s si comunica che, a fronte dell’esito positivo della consultazione referendaria dei lavoratori, l’intesa sottoscritta in data 24 luglio 2025 tra Unionmeccanica – Confapi, FIM – CISL, FIOM – CGIL e UILM – UIL in merito agli incrementi salariali per il biennio 2025-2026 deve intendersi pienamente valida ed efficace.

(FV/fv)