1

Convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali

Con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione, con modificazioni, del DL n. 39/2025 sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (rese obbligatorie dall’art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).

Il testo approvato è quello modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera.
Il DL proroga i termini per adempiere l’obbligo, stabilendo che:

  • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
  • le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
In sede di conversione, sono poi stati introdotti diversi emendamenti.
Un primo intervento ha riguardato la norma che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024); viene ora stabilito che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Un altro emendamento riguarda l’obbligo assicurativo con riferimento agli immobili abusivi, per i quali si chiarisce che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:
  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie, in quanto viene sostituito il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce.
In tema di scoperto e franchigia, il DL convertito interviene sull’art. 1 comma 104 della L. 213/2023, il quale stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo esclude l’applicazione di questi limiti per le grandi imprese, come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) del DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.
Si prevede, infine, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, svolga controlli e verifiche al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
 
(MF/ms)



Lipe I trimestre 2025: trasmissione entro il 3 giugno 2025

Entro il 3 giugno 2025 occorre effettuare la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del 2025.
Ciò in linea con le previsioni di cui all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Eventuali inadempimenti sconteranno la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.
Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È ammesso il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di € 27,78 (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare € 31,25 euro (riduzione a 1/8).
Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 € e 62,50 €.
Pienamente operative le regole sui versamenti cumulativi.
A tal proposito, il D.Lgs. n. 1/2024, art. 9, comma 1, considerando anche la successiva modifica dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto sull’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, nello specifico all’art. 1, comma 4, prevedendo l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versata all’Erario.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2024).
Il versamento dell’IVA periodica sotto soglia dovrà essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state oggetto di aggiornamento con il provv. Agenzia delle Entrate, Prot. n. 125654/2024.
Tra le novità ad esempio l’eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” delle istruzioni, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati del dichiarante.
Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il file può essere trasmesso tramite il portale fatture e corrispettivi.

(MF/ms)
 
 




CSR report di sostenibilità semplificato: bando camerale per 20 Pmi

L’agevolazione permette a 20 pmi del territorio lariano di accedere gratuitamente alla piattaforma, usufruire di 15 ore di assistenza, ottenere il rapporto e, se di interesse, pubblicarlo.

Piattaforma del CSR report semplificato: cliccare qui 

L’opportunità viene da un bando della Camera di Commercio Como-Lecco, pubblicato sul sito, per rilanciare il servizio che consente alle imprese di redigere un rapporto di sostenibilità semplificato, a misura di Pmi, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

L’Avviso è aperto dal giorno 30 maggio 2025 sino al raggiungimento del numero di 20 imprese, e comunque non oltre la data del 15 luglio 2025. Le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sono ammesse le aziende che hanno già beneficiato del medesimo contributo con avviso pubblicato il 16 maggio 2022. 

L’obiettivo è fornire alle imprese del territorio un modello di rapporto semplificato che, in modo semplice ed efficace, permetta di approcciare tale tema, non solo durante i giochi invernali, ma anche negli anni futuri.
L’Associazione può fornire le spiegazioni del caso e accompagnare l’impresa in questo percorso, potete contattare Silvia Negri, 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

Inoltre, l’Associazione propone un corso gratuito di 4 ore, programmato per il 2/07/2025 per conoscere questo strumento e avere gli elementi per valutarne la praticabilità. Vi suggeriamo di partecipare.

(SN/am)




Gestione ambientale nelle imprese: corsi gratuiti in calendario

Nel catalogo di Confapi Lecco Sondrio si segnala il corso di 8 ore su temi ambientali, in programma fra giugno e luglio 2025. E’ gratuito ed è rivolto agli imprenditori stessi o ai loro collaboratori in materia di gestione ambientale (emissioni, scarichi, rumore e rifiuti, monitoraggi e prescrizioni autorizzative).

MARTEDI’ 24 GIUGNO E MARTEDI’ 1° LUGLIO 2025 (8h – presenza) Docenti: dott.ssa Silvia Negri e dott. Giacomo Tentori

GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI NELLE IMPRESE: per iscriversi » Edizione del 24/06/2025

Come noto i processi di trasformazione del modello produttivo verso la sostenibilità, passano attraverso la conoscenza e la consapevolezza delle strategie per la gestione e la riduzione nel tempo degli impatti ambientali. Questi mini corsi sono una buona opportunità per una gestione più consapevole delle attività aziendali ordinarie con risvolti ambientali.

(SN/am)




Formazione sicurezza: pubblicato il testo definitivo del nuovo Accordo Stato-Regioni

Il testo definitivo dell’accordo, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025. La data di pubblicazione coincide con la data di entrata in vigore.
 
Da lungo atteso, il nuovo Accordo riguarda l’aggiornamento in tema di “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza” per tutte le figure della sicurezza previste dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e smi).
 
Per la sintesi di tutte le novità si faccia riferimento alla scheda allegata.
Per il testo completo dell’accordo, si rimanda al pdf allegato.
 
Qui si segnalano in particolare le due novità più rilevanti che riguardano:
 
Datori di lavoro
nuova formazione, entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’accordo: 16 ore con modulo aggiuntivo “imprese affidatarie/cantieri” durata minima 6 h – aggiornamento ogni 5 anni.
 
Preposti
formazione iniziale ampliata da 8 a 12 ore in moduli ed aggiornamento con cadenza biennale e non più quinquennale – per i preposti che hanno svolto formazione da più di 2 anni obbligo di aggiornamento entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, per gli altri si calcola a partire dall’ultima formazione ricevuta.
 
L’associazione ha preparato i nuovi corsi e sta mettendo a regime tutta la formazione in coerenza con le novità. Si prevede inoltre l’organizzazione di webinar e/o seminari in presenza per tutti coloro che sono responsabili della gestione della formazione, affinchè siano in grado di verificare la situazione e programmare i corsi in conformità a tutte le nuove indicazioni. Si raccomanda di valutare fin da subito i nuovi obblighi in modo da pianificare correttamente le attività.
 
Il servizio formazione nella persona di Stefania Beretta e il servizio sicurezza dell’associazione, nella persona di Silvia Negri sono a disposizione per il supporto necessario.
 
La precedente circolare Confapi in questa materia è la n. 303 del 24/04/2025 che comunicava la firma dell’accordo del 17 aprile 2025 anticipando le novità.
 
(SN/am)