Sicurezza sul lavoro Corsa delle imprese per le nuove regole
La Provincia di mercoledì 25 giugno, servizio sul nuovo accordo Stato-Regioni.
La Provincia di mercoledì 25 giugno, servizio sul nuovo accordo Stato-Regioni.
Complessivamente a durata del corso è stimata di 160 ore all’interno delle quali sono previste:
• 16 ore di formazione sulla sicurezza alto rischio
• 64 ore di formazione teorica in aula/laboratorio
• 80 ore di formazione pratica in “training on the job” presso le aziende coinvolte
L’azienda che deciderà di aderire al progetto avrà la possibilità di colloquiare il partecipante preselezionato da Confapi Lecco Sondrio e Synergie prima dell’avvio del corso per poter confermare l’interesse.
L’inizio del progetto è previsto per fine settembre con termine fine ottobre. Al termine del percorso le aziende potranno inserire i corsisti con un contratto di somministrazione di 6 mesi (anche frazionati, prevendendo un periodo di prova).
Il progetto si considera a esito positivo al raggiungimento del 50% delle assunzioni sul totale dei partecipanti coinvolti.
Per manifestare l’interesse è sufficiente mandare una mail a scuola.lavoro@confapi.lecco.it o contattarci al numero 0341.282822 chiedendo di Tiziana.
(SB/tm)
Per queste realtà, il termine per adeguarsi era il 31 marzo, ma l’art. 1 comma 3 del DL 39/2025, convertito con modificazioni dalla L. 78/2025, ha previsto che la disposizione in tema di sanzioni (l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023) si applichi decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Proprio la norma sulle sanzioni, però, rappresenta un nodo ancora non risolto, per cui lo scenario che si prospetta a partire dal 30 giugno appare incerto.
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, si ricorda, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”; una formulazione che non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Nel tentare di chiarire il contenuto della norma, il MIMIT ha diffuso due FAQ in cui ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
In sostanza, ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) dovrebbe emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.
Entro il 30 giugno (che è il primo momento in cui l’obbligo e le relative sanzioni diventano effettivamente operativi) dovrebbero arrivare, dunque, indicazioni sulle conseguenze dell’inadempimento per le singole misure; attualmente, non si hanno notizie in tal senso.
Fino a quando non si avranno i provvedimenti di adeguamento non sembra essere applicabile alcuna sanzione alle imprese inadempienti, posto che sempre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.
Per le misure di propria competenza, il MIMIT ha anticipato che “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”.
In ogni caso, come precisato dalla stessa FAQ, questa indicazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.
Si segnala, da ultimo, uno schema di DLgs. recante il “Codice degli incentivi”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso ottobre, il quale ha previsto, all’art. 9, che, con riferimento ai bandi, “è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di … f) inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura di danni previsto dall’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Lo schema, al momento, non risulta trasmesso alle Camere.
(MF/ms)
Il passaggio al RENTRI è stato organizzato in tre fasi, in questo periodo sono coinvolte le imprese di medie dimensioni (da 10 a 50 addetti). L’obbligo di passare ai registri digitali riguarda dunque un grande gruppo di imprese, che devono abbandonare il registro cartaceo vidimato in camera di commercio e imparare a fare le registrazioni sulla piattaforma Rentri.
Per iscriversi al RENTRI e usare i servizi disponibili sul web occorre accedere all’area “operatori” del sito del Rentri e seguire le istruzioni, accedendo con le credenziali del datore di lavoro e in seguito indicando le altre figure “incaricate” che potranno in seguito operare su Rentri con il proprio Spid.
Nell’area DEMO è possibile provare come ci si iscrive al sistema, come si definiscono le unità locali, come si assegnano i registri cronologici di carico e scarico, come si individuano gli incaricati e i sub-incaricati.
Nell’area formazione del sito è possibile consultare tutorial, slide, guide e faq.
L’albo nazionale gestori ambientali sta proponendo per fine giugno e inizio luglio dei webinar gratuiti, ai quali si può iscriversi.
Confapi Lecco Sondrio ha organizzato corsi di gruppo (martedì 8/7 oppure 22/7), ci si può iscrivere cliccando qui.
Silvia Negri di Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per eventuali necessità, sia al telefono sia attraverso assistenza in azienda (chiedere preventivo, moduli da 2 ore).
Si raccomanda di non attendere la fine di luglio, ma di portarsi avanti per tempo, così di da evitare ingolfamenti all’inizio di agosto.
(SN/am)
Tutto, si ricorda, parte dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.
Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l’altro, che:
Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme.
Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.
In particolare, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell’Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di nuova nomina o conferma. Non è, quindi, richiesto l’adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).
In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell’orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.
Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro delle imprese.
Non è, cioè, necessario che l’amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo “fisico”).
Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell’amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.
Necessario un intervento chiarificatore
Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una gran confusione.
Prova ne sia non tanto il fatto che talune Camere di Commercio accennano ad una interlocuzione in corso tra Unioncamere e MIMIT ma lasciano in visione le indicazioni del Ministero (cfr. la Camera di Commercio delle Marche), quanto il fatto che altre Camere di Commercio sembrerebbero del tutto all’oscuro di questi chiarimenti.
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ad esempio ancora recava esclusivo riferimento alla nota MIMIT, evidenziando, tra l’altro, che per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori con il rischio della sanzione di cui all’art. 2630 c.c., e che la PEC da comunicare deve essere nella titolarità esclusiva dell’amministratore, non essendo possibile indicare l’indirizzo di PEC della società (entro fine mese, quindi, dovrebbero anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società).
Resta, in conclusione, la necessità di un nuovo intervento del MIMIT, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, della diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.
E’ attesa altresì una circolare che ,oltre a fare chiarezza sui soggetti destinatari della prescrizione normativa di cui al comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), dovrebbe spostare al 31 dicembre la scadenza dell’adempimento.
(MF/ms)
È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).
Ai sensi dell’art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”).
Considerata la decorrenza, quindi, l’obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d’imposta “solare” 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).
In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la “vecchia” disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione stessa).
Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi “solari”) sono deducibili se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza definiti dall’art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).
In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:
Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):
Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:
Per effetto delle modifiche del DL 84/2025, sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.
L’ambito applicativo dei nuovi obblighi viene infatti limitato alle sole spese sostenute “nel territorio dello Stato”, confermando quanto previsto nelle bozze circolate ed escludendo così dai nuovi obblighi le spese per trasferte all’estero.
Con l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’art. 51 comma 5 del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025), alle spese sostenute nel territorio dello Stato.
Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.
Il comma 3 del citato art. 1 prevede che la disposizione trovi applicazione per le spese “sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal 2025 per i soggetti “solari”.
In relazione al comma 3-bis dell’art. 95 del TUIR, che prevede quale condizione per la deducibilità la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, un primo intervento è stato effettuato dall’art. 1 comma 1 lettera g) n. 1) del DL 84/2025, che riformula il testo, restringendo l’ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio delle Stato.
La Relazione illustrativa al DL ha precisato che, al fine di garantire un trattamento coerente, nell’art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).
La relazione precisa che va da sé che i limiti appena descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.
Inoltre, con finalità di coordinamento, considerato che l’art. 95 del TUIR reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, è stato eliminato dal comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (art. 1 comma 1 lett. g) n. 2) del DL 84/2025).
La medesima disciplina della tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stata trasferita nell’art. 109 del TUIR, al nuovo comma 5-ter, in quanto disposizione ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina (art. 1 comma 1) lett. h) del DL 84/2025; cfr. Relazione illustrativa al DL).
In merito alla decorrenza, le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dal 1° luglio 2025, con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.
Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, non soggetto alle nuove disposizioni.
Ai fini della deducibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, resterebbero validi gli ordinari oneri documentali.
I giustificativi di spesa (parte integrante delle note cui si riferiscono) sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità (cfr. ris. n. Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).
Con particolare riferimento alle spese di taxi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 142/2024, ha affermato che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
(MF/ms)
Molino Colombo, azienda storica nel settore dell’arte molitoria, il primo molino azionato dall’energia elettrica in Italia che dal 1882 lavora combinando tradizione e innovazione, ricerca “Assistente di produzione“.
La persona sarà inserita nel reparto produzione, affiancherà il responsabile della produzione e coprirà un ruolo di fondamentale importanza all’interno della nostra azienda. La risorsa verrà affiancata e formata sin dal momento dell’inserimento per poter svolgere in completa autonomia le mansioni e per gestire la produzione.
Si interfaccerà in maniera costante ed efficiente con il responsabile di produzione.
La risorsa dovrà, inoltre, aiutare il responsabile nella pianificazione della produzione e nella gestione del processo di macinazione.
Requisiti richiesti:
Sede di lavoro: Paderno D’Adda (LC)
Tipo di contratto offerto: Inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato finalizzato INDETERMINATO, affiancamenti e supporto costante, corsi di aggiornamento, premi di produzione, possibilità di crescita professionale.
Impegno orario: full time su due turni.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.
Azienda metallurgica ricerca “impiegato/a ufficio amministrazione”.
La risorsa sarà inserita per la gestione della contabilità e delle paghe e contributi. Si richiede buona volontà e capacità organizzativa. Costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata in campo contabile, fiscale e contributivo e la provenienza da studi professionali.
Principali attività:
Requisiti richiesti:
Sede di lavoro: Valmadrera (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.
Impegno orario: part time
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.
Si trasmette in allegato il verbale di accordo sui minimi, indennità di trasferta e di reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2025, per chi applica il contratto di Unionmeccanica Confapi, rivalutati in relazione al dato Ipca al netto degli energetici importati (1,3%), come comunicato dall’Istat in data 12 giugno 2025.
(MG/am)