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KEY ACCOUNT & BUSINESS DEVELOPER

Torneria Automatica Alfredo Colombo è una realtà di punta nel settore delle lavorazioni di tornitura dei metalli grazie alla forte automatizzazione ed al continuo aggiornamento tecnologico dei macchinari e dell’organizzazione. Opera dal 1962 nell’ambito della minuteria metallica di precisione in svariati settori, tra cui: automotive, controllo fluidi, oleodinamica ad alta pressione, condizionamento, elettrodomestico, medicale, industriale. I materiali maggiormente lavorati sono: leghe di acciaio, inox, ottone, alluminio e altri metalli.
La risorsa verrà inserita all’interno dell’area commerciale, con lo scopo di sviluppare il business aziendale tramite l’individuazione di nuove opportunità di mercato e la gestione di clienti già acquisiti, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e volumi dell’Azienda.

Si occuperà di:

  • Ricerca e sviluppo di nuove opportunità di business
  • Monitora il mercato e analizza le tendenze settoriali
  • Identifica e seleziona nuove opportunità di business, in linea con i processi tecnologici aziendali
  • Amplia il portafoglio clienti attraverso l’acquisizione di nuovi contatti e la costruzione di una stretta relazione commerciale con gli stessi
  • Gestione portafoglio clienti attribuiti Mantiene e rafforza le relazioni commerciali con i clienti esistenti, attuando le azioni di vendita più appropriate, in sintonia con le politiche aziendali e le caratteristiche dei singoli clienti
  • Definisce e presenta al cliente le offerte commerciali, monitorandone lo stato di avanzamento
  • Negozia i prezzi di listino e gestisce i contratti commerciali in essere
  • Monitora costantemente le previsioni di vendita dei clienti
  • Collabora all’elaborazione del budget commerciale, tenendo conto delle prospettive di vendita e degli obiettivi aziendali

Requisiti richiesti:

  • Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, un’altra lingua straniera rappresenta un plus
  • Livello di esperienza: 3-5 anni
  • Disponibilità a trasferte frequenti in Italia e all’Estero

Sede di Lavoro: Verderio (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Polizze catastrofali: le criticità evidenziate dall’associazione nazionale commercialisti

Le recenti normative sulle assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali (CAT NAT) per le imprese (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) sollevano numerose criticità.

Lo evidenzia uno studio dell’Associazione Nazionale Commercialisti che suggerisce una serie di riflessioni ed interventi.

Senza entrare nel merito delle non facili scelte del Governo, le due associazioni chiedono quantomeno neutralità fiscale dei nuovi obblighi e chiarezza sui numerosi aspetti critici.

Anche dopo la conversione del Decreto con le proroghe per le PMI (Legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione del D.L. n. 39/2025) il quadro rimane infatti ambiguo.

La forzatura prevista dalla norma con cui si è inteso estendere al conduttore l’obbligo assicurativo, in eventuale supplenza al proprietario, amplifica le problematiche e mette gli imprenditori difronte a non banali rischi sanzionatori e fiscali.

Innanzitutto c’è la sanzione della limitazione all’accesso degli incentivi pubblici, nel caso di inadempienza CAT NAT (comma 102 della Legge n. 213/2023).

Il quadro degli incentivi a rischio è ancora piuttosto vago e dovrà essere individuato dalle singole amministrazioni competenti (FAQ 12 MIMIT), ma nel frattempo sembra già chiaro (bollinato del nuovo Codice degli Incentivi) che nella tagliola entreranno sicuramente i bandi e gli (ormai ex) incentivi automatici (ad esempio il credito d’imposta 4 e 5.0).

Ad aggravare l’incertezza vi è poi il fatto che “non è chiaro su chi – tra conduttore e proprietario – gravi detta sanzione in caso di mancata stipula della polizza su beni impiegati da terzi”.

Il rischio è che a pagare pegno sia tanto il proprietario quanto il conduttore (non sono passati gli emendamenti che si prefiggevano di risolvere questa questione, ndr).

“Inoltre c’è il rischio concreto che anche le inadempienze parziali o gli equivoci (ad esempio su beni minori magari in locazione o noleggio) possano bloccare gli aiuti pubblici agli investimenti dell’imprenditoria fermo restando che, nel caso di inadempienza assicurativa, le imprese non potranno confidare – lo dice la norma – in aiuti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali”.

E a dette incognite si aggiunge la beffa: “le imprese si vedono imporre polizze CAT NAT su cui pure grava l’ordinaria imposta assicurativa del 21,25% che, per inciso, non è invece prevista sulle polizze, non obbligatorie, fatte su abitazioni private”.

Aspetto molto inappropriato, anche per chi, pragmaticamente, non è contrario ai nuovi obblighi.

Da qui la richiesta al Governo di nuovi interventi mirati a sterilizzare la citata imposta.

Vi è poi il nodo deducibilità fiscale dei premi e il rischio, ai fini IVA, di “permuta” ex art. 11 della Legge IVA, in particolare per il caso in cui a contrarre la polizza sia il conduttore a fronte dell’invarianza del canone di locazione.

A fare il punto su questi aspetti è Marco Cuchel, presidente di ANC: “si introduca la deducibilità dei premi CAT NAT anche per i forfettari e si riconosca la deducibilità, inequivocabile, anche per i c.d. «immobili patrimonio»”.
 

(MF/ms)




Credito imposta beni immateriali 4.0 al termine

Scade il 30 giugno 2025 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2024, al fine di fruire, per l’ultima volta, del credito d’imposta ex L. 178/2020 con riferimento a tale tipologia di investimenti.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

L’art. 1 comma 445 lett. c) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’abrogazione del comma 1058-ter, che riconosceva l’agevolazione anche per il 2025.

In particolare, per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per effetto di tale abrogazione, l’ultima chance per utilizzare il credito d’imposta ex L. 178/2020 per i beni immateriali 4.0 è quella prevista per chi ha effettuato la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%); a tal fine, occorre però effettuare gli investimenti agevolati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025.

In tal caso il credito d’imposta è previsto in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre il termine del 30 giugno 2025, non sarebbe invece più possibile beneficiare dell’agevolazione ex L. 178/2020.

Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l’applicazione della nuova IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.

Al fine di individuare il momento di effettuazione degli investimenti per il rispetto del suddetto termine del 30 giugno, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza ex art. 109 del TUIR; non rileva, a tal fine, l’interconnessione, necessaria invece per la decorrenza dell’utilizzo dell’agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).

Per la fruizione in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta (codice tributo “6937”), resta inoltre ferma la necessità di presentare le comunicazioni previste dall’art. 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.

Indicazione ad hoc nel modello REDDITI 2025

Gli investimenti prenotati nel 2024 e effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025 vanno indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025.

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, occorre compilare:

  • il rigo RU1 indicando il codice credito 3L, specifico per i beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020;
  • il rigo RU5 colonna 2 (e colonna 3), indicando l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della “presente” dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto; tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione;
  • il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, compilando la colonna 5.
(MF/ms)



Chiarite le modalità di calcolo dell’acconto 2025 per il CPB

In vista della prima scadenza relativa al versamento delle imposte dirette e IRAP in caso di adesione al concordato preventivo biennale (saldo 2024 e primo acconto 2025), attualmente fissata al prossimo 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi chiarimenti mediante risposte a FAQ.

La prima questione verte sull’interpretazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto dovuto su imposte dirette e IRAP relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace “è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.

Tale disposizione è in realtà valida solamente per il secondo anno del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d’imposta di adesione valgono le specifiche regole dettate dal successivo comma 2.

Come anticipato da un comunicato di Assosoftware, non erano state del tutto chiarite le modalità di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES in caso di adesione al CPB 2024-2025.

Intervenendo sul tema, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024.

Viene evidenziato che non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, la quale resta confinata nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle imposte dirette.

Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell’acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, al pari degli scorsi anni.

Trattandosi dell’acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato, non sarà inoltre dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l’IRAP), applicabile solo per l’acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (in questo caso, il 2024).

L’inapplicabilità delle citate maggiorazioni e l’utilizzo del reddito concordato 2024 ai fini del calcolo dell’acconto 2025 con il metodo storico potrebbe portare a un aumento degli importi che dovranno essere versati nel 2026 a titolo di saldo 2025.

Il reddito concordato 2025 è infatti maggiore del reddito concordato 2024, per effetto di quanto previsto dall’art. 7 del DM 14 giugno 2024, che aveva accordato, nel calcolo del reddito concordato 2024, una riduzione del 50% rispetto al reddito concordato 2025, il quale, diversamente, è stato determinato senza applicazione di sconti. Questo per far raggiungere la piena affidabilità fiscale in due anni.

Quanto sopra illustrato non vale per i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026; in tal caso, se si utilizza il metodo storico, è necessario applicare la specifica disciplina di cui all’art. 20 comma 2 del DLgs. 13/2024, per cui l’acconto è calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando anche la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto.

Con una seconda FAQ del 28 maggio, viene esclusa l’applicabilità della causa di cessazione di cui all’art. 21 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025.

Secondo la disposizione citata, il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Aggiornamento ATECO 2025 senza conseguenze

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA.

La cessazione non si verifica nemmeno nel caso in cui, per effetto dell’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata, venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione della causa di cessazione.
 

(MF/ms)




Valute estere aprile 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Aprile 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 148,8921
Peso Argentino 1252,9061
Dollaro Australiano 1,7844
Real Brasiliano 6,4759
Dollaro Canadese 1,5701
Corona Ceca 25,039
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,185
Corona Danese 7,4648
Yen Giapponese 161,6705
Rupia Indiana 95,9723
Corona Norvegese 11,838
Dollaro Neozelandese 1,9256
Zloty Polacco 4,2652
Sterlina Gran Bretagna 0,85379
Nuovo Leu Rumeno 4,9775
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1214
Rand (Sud Africa) 21,1972
Corona Svedese 10,9744
Franco Svizzero 0,937
Dinaro Tunisino 3,3883
Hryvnia Ucraina 46,4198
Forint Ungherese 406,437
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.