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Corso per imprenditori sull’intelligenza artificiale: ultimi posti disponibili

L’Intelligenza Artificiale sta rapidamente trasformando il panorama aziendale, offrendo opportunità senza precedenti per innovazione ed efficienza. Consapevoli di questa evoluzione, Confapi Lecco Sondrio è lieta di presentarvi una proposta formativa esclusiva e mirata sull’Intelligenza Artificiale, pensata specificamente per le esigenze delle nostre aziende associate e rivolta solo agli imprenditori e imprenditrici.
Questo percorso nasce da un’attenta analisi dei fabbisogni formativi emersi dalla nostra indagine, che ha evidenziato aspettative sulle applicazioni dell’AI e le legittime preoccupazioni sui rischi del suo utilizzo. L’obiettivo è fornire agli imprenditori gli strumenti e le competenze per navigare in questo nuovo scenario, trasformando la conoscenza teorica in capacità pratiche e immediatamente applicabili alla quotidianità lavorativa, raggiungendo un livello di autonomia nell’utilizzo di alcuni dei più efficaci strumenti di AI oggi disponibili.
 
Strutturato secondo il collaudato modello di apprendimento esperienziale di Kolb, il corso è rivolto esclusivamente agli imprenditori/imprenditrici delle PMI delle nostre aziende associate, provenienti dai settori metalmeccanico, manifatturiero e dei servizi. Per garantire l’omogeneità del gruppo e la reale efficacia del percorso, saranno richiesti requisiti minimi di accesso, che prevedono un’ottima familiarità con il sistema MS Office e competenze di base nell’utilizzo di modelli linguistici avanzati, come ChatGPT, per il supporto a compiti testuali e analitici.

 

Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di  16 ore e si svolgerà presso il Politecnico di Milano – Aula A1.1, presso il Polo Territoriale di Lecco (via Previati 1/C) con i docenti del Politecnico Ing. Marco Tarabini e Ing. Manuel Roveri.
Sarà strutturato in 4 moduli con un taglio pratico e interattivo ed è riservato a 30 imprenditori

A seguito di iscrizione, la frequenza è da ritenersi obbligatoria. L’onere economico del corso è interamente sostenuto da Confapi Lecco Sondrio con posti limitati.

In caso di mancata partecipazione, verrà applicata una penale di € 400,00 a copertura dei costi sostenuti dall’Associazione.

In allegato il programma del corso. 
 
Per iscriversi, compilare il form cliccando qui

(MP/am)
 




CDC RAEE: dati nazionali e regionali del primo semestre 2025

La raccolta differenziata dei RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sta funzionando?

Se volte avere i dati aggiornati di questo settore dell’economia circolare potete consultare il portale del CDC Raee (Centro di Coordinamento Raee).

I Raee sono classificabili in 5 raggruppamenti. Nel portale è disponibile un sistema per la ricerca del raggruppamento a cui appartengono i rifiuti delle numerose apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in circolazione, domestiche o professionali.

Il ciclo di vita di questi oggetti può essere lungo, ma al termine della fase di funzionamento, è necessario un avvio a recupero secondo le regole vigenti.
Per tutti gli adempimenti degli operatori di questa filiera, come produttori, rivenditori, installatori, utilizzatori professionali o cittadini, enti pubblici, certificatori ecc., si raccomanda di controllare le pagine dedicate.

In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




FGAS: banca dati per tutti i soggetti coinvolti

I Gas fluorurati, detti Fgas, sono gas climalteranti, responsabili di contribuire all’effetto serra, cioè all’aumento della concentrazione in atmosfera di molecole che contribuiscono al riscaldamento globale.

Il portale nazionale dedicato agli operatori che si occupano di questi gas contiene una banca dati importante, utile ai diversi “attori” di questa filiera, ovvero:

  • Ai venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas: per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
  • imprese e persone in possesso di certificato: per comunicare i dati relativi agli interventi di installazionecontrollo delle perditemanutenzioneriparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
  • Agli operatori: per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Le imprese e i professionisti che sono inseriti nella gestione degli Fgas possono consultare e utilizzare la banca dati nelle modalità indicate sul sito.

(SN/am)
 
 




Rentri: rilascio nuove funzionalità in piattaforma

L’utilizzo del Rentri (Registro Elettronico per la Registrazione dei Rifiuti) è ormai obbligatorio per tutte le attività che hanno oltre 10 addetti. Il mese di settembre è di fatto il mese in cui tutti coloro che si sono dovuti iscrivere entro il 15 agosto 2025 (seconda finestra), stanno imparando ad utilizzare il sistema digitale.

Il gestore della piattaforma, in data 18 settembre ha rilasciato delle modifiche per migliorare la funzionalità e la fruibilità. Le novità riguardano molti aspetti tecnici tra cui l’interoperabilità e la app digitale, che sono indicate nell’apposito link

Qui riportiamo solo gli aggiornamenti dell’area riservata dedicata agli “operatori”

  • Implementato un controllo per impedire la restituzione della copia del FIR cartaceo in caso di FIR annullato
  • Fir digitale (solo ambiente DEMO)
    • Gestita la possibilità di rollback dell’ultima firma apposta
    • Migliorata la consultazione delle informazioni FIR digitale con riferimento al firmatario
    • Gestita la possibilità da parte del produttore o del trasportatore di apporre annotazioni in caso di rifiuto respinto o accettato parzialmente e non destinato ad altro impianto.
  • Servizi di supporto per la compilazione del registro di carico e scarico: gestita la possibilità di compilare il Produttore in caso di registrazione DT
  • Bugfix e miglioramenti alla compilazione o alla messaggistica
Per qualsiasi supporto nell’uso del Rentri, potete rivolgervi in associazione chiedendo di Silvia Negri.

(SN/am)
 




Invito a sostenere l’evento nazionale “Valorizzazione eccellenze scuola superiore MIM”

Desideriamo sottoporre all’attenzione delle Aziende Associate la richiesta di sostegno da parte dell’Istituto Parini di Lecco.

L’I.I.S. “G. Parini” di Lecco, vincitore nel maggio 2025 di tre Gare Nazionali per istituti tecnici – Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA) e Relazioni Internazionali e Marketing (RIM) – è stato incaricato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) di organizzare, nell’anno scolastico 2025/2026, le competizioni nazionali per tutti e tre gli indirizzi.

L’organizzazione di queste tre gare comporta un impegno considerevole, in particolare dal punto di vista finanziario. L’evento attirerà studenti e docenti da tutta Italia, garantendo una visibilità potenziata a livello nazionale a tutti gli attori che decideranno di contribuire.

Nel caso in cui vogliate approfondire e/o contribuire, è possibile contattare direttamente la Professoressa referente del progetto: prof. Chiara Panzeri (per la Dirigente Scolastica prof. Raffaella Crimella) chiara.panzeri@isgparinilecco.edu.it

(SB/tm)




Ampliamento del servizio welfare: introduzione dei buoni pasto in collaborazione con Trecuori

Si comunica alle Aziende Associate che il servizio welfare di Confapi Lecco Sondrio si arricchisce con l’introduzione dei cd. “buoni pasto”, grazie alla collaborazione con Trecuori, società benefit con cui eroghiamo dal 2018 il servizio welfare per le aziende. 

Vantaggi del servizio:

  • Semplificazione nella gestione: piattaforma digitale altamente efficiente e automatizzata, che permette una gestione facile e immediata dei buoni pasto, con numerose opzioni di personalizzazione.
  • Flessibilità per i dipendenti: i buoni pasto possono essere utilizzati in una vasta rete di esercizi convenzionati, offrendo ai vostri dipendenti la possibilità di scegliere liberamente dove fruirne.
  • Ottimizzazione fiscale: i buoni pasto rientrano nel regime di esenzione fiscale, risultando esenti da contributi previdenziali e assistenziali, con evidenti vantaggi anche sotto il profilo economico e amministrativo per le aziende.
Modalità di adesione:
per aderire a questo nuovo servizio o per ricevere ulteriori informazioni in merito alle condizioni previste e alle eventuali modalità di attivazione, vi invitiamo a contattare direttamente l’area Relazioni Industriali e Welfare di Confapi Lecco Sondrio (welfare@confapi.lecco.it – 0341282822).

 

Confidiamo che questa nuova opportunità possa contribuire a rafforzare le politiche di welfare aziendale.

(FV/fv)




Spese di pubblicità o rappresentanza: distinzione a seconda degli obiettivi perseguiti

La distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è legata dall’obiettivo da raggiungere, che per le prime non può che essere individuato nell’accrescimento del prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite.
Può essere così riassunto il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25143/2025 che riprende i precedenti orientamenti già espressi con le ordinanze, Corte di Cassazione: n. 10781/2023; n. 14049/2023.
“In tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite” (Cass. n. 10440/2021).

Il giudizio riguardava nello specifico, la contestazione da parte degli Uffici della qualificazione giuridica delle spese collegate all’organizzazione di un evento da parte di un’impresa nei periodi d’imposta 2013 e 2014.
Secondo il soggetto passivo tali spese erano da ritenersi aventi natura pubblicitaria, mentre per l’Ufficio ritenute spese di rappresentanza e come tali indetraibili oltre un limite preciso, ai sensi dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972.
Gli avvisi venivano impugnati dalla contribuente innanzi alla CTP di Verona, che li annullava parzialmente. Proponevano appello sia l’Agenzia, in via principale, che la contribuente, in via incidentale.
La CTI del Veneto respingeva entrambi i gravami, ritenendo, in estrema sintesi, che le spese per il possedessero una forte caratterizzazione commerciale che consente di assimilarle alle spese pubblicitarie.
Tuttavia di diverso parere è la Cassazione che oltre a quanto detto sopra, ribadisce che le spese di rappresentanza (vedi art. 108, comma 2, del TUIR e D.M. MEF 19 novembre 2008), “devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita.

Mentre rientrano tra le seconde ossia tra le spese di pubblicità i costi di iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti” (Cass. n. 10781/2023).

Ancor più particolarmente s’è precisato che “costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese” (Cass. n. 14049/2023).

Secondo la Cassazione, i requisiti richiamati nel D.M. 19 novembre 2008, tra i quali quello della gratuità della prestazione devono essere intesi non in senso assoluto, posto che non si può prescindere dal verificare l’obiettivo primario della spesa, la natura e la sua funzione. Né la norma di riferimento né la giurisprudenza assumo il requisito della gratuità quale elemento fattuale che consente di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità.
La gratuità integra un indice valutabile ai soli fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa.

(MF/am)

 
 




Il diritto alla detrazione Iva e il tema della registrazione tardiva delle fatture

Il documento AIDC di settembre 2025 “Termine di registrazione delle fatture e dichiarazione integrativa” affronta una questione di rilevante impatto: se sia davvero preclusa al contribuente la possibilità di recuperare la detrazione IVA tramite dichiarazione integrativa nel caso di tardiva registrazione delle fatture passive, come recentemente espresso dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 479/2023 e n. 115/2025. Il lavoro ripercorre criticamente la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, misurandola rispetto alla normativa unionale, nazionale e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione.

L’orientamento dall’Agenzia delle Entrate: preclusione integrale? – L’Agenzia delle Entrate, nelle ultime indicazioni, sostiene che la detrazione IVA può essere esercitata tramite dichiarazione integrativa solo se la fattura era stata ricevuta e tempestivamente registrata nei termini ordinari. Qualora la registrazione sia effettuata oltre i termini, la detrazione sarebbe definitivamente preclusa, senza possibilità di recupero tramite le successive dichiarazioni integrative, anche entro i limiti dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 (decadenza quinquennale).
L’analisi normativa e giurisprudenziale: prevalenza dei requisiti sostanziali – Secondo il documento AIDC, questa impostazione non è conforme al quadro normativo interno e sovranazionale. L’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE e l’art. 19 D.P.R. n. 633/1972 collegano il diritto alla detrazione ai soli requisiti sostanziali: soggettività passiva e inerenza degli acquisti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con sentenze costanti, ha stabilito che la detrazione non può essere negata in presenza dei requisiti sostanziali per la sola inosservanza di obblighi formali, salvo intento fraudolento o l’effettiva impossibilità di controllo da parte dell’Amministrazione (C-95/07 Ecotrade, C-272/13 Equoland, C-590/13 Idexx, C-653/18 Unitel).
La Cassazione si è allineata a questi principi, considerando la tardiva registrazione una violazione formale che può generare sanzioni, ma non la perdita automatica del diritto alla detrazione, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi. Questo punto era già stato accolto in prassi anche dall’Agenzia con la circolare n. 1/E/2018 e la storica n. 328/E/1997.

Il quadro operativo: tabella di sintesi delle differenze
La tabella seguente riassume le diverse conseguenze operative tra la posizione dell’Agenzia delle Entrate e quella fondata su normativa e giurisprudenza.
 

Fattispecie Agenzia Entrate
(interpelli 479/2023, 115/2025)
Normativa/giurisprudenza
Ricevuta e registrata entro anno Detrazione regolare entro liquidazioni periodiche o annuale Detrazione regolare entro liquidazioni/annuale
Ricevuta nel 2025, registrata 01/01-30/04/2026 Detrazione in dichiarazione 2026 (anno 2025) Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa
Ricevuta nel 2025 e registrata dopo 30/04/2026 Detrazione esclusa, integrativa non ammessa Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa
Ricevuta dicembre 2025, recapitata gennaio 2026 Detrazione liquidazioni 2026 o dichiarazione 2027 Detrazione in liquidazioni/dichiarazione o integrativa 2032
 
I precedenti di prassi e normativa nazionale – La norma nazionale (artt. 19, 25 e 57 D.P.R. n. 633/1972), interpretata già dalla circolare n. 1/E/2018, consente di esercitare il diritto alla detrazione tramite dichiarazione integrativa “a favore” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione originaria, senza subordinare questa facoltà al fatto che la registrazione sia avvenuta nei termini dell’anno successivo alla ricezione. Anche la circolare n. 328/E/1997 aveva chiarito che l’obbligo di registrazione è presidio di controllo, non condizione dirimente per il diritto alla detrazione.
Natura e funzione dei termini di registrazione – La disposizione che impone la registrazione nel registro acquisti entro il termine della dichiarazione annuale dell’anno di ricezione è strumentale alle esigenze di controllo fiscale. Tuttavia, questo adempimento, nel sistema IVA, assume natura formale, non sostanziale rispetto al diritto di detrazione. Solo l’intento fraudolento o la impossibilità di esercitare un controllo effettivo, come ha più volte sottolineato la Corte di Giustizia, può giustificare la negazione della detrazione.
Termini di esercizio e decorrenza (“dies a quo”) – Interessante anche la sezione che distingue il momento da cui decorre il diritto alla detrazione tra acquisti interni (data ricezione SdI o presa visione) e importazioni (messa a disposizione del prospetto sul Portale Unico Dogane). Il dies a quo non si collega alla registrazione ma alla disponibilità della fattura o documento equivalente.
Implicazioni operative, rischi e comportamenti consigliati – Il contribuente che intenda seguire l’indirizzo restrittivo dell’Agenzia si vedrà preclusa ogni possibilità di recupero con dichiarazioni integrative in caso di tardiva registrazione. Tuttavia, seguendo la linea argomentativa della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, la detrazione resta possibile tramite dichiarazione integrativa a favore fino al quinto anno successivo, purché il documento sia effettivamente ricevuto e vi sia l’inerenza all’attività imponibile, senza connotazioni fraudolente.
Di seguito una tabella riassuntiva delle tempistiche massime:
Caso Termine massimo per detrazione (interpretazione estensiva)
Fattura ricevuta/registrata in tempo Termine dichiarazione IVA (anno successivo)
Fattura registrata dopo 30 aprile 31 dicembre del quinto anno successivo (dichiarazione integrativa)
 
Considerazioni finali e questioni aperte – Il documento AIDC evidenzia il rischio di una interpretazione troppo formalistica e lesiva del principio comunitario di neutralità IVA e si auspica un chiarimento definitivo dell’Amministrazione, evitando incertezze operative che rischiano di penalizzare i comportamenti corretti ma poco “tempestivi” dei contribuenti. Solo l’accertamento di intenti fraudolenti o di ostacoli alla verifica del credito consentono, secondo un principio di proporzionalità, la negazione della detrazione su base formale.
Il suggerimento operativo è di curare comunque la tempestività della registrazione, ma di difendere il diritto alla detrazione con dichiarazione integrativa quando vi siano ragioni documentali solide e siano rispettati i requisiti sostanziali. Il confronto resta aperto in attesa di eventuali chiarimenti interpretativi dal legislatore o dall’Amministrazione.

(MF/am)




Auto possedute nel 2024 e concesse entro giugno 2025 in regime transitorio

L’Agenzia delle Entrate, nel corso delle risposte date in occasione di una videoconferenza tenutasi il 18 settembre, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla disciplina per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, affermando che si applica la disciplina previgente per le auto già possedute al 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta nel primo semestre 2025.
In particolare, è stato chiesto se possono usufruire del regime transitorio introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e già possedute dal datore di lavoro a quest’ultima data, che vengono concesse in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

L’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 citato, si ricorda, ha introdotto l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in base al quale “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 3 luglio 2025 n. 10 (§ 1.2), ha chiarito che è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 (applicabile dal 1° gennaio 2025), al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese.
Come chiarito al § 1.2 dalla circolare n. 10/2025, la seconda parte del comma 48-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 citato, prevede l’applicazione del regime di cui all’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2024 (c.d. regime transitorio) anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, è necessario che le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Valore normale con consegna a luglio 2025
Si ricorda che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 10/2025 (§ 1.3), si applica invece il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, ad esempio, nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025, consegnati al lavoratore a luglio 2025 (cfr. anche risposta a interpello n. 192/2025).

(MF/am)




Corso di saldatura a filo e TIG

Confapi collabora con Tempjob Agenzia per il Lavoro per la promozione di un percorso formativo sulla saldatura, finanziato da Forma.Temp.

L’iniziativa è rivolta a giovani inoccupati/disoccupati che intendono intraprendere un percorso di specializzazione nel settore metalmeccanico, con l’obiettivo di formare saldatori junior pronti per l’inserimento in azienda.

Il corso inizierà il 6 ottobre e prevederà 160 ore di formazione tra teoria e pratica, con ampio focus su laboratori.

Le aziende che avranno manifestato interesse partecipano alla progettazione didattica durante le ore di laboratorio, adattando il percorso ai propri fabbisogni produttivi.

Al termine del corso, potranno selezionare i migliori partecipanti e inserirli in azienda tramite contratto di somministrazione.

Per maggiori informazioni contattare Tiziana alla mail formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341.282822.

(SB/tm)