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Energy Release 2.0: firmato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che lo scorso 29 luglio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release. Il nuovo decreto, nel confermare l’allocazione dell’energia anticipata a 65 €/MWh secondo le manifestazioni di interesse già inviate al GSE a marzo scorso, prevede l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata. Si interviene poi con l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di evitare di incorrere in violazioni alle disposizioni sugli Aiuti di Stato imposte dalla Commissione Europea.

Il Decreto, prima di diventare operativo, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A valle dell’entrata in vigore del Decreto si dovranno poi attendere le Regole Operative da parte del GSE e solo allora gli operatori potranno avere un quadro chiaro e completo delle nuove disposizioni e delle eventuali implicazioni sulla procedura.

(RP/rp)




Veicoli Euro 5 diesel: posticipo al 2026 delle limitazioni alla circolazione

Con riferimento alle norme vigenti in Regione Lombardia per la riduzione delle emissioni inquinanti dell’aria provenienti dai veicoli su strada, si comunica la proroga al 2026 dell’entrata in vigore delle limitazioni sui veicoli euro 5 diesel.

Si rimanda all’infografica che contiene la tempistica delle limitazioni permanenti attualmente vigenti dei vari tipi di veicoli.

La recente delibera n. 4843 del 28 luglio 2025 dispone il posticipo delle limitazioni regionali per i veicoli Euro 5 diesel (Allegato 1).

Tanti dettagli sono disponibili sul sito regionale dedicato a questo tema.

(SN/am)

 




Confapi Lecco Sondrio: chiusura uffici agosto 2025

Informiamo le aziende associate che gli uffici di Confapi Lecco Sondrio rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 7 al 27 agosto compresi. 

 

Le attività riprenderanno giovedì 28 agosto 2025 con i soliti orari: 8.30-12.30, 14-18.

(MP/am)

 




Delegazione cinese a Roma: 3 settembre 2025

Nell’ambito delle attività di Confapi Asia Help Desk e in collaborazione con Assocamerestero e la Camera di Commercio Italiana in Cina, vi informiamo che il 3 settembre alle ore 10.00 presso la sede di Roma della Banca Popolare di Sondrio, in Via Cesare Pavese 336, si terrà, in occasione della visita della Delegazione del Bureau al Commercio della Municipalità di Pechino in Italia, un evento per presentare le opportunità tra la municipalità di Pechino e le aziende italiane.
 
Di seguito trovate i settori di maggiore interesse:
  • Digitalizzazione e AI
  • Manifattura Avanzata
  • Energia Green
  • Farmaceutico
  • Sport Invernali
  • Fashion & lifestyle 
In allegato il programma e la composizione della delegazione.

Chi volesse partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)




Formazione sicurezza: riconoscimento crediti formativi secondo il nuovo Accordo Stato- Regioni 2025

Con riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. Atti n.59/CSR), di cui si è data ampia informazione nelle circolari di giugno e luglio dell’associazione, in questa nuova circolare si focalizza il tema del riconoscimento della formazione pregressa.

Le competenze acquisite in occasione di corsi precedenti che magari si riferivano a ruoli diversi nella gestione della sicurezza in azienda, possono essere riconosciuti in base alle regole indicate in apposite tabelle, che erano già esistenti ma che sono state aggiornate.

Una tabella riguarda la formazione iniziale (es. DL, DL-RSPP, dirigente, preposto, RLS, lavoratore) e l’altra riguarda i corsi di aggiornamento periodico (es. aggiornamento DL-RSPP, dirigenti, preposti, RLS, lavoratori).

Per ogni figura aziendale vengono indicati:

  • i corsi frequentati che danno esonero totale o parziale da altri percorsi;
  • i casi in cui la frequenza resta obbligatoria (nessun esonero);

Gli esoneri non devono essere intesi in modo automatico ma valutati da un soggetto competente che verifichi la validità e la coerenza dei percorsi svolti in precedenza. La sola partecipazione a un corso non garantisce infatti il riconoscimento dei crediti, se i contenuti trattati non risultano documentati o corrispondenti a quanto richiesto dalle nuove indicazioni.

Si allega:

  • Tabelle dell’allegato III all’accordo 2025 che contengono le regole per il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante altri corsi sicurezza già svolti.

Si raccomanda una verifica attenta delle situazioni di credito formativo, in collaborazione con l’RSPP o con il consulente sicurezza, che possa essere correttamente documentata per una tracciabilità anche futura.

In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.

(SB/sn)
 




Agenzia delle Entrate: operatività nel mese di agosto

Le deduzioni allo schema di atto rientrano nella sospensione, ma non la domanda di adesione ante accertamento.

Il sistema tributario non prevede una sospensione feriale per le attività di verifica fiscale, ma esistono norme specifiche che sospendono l’utilizzo di alcuni poteri degli uffici.

Si allude all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Tra i termini soggetti alla sospensione rientrano, di conseguenza, quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire (strumentali, per definizione, alla richiesta di informazioni) e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73 che caratterizzano le c.d. “indagini a tavolino”.

Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica invece alcuna sospensione.

Laddove, ad esempio, nel mese di agosto venisse chiesto un documento a seguito di indagine a tavolino, la sua mancata esibizione non potrebbe legittimare l’irrogazione della sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97, né si potrebbe verificare la c.d. preclusione probatoria dell’art. 32 del DPR 600/73.

Al di fuori di queste casistiche, non ci sono sospensioni dei termini. Così, la giurisprudenza ha diverse volte sancito che non soggiace ad alcuna sospensione il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale di constatazione ed emissione dell’accertamento ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 (Cass. 28 marzo 2019 n. 8643 e 9 febbraio 2023 n. 3903), termine dilatorio strumentale alla presentazione delle memorie difensive (rammentiamo che l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 è stato abrogato dal DLgs. 219/2023, con effetto dal 18 gennaio 2024).

Niente sospensione per le richieste durante gli accessi

Va però detto che, forse con una certa forzatura, la prassi ha specificato che soggiace alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 il termine di 60 giorni entro cui a seguito di schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, si possono presentare deduzioni difensive (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025). Si tratta pur sempre, per la prassi, di “termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate”.

Ricevuto lo schema di atto, il contribuente, in luogo delle deduzioni difensive, può formulare nei trenta giorni successivi domanda di accertamento con adesione. Sebbene di ciò la prassi non abbia parlato, il menzionato termine di trenta giorni non soggiace a nessuna sospensione feriale, quindi se lo schema di atto è notificato a luglio la domanda va presentata non solo ad agosto, ma anche entro i trenta giorni.

Il termine dei trenta giorni sembra avere natura ordinatoria, con la conseguenza che se la domanda venisse presentata dopo (magari a causa dell’errato conteggio della sospensione feriale) comunque la procedura di adesione dovrebbe instaurarsi.

Gli uffici, tuttavia, potrebbero essere di diverso avviso e l’eventuale rifiuto a dar corso alla procedura di adesione sarebbe insindacabile
 
(MF/ms)




ISA 2023: in arrivo le lettere di compliance

Con il provvedimento prot. n. 305720/2025 del 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le disposizioni operative ai fini del c.d. adempimento spontaneo, con chance di ravvedimento operoso, da parte di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nei dati ISA comunicati con le dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2023.

In particolare, le anomalie individuate nel modello ISA sono individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta:

  • certificazione Unica,
  • modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili,
  • modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti.
Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale” (Cassetto fiscale, alla Sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia”) accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari potranno accedere alle informazioni sulle anomalie segnalate consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.

(MF/ms)




ISA 2025: le principali novità dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la annuale circolare ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ISA 2025, relativi al periodo d’imposta 2024. 

Una parte rilevante della circolare è stata dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025 e riflessi sulla modulistica degli ISA, nonché al rapporto fra CPB e variabili precalcolate ISA.

  • Classificazione ATECO 2025
  • Revisione straordinaria degli ISA
  • Regime premiale 2024
  • Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H
  • Quadro F – Dati contabili impresa
  • Società tra professionisti
  • Semplificazione ed anno inizio attività
  • Ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e riflessi sul CPB

In allegato ogni punto in dettaglio.

(MF/ms)




Dal Mimit l’elenco degli incentivi preclusi alle imprese senza polizza catastrofale

La mancata stipula delle polizze catastrofali entro i termini di legge comporterà l’impossibilità, per le imprese inadempienti, di accedere, tra gli altri, ai finanziamenti “Smart&Start” per le start up innovative (DM 24 settembre 2014 Ministero dello Sviluppo economico), al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (DM 29 ottobre 2020), alle agevolazioni destinate a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative ONLUS (DM 3 luglio 2015), ai mini contratti di sviluppo per le imprese del Sud Italia (DM 12 agosto 2024).

Queste sono alcune delle misure, individuate da un decreto del MIMIT pubblicato il 25 luglio, alle quali è impedito l’accesso da parte delle imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge.

L’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi viene quindi inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.

Si tratta, peraltro, dei soli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso si dovranno attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.

È utile ricordare, brevemente, lo stato dei fatti circa le sanzioni alle imprese che non hanno stipulato le polizze in oggetto.

L’obbligo (introdotto dall’art. 1 comma 101 ss. della L. 213/2023, legge di bilancio 2024) riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, che disciplina le conseguenze del mancato adeguamento, stabilisce che dell’inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Anche considerato che la formulazione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate, il MIMIT, in una FAQ del 14 aprile, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo.

Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure “coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva anticipato l’intenzione di precludere l’accesso agli incentivi, rinviando a un decreto l’individuazione delle misure.

Il DM pubblicato, oltre a individuare le agevolazioni precluse, precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno, come prorogati dal DL 28 marzo 2025 n. 39 convertito) e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.

Sanzioni operative per le domande successive alla pubblicazione del DM

Il decreto specifica anche che l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Infine, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

(MF/ms)




Credito d’imposta beni strumentali: ancora disponibili delle risorse

Con un avviso pubblicato sul proprio portale, il Ministero delle imprese e del made in Italy, Mimit, ha dato informazioni sulla disponibilità di risorse residue da destinare al credito d’imposta 4.0, ex lege 178/2020 e ss.mm.ii., per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

Nello stesso avviso viene ribadito che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Il comunicato relativo all’utilizzo di nuove risorse ossia di risorse rimesse a disposizioni in esito delle verifiche sulle domande presentate entro il 17 luglio, è stretta conseguenza della procedura operativa prevista per richiedere l’agevolazione in parola.

In particolare, per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il vecchio modello di comunicazione previsto dal Decreto 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il D.Dirett. 15 maggio e ss.mm.ii, prevede un percorso specifico:

  • mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 (data individuata dal D.Dirett. 16 giugno 2025 ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Dirett. 15 maggio 2025) le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione degli investimenti in via preventiva;
  • comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti;
  • conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal D.Dirett. 24 aprile 2024.
Dunque, per le imprese che hanno presentato oltre al precedente modello, anche il nuovo modello di comunicazione degli investimenti entro il 17 luglio viene confermata la “prenotazione” delle risorse. Eventuali inadempimenti invece rimettono a disposizioni parte delle risorse destinate all’agevolazione e le imprese che hanno inviato solo il vecchio modello perdono la priorità nell’assegnazione delle risorse.

Da qui dunque la pubblicazione dell’avviso Mimit che mette a disposizione nuovi fondi destinati alla misura.

Il GSE ne dà comunicazione all’impresa inizialmente escluse per mancanza di risorse, secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.
 

(MF/ms)