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Trasporto rifiuti ai centri di raccolta gestiti da Silea – aggiornamento

Con riferimento alle modalità di ingresso e accettazione dei rifiuti nei Centri di raccolta comunali o sovracomunali, gestiti perlopiù da Silea, si segnalano alcune precisazioni aggiuntive rispetto alla precedente circolare di fine febbraio 2025 su questo tema (circolare Confapi n.157).

Si allega la comunicazione di Silea, recentemente diffusa dalla società alle imprese che accedono ai Cdr.
L’accesso è consentito solo alle utenze non domestiche (aziende e attività commerciali) rientranti nell’elenco dell’all. L-Quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (all’interno del quale risultano compresi i giardinieri e manutentori del verde come introdotto dal D.Lgs. 153/24 ed escluse le imprese edili e le aziende agricole).

Le attività in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno conferire esclusivamente i rifiuti previsti dalla normativa vigente (all. L-Quater) e dal regolamento comunale del Centro di raccolta di riferimento.
Si allegano per comodità delle imprese gli elenchi L-quinques ed L-quater sopracitati e una scheda con i riferimenti normativi applicabili, con riferimento sia al trasporto che agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico.
Le utenze non domestiche devono essere munite di apposita iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 2-bis), in cui deve essere presente la targa del mezzo impiegato, che potrà essere verificata ad ogni accesso dall’operatore addetto alla custodia del centro.

Le utenze non domestiche dovranno inoltre presentare un documento di accompagnamento dei rifiuti: il “Modulo semplificato” per la registrazione degli ingressi debitamente compilato o in alternativa apposito formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

All’apposito link del sito Silea si può scarica il modulo con i campi da compilare.

Infine si allega il vademecum di Silea, con tutte le novità.

(SN/am)

 




Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi: nota del Presidente Luigi Sabadini

Trasmettiamo nota del Presidente di Unionmeccanica nazionale Luigi Sabadini in riferimento alla trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico Confapi.

Dopo la presentazione della Piattaforma sindacale del 16 dicembre scorso, si è svolto lunedì scorso il terzo incontro, in sessione plenaria, per le trattative di rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico Confapi, scaduto il 31 dicembre 2024.
Durante la sessione, la delegazione di Unionmeccanica ha esposto le proprie considerazioni anche sulla parte economica, garantendo la sostanziale continuità dell’assetto contrattuale esistente, pur volendo coltivare, nella dinamica complessiva e generale dei costi contrattuali, una prospettiva di maggior certezza per le aziende del settore.
Altrettante aperture sono state espresse in materia di rafforzamento della bilateralità, flexible benefit ed elemento perequativo.
Sul piano normativo, aree di intervento e di possibili convergenze sono state individuate in tema di commissione per l’inquadramento professionale, attività formativa, sicurezza e mercato del lavoro, bilancio di sostenibilità e appalti.
Marcate distanze sono emerse rispetto ai nuovi modelli di orario di lavoro prospettati in piattaforma, che potrebbero comportare costi aggiuntivi fino al 12,5%.
È stata altresì manifestata la volontà da parte di Unionmeccanica di proseguire nella trattativa, approfondendo le specifiche questioni dal punto di vista tecnico, così da poter giungere, in tempi ragionevoli, al rinnovo del C.C.N.L. che coinvolge oltre 40.000 aziende, per più di 400.000 addetti.
La necessità è ancora più evidente considerata la volontà imprenditoriale di entrare nel vivo dei temi trattati, a poco più di due mesi oltre scadenza del contratto.
Le OO.SS., nonostante le esplicite aperture e disponibilità della delegazione imprenditoriale, hanno espresso insoddisfazione rispetto alle posizioni espresse, annunciando l’apertura di una fase conflittuale che, di fatto, determina una rottura unilaterale del tavolo negoziale.
Tale decisione, considerata l’irritualità di modalità e tempistica con cui è stata comunicata, si pone in netta discontinuità rispetto al consolidato sistema di buone relazioni sindacali che ha sempre contraddistinto il rapporto fra le parti, comportando, inevitabilmente, una precisa assunzione di responsabilità delle OO.SS. rispetto a una positiva ripresa della trattativa di rinnovo del C.C.N.L.
Allo stesso modo e a dispetto delle intenzioni dalle medesime rappresentate ad avvio del negoziato di far emergere, con l’attuale rinnovo, specificità e “autonomia” del settore rappresentato da Unionmeccanica, la scrivente non può che prendere atto della sostanziale volontà delle Federazioni sindacali di “accomunare”, con l’anzidetta determinazione, trattative in tutto e per tutto (tempi, metodo e contenuti) differenti
“.
 
(MG/am)




Unificato l’accesso ai servizi online di Agenzia Entrate e Riscossione

Con un comunicato stampa del 18 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate rende nota la nascita di un’unica homepage per l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Solo lo scorso anno, come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, i siti delle rispettive Agenzie hanno fatto registrare complessivamente oltre 213 milioni di accessi.

Da oggi, invece, il cittadino viene indirizzato su un’unica pagina che racchiude i principali servizi web di entrambe.

In alto sono presenti i link diretti a ciascuna delle due Agenzie (che quindi conservano i rispettivi siti istituzionali) e un video di presentazione delle principali novità introdotte.

Successivamente si possono trovare notizie, provvedimenti e scadenze di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e i link ai servizi telematici più richiesti e di volta in volta più utili in un determinato momento.

Per l’Agenzia delle Entrate, ad esempio, si possono menzionare il Cassetto fiscale, la tessera sanitaria e le consultazioni catastali ed ipotecarie, mentre per la Riscossione, la riammissione alla rottamazione-quater, la pagina per la rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 e il servizio per effettuare i pagamenti on line. È stata inoltre prevista una apposita sezione per gli approfondimenti tematici.

Una importante novità riguarda sicuramente la nuova pagina unica di prenotazione degli appuntamenti.

Per facilitare i contribuenti, il servizio da ora in avanti prevederà un percorso guidato che consente di selezionare ciò che interessa. I cittadini possono scegliere fra tre percorsi di prenotazione, rispettivamente “Assistenza fiscale”, “Assistenza catastale e ipotecaria” per i temi di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate e “Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione” per quello che riguarda Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Una volta effettuata la scelta, dopo essere stati indirizzati sul servizio completo, sarà possibile selezionare l’argomento specifico e infine selezionare l’appuntamento tramite sportello, fisico e non.

Tre diversi percorsi di prenotazione

Ove possibile, il sistema consente infatti di decidere se recarsi allo sportello territoriale, richiedere una telefonata o una videochiamata con un operatore (accedendo alla propria area riservata con autenticazione tramite SPID o CIE).

Per i cittadini è possibile prenotare fino ad un massimo di tre appuntamenti al giorno e, solo per determinati servizi, il sistema consente di prenotare un “Webticket valido per oggi”, ovverosia un biglietto eliminacode presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate da utilizzare nello stesso giorno (prenotabile dalle ore 6:00 fino a esaurimento della disponibilità e da utilizzare nell’orario indicato nella prenotazione).

Per alcuni servizi, nel caso in cui la prenotazione venga effettuata da un intermediario abilitato, è possibile prenotare fino a quattro appuntamenti al giorno presso lo sportello on line, accedendo all’area riservata EquiPro.

Rimane ferma la possibilità di prenotare il proprio appuntamento tramite un operatore al numero unico 060101.
 

(MF/ms)




Nuovi codici Ateco e dichiarazioni Iva

Con l’operatività, dal prossimo 1° aprile, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, adottata in sostituzione della precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022), si sono posti alcuni dubbi sugli effetti che questa potrebbe avere nell’ambito dei modelli IVA.

Un primo dubbio è sorto, ad esempio, in merito al codice attività da indicare nel quadro VA della dichiarazione annuale. In particolare, ci si è chiesti se per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile 2025 si dovesse fare riferimento alla tabella 2025 o a quella 2007.

Secondo quanto chiarito da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, sono possibili entrambe le alternative. Tuttavia, laddove si decida di indicare il codice della tabella ATECO 2025, occorrerà riportare il valore “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

Un problema simile si porrà plausibilmente anche per la presentazione del modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025.

In tal caso, in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.

In tema di rimborsi, va però rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare del rimborso in via prioritaria ex art. 38-bis comma 10 del DPR 633/72. La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nei database dell’Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo nella graduatoria istituita, rispettivamente, per i rimborsi trimestrali o annuali, che assicura la precedenza rispetto all’esecuzione in via ordinaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).

Ai sensi dell’art. 38-bis comma 10 citato, i destinatari dei rimborsi IVA prioritari sono determinati mediante decreto ministeriale “in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate”. In attuazione di tale norma, sono stati identificati, fra gli altri, coloro che svolgono le attività individuate dai seguenti codici:

  • ATECOFIN 2004 37.10.1, “Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (DM 25 maggio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.43.0, “Produzione di piombo, zinco e stagno semilavorati” (DM 18 luglio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.42.0, “Produzione di alluminio e semilavorati” (DM 21 dicembre 2007);
  • ATECO 2007 30.30.09, “Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (DM 10 luglio 2014);
  • ATECO 2007 59.14.00, “Attività di proiezione cinematografica” (DM 27 aprile 2015).
Va rilevato, al riguardo, che sia le istruzioni al modello di dichiarazione IVA (rigo VX4, campo 4), sia le istruzioni al modello IVA TR (rigo TD8, campo 1), nell’indicare i soggetti che possiedono il diritto all’eventuale rimborso prioritario, fanno ancora riferimento ai codici attività originariamente individuati dai decreti ministeriali. In altre parole, nonostante il passaggio dalla classificazione del 2004 a quella del 2007, il riferimento ATECO nelle istruzioni ai modelli è rimasto invariato.

Nel cambio di classificazione avvenuto in passato (dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007), per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una semplice rinumerazione con corrispondenza univoca tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle individuate dai codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). Un eventuale problema poteva porsi solamente per il codice 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), il quale era confluito in due distinti codici della tabella ATECO 2007, ossia il 38.31.10, che riporta la medesima descrizione, e il 38.32.10, riferito invece alla demolizione di carcasse.

L’Agenzia delle Entrate non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici che avrebbero potuto tornare utili anche nell’ulteriore passaggio ad ATECO 2025, laddove la nuova classificazione ha introdotto modifiche sia nella struttura, sia nei titoli e contenuti dei codici. In particolare, la sottocategoria “fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (30.30.09) non trova corrispondenza univoca con una sottocategoria della nuova classificazione 2025, essendo tale attività ora riconducibile a due codici (30.31.00 e 30.32.00) che comprendono anche ulteriori attività prima tenute distinte.

In assenza di chiarimenti, dunque, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l’accesso all’agevolazione debba farsi riferimento all’attività oggettivamente individuata dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

 

(MF/ms)




Bilancio 2024: nuovi criteri per rilevazione ricavi e info in nota integrativa

La novità maggiormente rilevante, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2024, è rappresentata dall’entrata in vigore del documento OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato non erano disciplinate dallo standard setter.

Le indicazioni ivi contenute consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente (c.d. “ricavi misti”).

Tra le novità più rilevanti si segnalano, inoltre, le nuove regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Con riferimento al bilancio 2024 trovano, poi, applicazione gli emendamenti agli altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC in conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34.

Si ricorda, in particolare, che, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo principio contabile (avvenuta il 19 aprile 2023), la Fondazione OIC ha emendato i documenti OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli sconti, alle penalità e alle vendite con garanzia.

Altra novità importante, in considerazione dell’elevato numero di imprese coinvolte, è quella che attiene all’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro.

L’intervento, disposto dal DLgs. 125/2024, determina, in linea generale, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.

Sulla base delle indicazioni di decorrenza contenute nell’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione (in considerazione della ratio semplificatoria ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

In ordine alla decorrenza dei nuovi limiti, si ripresentano, comunque, le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

Sotto altro profilo, con riferimento ai bilanci attualmente in chiusura, non trovano più applicazione i regimi derogatori introdotti in conseguenza dell’evento pandemico e relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle perdite di capitale e alla continuità aziendale.

Occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sul bilancio 2024 qualora l’impresa vi abbia in passato aderito.

In particolare, la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 ex art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, implica la rideterminazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione.

Occorre, inoltre, procedere, al verificarsi dei relativi presupposti, alla liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita.

Per quanto riguarda la sterilizzazione delle perdite di capitale, permangono specifici obblighi di informativa nella Nota integrativa con riferimento alle perdite “coperte” dalla disciplina speciale di cui all’art. 6 del DL 23/2020 convertito (cioè quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei precedenti).

Continua, invece, a trovare applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Il DM 23 settembre 2024 ha, infatti, prorogato la disciplina derogatoria anche all’esercizio 2024, considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

Nella predisposizione del bilancio 2024 occorre, poi, considerare le conseguenze, sotto il profilo contabile, delle disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 (di riforma dell’IRPEF e dell’IRES), finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Le fattispecie interessate dalla norma sono i contributi in conto capitale, le commesse infrannuali e pluriennali e le operazioni in valuta.

Gli effetti di natura contabile si producono, in particolare, sulla fiscalità differita.

Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che dovrà trovare collocazione all’interno della Relazione sulla gestione.
 

(MF/ms)




Autocontrolli su gestione solventi, emissioni e scarichi: dati in Aua-point entro 31 marzo 2025

Si ricorda ai soggetti obbligati a fare il piano di gestione solventi e ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera ed eventualmente anche agli scarichi idrici, che occorre comunicare alle autorità i risultati degli autocontrolli, caricando i dati dell’anno precedente sull’applicativo AUA Point entro il 31 marzo 2025.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di Aua-point. Si allega la tabella che riporta quali sono i dati da inserire sulla base della tipologia autorizzativa e le scadenze. Come si vede, con marzo 2025 si va a regime ovvero, tutti i soggetti obbligati devono provvedere, senza esclusioni.
I dati da inserire sono quelli richiesti nell’autorizzazione per emissioni in atmosfera e scarichi idrici, e nel Piano Gestione Solventi (art.275 d.lgs. 152/06)
Si possono caricare nella sezione “Documentazione”

  • Bilancio di massa COV per le attività ex art.272
  • Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (All. 32 attività in deroga)
  • Analisi di messa a regime e relativa relazione
L’inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.
I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato. ​​

Tutti i dettagli normativi e le eventuali eccezioni sono consultabili sul sito Arpa Lombardia.

Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822.

(SN/am)

 




Invio dei corrispettivi: stabile le regole per adempimento tramite software

Gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici.

Con il provvedimento n. 111204/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione di tali soluzioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”).

Questa disposizione, infatti, ha aperto la strada all’utilizzo di strumenti alternativi ai registratori telematici e alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la memorizzazione e l’invio dei “corrispettivi giornalieri anonimi” può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il processo di rilevazione dei corrispettivi si fonderà sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti: il modulo fiscale 1 (MF1), ossia un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet, smartPOS), e il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il dispositivo con la componente MF1 è definito, complessivamente, punto di emissione (PEM), mentre il sistema hardware comprensivo del modulo fiscale 2 è definito punto di elaborazione (PEL).

Il processo di rilevazione dei dati si realizza mediante l’interazione tra questi due strumenti.

In particolare, il PEM (che può essere collegato a uno o più punti cassa) registra in modalità sicura i dati fiscali delle operazioni e rilascia il documento commerciale. In condizioni ordinarie, poi, trasmette automaticamente i dati al PEL. Quest’ultimo invece memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle singole operazioni, conservandoli digitalmente nel tempo, e trasmette il file XML di riepilogo dei corrispettivi giornalieri. È solo il punto di elaborazione, infatti, che dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza di queste operazioni è garantita fra l’altro dal sigillo elettronico apposto sul file e dalla connessione protetta.

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Nello specifico, il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Nel provvedimento si precisa, peraltro, che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

La soluzione software approvata sarà poi resa disponibile agli esercenti dal soggetto erogatore, il quale gestisce il punto di elaborazione. Anche in questo caso si tratta di un soggetto opportunamente qualificato (che può anche coincidere con il produttore).

In termini generali, l’esercente che intenda utilizzare una soluzione software approvata dovrà rivolgersi a un soggetto erogatore (salvo che non assuma egli stesso tale ruolo) e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di registrarsi al sistema e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.

Dopodiché dovrà censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore e solo al termine del processo, quando il PEM sarà attivato e messo in servizio, potrà registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

Si precisa che l’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018). Inoltre, gli esercenti che sono già accreditati e che vogliono utilizzare la soluzione software in sostituzione o in abbinamento ai registratori telematici dovranno aggiornare la propria registrazione.

Richiesto l’accreditamento su Fatture e Corrispettivi

Le nuove soluzioni software consentiranno anche di gestire i flussi di dati per la lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda i dati di pagamento, l’art. 24 del DLgs. 1/2024 ha specificamente stabilito che le nuove soluzioni devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, laddove l’operazione sia regolata con tali mezzi.

Sotto tale aspetto, dunque, la norma si pone in linea con la novità prevista dalla L. 207/2024. Nelle specifiche approvate dall’Agenzia è però precisato che le modalità tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione delle informazioni dei pagamenti elettronici saranno definite con successive disposizioni regolamentari.
 

(MF/ms)




PEC amministratori: chiarimenti dal MIMIT

L’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.

Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

L’obbligo, inoltre, attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Dall’ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell’attività sociale, si esclude che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Sebbene la disposizione che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L’omissione dell’indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.

Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d’estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l’applicabilità dell’art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
 

(MF/ms)




Bando per PMI: dal 4 aprile le domande per avere risorse per diagnosi energetica e fotovoltaico

Con riferimento al bando invitalia segnalato il 13/02/2025 (circolare Confapi n. 110) per agevolazioni sulle rinnovabili, si segnala la data di apertura del bando: 4 aprile 2025.

Sul sito invitalia si trovano tutti i dettagli che qui brevemente riporto.

Le risorse arrivano dal PNRR con il DM 13 novembre 2024 in cui si parla di “incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, il bando è consultabile sul sito ministeriale.

Si tratta di un contributo a fondo perduto (mpmi 40% o pmi 30% delle spese ammissibili).
Le spese ammissibili devono essere comprese fra 30.000,00 € (trentamila) e 1.000.000,00 € (un milione).
La diagnosi energetica, indispensabile per la presentazione della domanda, è rimborsata al 50%.
L’incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, con alcune esclusioni di cui all’art. 3 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025, che vogliano installare un impianto fotovoltaico o degli impianti mini eolici, per autoconsumo immediato, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Reg UE n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Il contributo viene assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822).

(SN/am)




Premiazione annuale azienda associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2025 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)