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Agenzia Entrate: proroga scadenze del 16/5 per irregolare funzionamento uffici

Gli adempimenti fiscali in scadenza lo scorso 16 maggio sono prorogati al 30 maggio prossimo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 maggio il provvedimento n. 225451, di irregolare funzionamento degli uffici, certificando che contribuenti e professionisti sono stati impossibilitati ad accedere all’area riservata del sito dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del giorno 16 maggio 2025.

Il provvedimento non parla esplicitamente di proroga dei termini, ma rimanda all’applicazione dell’art. 1 del DL 21 giugno 1961 n. 498, conv. L. 28 luglio 1961 n. 770.

Secondo tale disposizione, “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Nel documento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Vicenzo Carbone, si spiega che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale, quindi per il conteggio dei dieci giorni di proroga va fatto riferimento alla data di diffusione di tale provvedimento, avvenuta il 20 maggio.
Il che sposta automaticamente il termine per gli adempimenti in scadenza lo scorso 16 maggio a venerdì 30 maggio, come confermato da un apposito comunicato stampa diramato dalla stessa Agenzia.

Si chiude così una vicenda che aveva suscitato le proteste di tanti addetti ai lavori, costretti venerdì scorso prima a mettersi in lista d’attesa per poter entrare nell’area riservata del sito, creata ad hoc da Sogei proprio per gestire il prevedibile aumento di accessi nel corso della giornata (era il secondo giorno utile per la modifica e l’invio dei 730 precompilati), salvo poi vedersi completamente impedito l’accesso a causa dei malfunzionamenti tecnici.

Con il portale ancora bloccato, si sono susseguiti i comunicati stampa di rappresentanti dei commercialisti (dal Consiglio nazionale a diversi sindacati) e dei contribuenti (Codacons), tutti concordi sulla necessità di concedere una proroga degli adempimenti in scadenza. Una richiesta accolta dall’Agenzia delle Entrate, dopo che Sogei ammetteva l’effettiva presenza dei problemi tecnici e si diceva già al lavoro per risolverli. Stando al provvedimento diffuso, la funzionalità del sito è stata ripristinata, però, solo nel tardo pomeriggio del 16 maggio, quando la giornata lavorativa, per molti, era già finita.
 

(MF/ms)




Approvato il modello per riversare il credito ricerca e sviluppo

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di trasmissione della domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo.

Per effetto dell’art. 19 del DL 14 marzo 2025 n. 25:

  • il termine di presentazione per la domanda di riversamento è stato riaperto sino al 3 giugno 2025 (la precedente scadenza era del 31 ottobre 2024);
  • il pagamento delle somme può, di conseguenza, avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025 (prima il termine era il 16 dicembre 2024), oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
Coloro i quali hanno presentato domanda entro il termine precedente (31 ottobre 2024), ma non hanno pagato gli importi, possono pagare secondo le nuove scadenze.

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali dal 4 giugno 2025, anche per i contribuenti che hanno fatto domanda entro il termine precedente.

Se l’avviso di recupero è diventato definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata l’istanza occorre pagare in una soluzione entro il 3 giugno 2025.

Si può invece pagare a rate se l’avviso di recupero non è ancora definitivo quando si presenta l’istanza.

Non possono essere scomputati le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito e la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme (circostanza confermata nel provvedimento del 19 maggio).

La procedura si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento intero e tempestivo di tutte le somme. Non basta, quindi, il puntuale pagamento della sola prima rata.

Il riversamento del credito è disciplinato dall’art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021.

Se il riversamento avviene nei termini e se la procedura non viene disconosciuta, sono stralciate le sanzioni da indebita compensazione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; viene anche meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Spesso, la compensazione disconosciuta deriva secondo la prassi dall’utilizzo di un credito inesistente, pertanto, trattandosi del sistema ante DLgs. 87/2024 la sanzione va dal 100% al 200% ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 del credito e, sul versante penale, il delitto è quello dell’art. 10-quater comma 2 del DLgs. 74/2000 con la conseguenza che il pagamento intero degli importi darebbe luogo non ad una causa di non punibilità bensì ad un’attenuante (cfr. gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000).

Nel provvedimento si specifica che le Entrate informano la Procura circa il perfezionamento della procedura, così come dell’eventuale inefficacia della medesima.

Premesso tanto, il riversamento riguarda attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, a condizione però che:

  • siano state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
  • sia stato applicato l’art. 3 comma 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 comma 72 della L. 145/2018;
  • siano stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”;
  • siano stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Deve trattarsi inoltre di compensazioni eseguite sino al 22 ottobre 2021.

La regolarizzazione è preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti o in caso di mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito.

Siamo in presenza di casistiche in cui le spese sono state sostenute ma, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono generare il credito di imposta per ricerca e sviluppo per motivi interpretativi.

La domanda va presentata telematicamente entro il 3 giugno 2025 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2022 n. 34.

Se pende un contenzioso il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso entro il 3 giugno 2025; ove pendano i termini per il ricorso la domanda vale come rinuncia (art. 5 comma 12 del DL 146/2021 post art. 19 comma 7 del DL 25/2025). Nel modello è stata introdotta la sezione VI in cui vanno indicati gli estremi dei contenziosi pendenti: attenzione perché firmando in sostanza si attesta anche di rinunciare ai contenziosi.
 

(MF/ms)



Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l’anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l’esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l’introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

A partire dal biennio 2025-2026, la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L’adesione dovrà essere inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, è ancora possibile inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.
 
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024 e, nel 2025, rispetto all’anno precedente, i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l’opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

 
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
 
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
 
Il concordato cessa di avere efficacia (cessazione) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
 
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
 
Una novità introdotta nel 2025 riguarda l’introduzione di clausole antiabuso, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica europea: novità dal 15 maggio 2025

A partire dal 15 maggio 2025 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole tecniche (versione 2.6) per la fatturazione elettronica europea, aggiornate in seguito al rilascio della Spring Release 2025 della norma europea EN16931 e dell’ultima versione del formato FatturaPA.

Come detto, le nuove regole tecniche recepiscono la Spring Release della norma EN16931, assicurando la piena interoperabilità tra i diversi formati europei (UBL, CII) e il formato nazionale FatturaPA; si aggiorna altresì la mappatura e la traduzione tra i formati europei e quello italiano, per garantire la corretta ricezione, controllo e inoltro delle fatture elettroniche sia dall’estero che all’interno del territorio nazionale.

Con l’entrata in vigore della Direttiva ViDA (VAT in the Digital Age) dal 14 aprile 2025 si ricorda che non è più necessario il consenso esplicito del cliente per ricevere fatture elettroniche: in presenza di un regime nazionale obbligatorio, le imprese dovranno emettere e accettare esclusivamente fatture elettroniche, rendendo la e-fattura la modalità “di default” rispetto a quella cartacea.

L’Italia, che ha già introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 2019, potrà estendere autonomamente il sistema a nuove categorie di soggetti senza dover più chiedere proroghe a Bruxelles, fino al 2027.

Restano ferme alcune esclusioni, come ad esempio il settore sanitario, per motivi di privacy.
 

(MF/ms)




Bonus 4.0: emanato il decreto con le nuove regole per l’accesso al credito per investimenti 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il 15 maggio l’atteso decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina le nuove regole per le comunicazioni richieste per l’accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024.

Il nuovo meccanismo di prenotazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al decreto, ha un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta. Con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

La procedura per la prenotazione del credito 4.0 (che ricalca quella del credito transizione 5.0) prevede la presentazione di una comunicazione preventiva, di una con conferma di acconto e di una comunicazione di completamento.

Il modello di comunicazione va trasmesso dall’impresa in via preventiva, comunque entro il 31 gennaio 2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti agevolati che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato.

Ai fini della prenotazione delle risorse, secondo il DM, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva (quindi della prima comunicazione). Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione va poi trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti:

  • entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025;
  • entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati al 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025) hanno comunicato con il modello di cui all’allegato 1 al DM 24 aprile 2024, investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileverà l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva (ovvero di completamento).

Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la “prenotazione”, si applicano invece le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, essendo quindi esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione.

Sul punto, nel sito del MIMIT viene affermato che “per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024” risulta verificata la c.d. “prenotazione”, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, per cui il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
 

(MF/ms)




Bonus 4.0: specifica procedura entro il 14/06 per le imprese che hanno già comunicato investimenti

Il DM 15 maggio 2025, recante le modalità di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, prevede una specifica procedura per le imprese che hanno già comunicato investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024 tramite il “vecchio” modello.

È il caso, ad esempio, delle imprese che hanno già presentato la “vecchia” comunicazione preventiva in relazione a investimenti che saranno ultimati nel 2025 (senza “prenotazione” nel 2024).

In particolare, l’art. 2 comma 6 del DM 15 maggio 2025 prevede che per le imprese che al 15 maggio (data di pubblicazione del decreto) hanno comunicato con il modello di cui all’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, “a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati”.

Al riguardo, nel sito del MIMIT viene precisato che “per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024”, “ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva”.

In altri termini, le imprese che in relazione agli investimenti 2025 hanno già presentato la comunicazione preventiva o di completamento con il “vecchio” modello, al fine di mantenere l’ordine cronologico della comunicazione già trasmessa, dovranno ripresentare la comunicazione con il nuovo modello entro il 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM), indicando il codice identificativo della precedente.

Dopo la ripresentazione della comunicazione preventiva con il nuovo modello, le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal medesimo DM.

La procedura con ripresentazione della comunicazione preventiva, stando anche alle indicazioni sopra richiamate riportate sul sito del MIMIT, sembrerebbe dover essere seguita, con riferimento alla specifica fattispecie di cui all’art. 2 comma 6 del DM, anche nel caso in cui sia stata già presentata anche la “vecchia” comunicazione di completamento.

Senza il rispetto della procedura, perdita della priorità acquisita

Il decreto disciplina inoltre espressamente le conseguenze nel caso in cui non venga rispettata la procedura descritta.

In particolare, le imprese che non si adeguano entro il suddetto termine del 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM) devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Fermo restando quanto esposto, si rileva che al momento non è ancora stato emanato il decreto relativo all’operatività del nuovo modello di comunicazione.

L’art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025 ha infatti previsto che con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
 

(MF/ms)




Istat: indice aprile 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Aprile   2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 1,800 %.

(MP/ms)