1

OPERAIO GENERICO

Micromeccanica di precisione srl, azienda di lavorazioni meccaniche conto terzi, pneumatica industriale e attuatori elettrici speciali, ricerca “operaio generico“.

La figura si occuperà di:

  • mansioni generiche di produzione
  • carico e scarico macchina cnc durante le lavorazioni
  • aiuto in fase di assemblaggio dei componenti pneumatici
  • predisposizione dei colli in uscita
  • minima gestione del magazzino

Requisiti richiesti:

  • conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)
  • esperienza, anche minima, in aziende produttive
  • preferibilmente in possesso del patentino carrello elevatore

Sede di lavoro: Cassago Brianza (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo determinato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




TRANCIATORE SPECIALIZZATO

Italgard srl, azienda che opera nel settore della trasformazione della lamiera ed è partner globale per l’industria manifatturiera, a cui offre una serie di servizi integrati per la realizzazione di prodotti semilavorati e finiti destinati a svariati settori industriali, ricerca “tranciatore specializzato”.

Principali attività:
– attrezzaggio presse oleodinamiche
– programmazione/set up robot imballaggio fine linea
– conduzione presse automatiche
– preparazione presse per tranciature di ripresa + eventuale conduzione in mancanza di operaio generico

Requisiti richiesti:

  • set up stampi a BLOCCO-PROGRESSIVI-TRANSFER (necessaria conoscenza blocco e progressivi, transfer almeno sapere cosa sono)
  • ottima lettura disegno meccanico
  • ottima conoscenza strumenti di misura (calibro, micrometri, ecc.)
  • conoscenza base tipologie di macchinari per la tranciatura/stampaggio a freddo della lamiera
  • preferibilmente in possesso patentino del muletto

Sede di Lavoro: Inverigo (CO).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Altri indicatori: Disponibilità a lavorare su due turni (6.00-14.00/14.00-22.00)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




“Ukraine Recovery Conference”: Roma 10 e 11 luglio 2025

La Ukraine Recovery Conference (URC2025) si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025, co-organizzata da Italia e Ucraina.
La conferenza rappresenta un appuntamento internazionale di alto livello, volto a rafforzare il sostegno politico ed economico per la ricostruzione, la modernizzazione e le riforme in Ucraina, anche in vista del percorso di integrazione europea.

L’evento si articolerà attorno a quattro assi tematici principali:

  • Business – Mobilitazione del settore privato per la ricostruzione e la crescita economica;
  • Capitale umano – Inclusione sociale e valorizzazione di donne, giovani, sfollati e veterani;
  • Locale e regionale – Ruolo delle autorità locali nella ricostruzione, anche attraverso la decentralizzazione;
  • UE e riforme – Allineamento agli standard europei e preparazione all’accesso al mercato unico.
 
Per le aziende, durante la conferenza, ci sarà la possibilità di fare incontri B2B.

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)




Concordato preventivo biennale e punteggio ISA

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato in via definitiva il D.Lgs. correttivo dei decreti della riforma fiscale che introduce, tra l’altro, diverse modifiche in materia di concordato preventivo biennale. 

Secondo la bozza circolata, sono confermate le misure anticipate nello schema di decreto e sono state accolte alcune proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

I contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta precedente (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo, le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.

La disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

Diventano operative dal CPB 2025-2026 le nuove cause di esclusione e di cessazione che puntano a legare i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali, le società tra professionisti o le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, diventa possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Specularmente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione o la società in cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Il DLgs. correttivo interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”; attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando, quindi, il conferimento in denaro da parte dei soci.

Rispetto all’originario schema di decreto sono anche confermati:

  • l’abrogazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la cui applicabilità è stata limitata al solo 2024;
  • il differimento del termine entro cui è possibile aderire al concordato, che viene portato dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).
Di seguito si riepilogano le disposizioni introdotte a seguito dei rilievi delle Commissioni parlamentari.

Un intervento è volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 10% con punteggio ISA pari a 10;
  • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
  • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

In relazione alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB, vengono modificati gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 per introdurre, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

Infine, viene integrata la causa di decadenza prevista dall’art. 22 comma 1 lett. e) del DLgs. 13/2024 che prevede la cessazione del concordato per entrambi i suoi periodi d’imposta se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

In particolare, viene specificato che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale intervento risolve possibili complessità operative che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui a fronte di una proposta di concordato accettata da una società di persone, un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute.
 

(MF/ms)




Comunicazione PEC amministratori di società

Entro il prossimo 30 giugno gli amministratori di società di persone o di capitali devono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al competente Registro delle imprese, ciò in linea con le previsioni introdotte al comma 860 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

La comunicazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, con una specifica nota risalente a marzo.
https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf

In tale nota è stato specificato che l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, che con la novella all’esame viene esteso agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria”, in forza del secondo periodo della disposizione richiamata si applica comunque a “tutte le imprese, già costituite in forma societaria”, per le quali nella disposizione originaria era previsto uno specifico termine di adempimento.

Ciò determina l’applicazione dell’estensione dell’obbligo disposta dalla Legge di Bilancio 2025 anche alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.

Per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola l’adempimento scade al 30 giugno 2025.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

Eventuali inadempimenti potrebbero essere puniti con la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.
 

(MF/ms)




Regolarizzazione aiuti di stato 2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 5 giugno il provvedimento n. 244832, in attuazione dell’art. 1 comma 636 della L. 190/2014, relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2021 dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

L’Agenzia mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2021, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. Nello specifico, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2021;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
  • modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
L’Agenzia delle Entrate trasmette quindi una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, nel “cassetto fiscale”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può regolarizzare le anomalie, sono previste diverse ipotesi.

Posto che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, può presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (e relative sanzioni).

(MF/ms)