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MANUTENTORE

Collini srl, azienda altamente specializzata nel trattamento delle superfici, ricerca “manutentore”.

La risorsa si occuperà dell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria (guasto) e di miglioramento sugli impianti produttivi, nella depurazione e nella Infrastruttura dello stabilimento. In merito agli interventi straordinari, si occuperà dell’analisi dei guasti e ricerca delle cause insieme al Responsabile della Manutenzione, utilizzando gli strumenti del Lean Management

Dovrà proporre al Responsabile della Manutenzione miglioramenti d’attuare in ambito di Sicurezza sul lavoro e/o aumento della produttività per gli Impianti Produttivi, Depurazione e l’Infrastruttura dello Stabilimento.

Si richiede disponibilità a effettuare la reperibilità.

Titolo di studio: Diploma Tecnico o Professionale in campo Meccanico, Elettrico o Elettromeccanico.
Livello di esperienza: 0-2 anni

Conoscenze linguistiche: inglese livello B1

Sede di Lavoro: Civate (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Trasporto rifiuti in conto proprio ai Centri di raccolta dei comuni

Si ricorda che il trasporto dei rifiuti in conto proprio ai Centri di raccolta (Cdr) dei Comuni è consentito e prosegue invariato dopo l’entrata in vigore delle nuove modalità di registrazione dei rifiuti (Rentri).
Nell’apposita pagina del sito Silea sono disponibili gli orari dei Cdr per le utenze non domestiche.

Questo trasporto richiede l’iscrizione dell’impresa all’albo gestori ambientali, in categoria 2-bis e deve essere accompagnato da un documento. A questo proposito si segnala che Silea ha reso disponibile un nuovo modulo per tracciare gli ingressi dei rifiuti delle imprese nei centri di raccolta, che può sostituire il formulario. Si rimanda alla pagina di Silea in cui sono riportate le “istruzioni” per le utenze non domestiche.

Si ricorda che i rifiuti che possono essere portati nei centri di raccolta sono solo quelli indicati nell’autorizzazione al trasporto in conto proprio, con i mezzi aziendali autorizzati.
In attesa di indicazioni dirette da parte si Silea, gestore del servizio pubblico, si segnalano gli articoli del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006 e smi) che riguardano questi aspetti.
Comma 1 / Art. 193 del TUA D.lgs. 152/2006
Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

  1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
  2. origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  3. impianto di destinazione;
  4. data e percorso dell’istradamento;
  5. nome ed indirizzo del destinatario.
Comma 7 / Art. 193 del TUA D.lgs. 152/2006
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
  • al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all’art. 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
  • al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
  • ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
Si segnalano le precedenti circolari Api che riguardavano questa materia: Circolare Api n.488 del 20 aprile 2020 e Circolare Api n.472 del 30 agosto 2021.
 

(SN/am)




Conai: novità per vasi ed etichette

Si segnala che il Consorzio Conai sta diffondendo due circolari, conseguenti alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2025, riguardanti i seguenti argomenti:
  1. Classificazione come imballaggio / non imballaggio e conseguente applicazione / esclusione del Cac (Contributo ambientale Conai) sui VASI IN PLASTICA PER FIORI E PIANTE. La natura o meno di imballaggio è fissata sulla base dello spessore della parete di questi vasi. La decorrenza della novità è fissata dal 1 marzo 2025 con un periodo di tolleranza di 4 mesi, fino al 30 giugno 2025.
  2. Revisione della procedura semplificata per la dichiarazione del Cac (Contributo ambientale Conai) sulle ETICHETTE IN ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA (modulo 6.14): principali novità e valori dei contributi forfettari per il 2025. Sono state introdotte delle modifiche nei valori del cac per ciascuna fascia di fatturato annuo ed è prevista una gradualità di applicazione. La scadenza per inviare il mod 6.14 è posticipata al 31 agosto 2025.
Si allegano le due circolari citate che comunque sono anche disponibili anche sul sito www.conai.org nell’apposita sezione “Download documenti / Circolari applicative”.

(SN/am)
 
 




Batterie usate: recupero delle materie prime critiche

L’evento del 25/02 (tenutosi presso l’Università di Brescia) ha affrontato il tema dedicato alla presentazione di soluzioni innovative nel campo del recupero delle materie prime delle batterie.

Si è trattato di un incontro di networking tra stakeholder pubblici, privati e accademici. Si segnala la possibilità di scaricare le presentazioni e di ascoltare i contributi portati dagli esperti (durata totale 2 ore) accedendo alla pagina web dell’evento: cliccare qui 

Il focus è sul settore delle batterie al litio e sul recupero delle materie prime critiche.

Le ricerche hanno permesso di esplorare alcune tecnologie che consentono di recuperare il litio che si trova nelle batterie che verranno dismesse nei prossimi anni, confermando che è possibile affrontare la transizione verso un sistema di produzione più sostenibile.

(SN/am)




Fissato il termine per stipulare le polizze catastrofali: 31 marzo 2025

Resta poco più di un mese alle imprese interessate per stipulare le polizze per i danni causati da calamità naturali.
Il testo del Ddl. di conversione del decreto c.d. “Milleproroghe”, divenuto definitivo con il voto di fiducia incassato il 19 febbraio alla Camera, conferma il termine del 31 marzo 2025 (senza ulteriori rinvii) fissato dallo stesso decreto. Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha introdotto l’obbligo.
Questa dilazione si è resa necessaria perché manca il decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica. Inoltre, lo schema di decreto, nella sua prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto. Si attende, dunque, un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.

La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
L’introduzione dell’obbligo in questione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:

  • riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;
  • coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese agricole sono escluse dall’obbligo
Merita da ultimo segnalare che anche la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) è intervenuta sulla disciplina dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che (nuovo comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023) “al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101”, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (analogamente a quanto avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto).
 
(MF/ms)




Bollo e tassa sui libri sociali dovuti anche per i registri informatici

Il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.
In questo senso si esprime la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42, pubblicata il 20 febbraio.
Nel caso specifico, una cooperativa chiedeva se i sopra citati tributi restassero comunque dovuti in caso di tenuta con sistemi informatici, ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., dei libri sociali e i relativi criteri di quantificazione sulla base del numero di pagine.
Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 comma 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 Tabella B allegata al DPR 642/72).
Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello n. 346/2021, la quale ha messo in evidenza le diverse modalità di determinazione e di versamento del bollo a seconda di come il libro o il registro sia tenuto.
Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.
Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014; il versamento è eseguito con modello F24. Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. n. 36/2006 (§ 2) relativo al previgente DM 23 gennaio 2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17 giugno 2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell’art. 2421 c.c.
Rispetto alla nozione di registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Così, rispetto al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre, per il libro giornale, il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (ris. n. 161/2007).
Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine “registrazione” dev’essere riferito alla “riga” (del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR n. 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l’imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse.
Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a 25 righe.
Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF – PDF/A permette tale visualizzazione).
La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali la tassa è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
Ribadendo quanto già indicato con riguardo all’imposta di bollo, viene precisato che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
 
(MF/ms)



Approvato il modello 770/2025

Con il provv. Agenzia delle Entrate n. 75896 del 24 febbraio è stato approvato il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, assieme alle istruzioni per la compilazione.
Si ricorda che tale modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).
Il modello 770 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025 ed esclusivamente per via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline) oppure tramite:
  • intermediari abilitati, come i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro;
  • altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • società appartenenti al gruppo.
Con riferimento agli intermediari abilitati, essi sono obbligati a trasmettere sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”). Come specificato nelle istruzioni, nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo” (se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi di cui il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Inoltre, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”).
La novità principale è sicuramente rappresentata dall’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”). L’indennità, da rapportare al periodo di lavoro, è prevista in favore dei soli lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti di natura reddituale e familiare. Il lavoratore interessato poteva richiederla al proprio datore di lavoro, che doveva erogarla in occasione della tredicesima mensilità, oppure può beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025).
In caso di fruizione con la tredicesima mensilità, il datore di lavoro (sostituto d’imposta) può recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga ed utilizzando i codici tributo “1703” per il modello F24 o “174E” per il modello F24EP (ris. Agenzia delle Entrate n. 54/2024).
Proprio il credito maturato per effetto dell’indennità corrisposta al dipendente con la tredicesima mensilità dovrà essere riportato nel modello 770/2025, esattamente nel rigo SX1 colonna 7. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU trasmesse.
Confermata invece la casella 6 del rigo SX1, dove indicare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, previsto per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 dall’art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.
Alcune novità interessano poi anche i quadri ST (relativo alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive prelevate e relativi versamenti) e SV (che riguarda le trattenute delle addizionali comunali IRPEF, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti), all’interno dei quali sono state rimodulate le note.
Più in particolare, nel quadro ST, prima sezione, entra da quest’anno anche l’imposta sostitutiva del 15% operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, introdotta dall’art. 7 del DL 73/2024. Tale imposta, si ricorda, è applicata a tutti i compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 264/2024).
In ultimo, si evidenzia che la semplificazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 1/2024, e attuata con il provv. Agenzia delle Entrate n. 25978/2025, non riguarda il modello 770/2025; quest’ultimo dovrà pertanto essere trasmesso dai sostituti d’imposta con massimo 5 dipendenti che decidono quest’anno di comunicare i dati aggiuntivi, unitamente al modello F24, utilizzando il nuovo “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”. Le modalità semplificate si applicano infatti a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

(MF/ms)




Parità di genere: bando per formazione gratuita in vista della certificazione

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in maniera totalmente gratuita, propongono un percorso di formazione propedeutico al conseguimento della certificazione della parità di genere. L’opportunità riguarda le PMI lombarde.
La formazione è organizzata in 7 edizioni e si svolgerà nel periodo maggio 2025 – giugno 2025.
I percorsi formativi hanno un taglio molto pratico, fornendo strumenti e strategie per consentire l’acquisizione di competenze, anche tramite laboratori in presenza, al fine di progettare politiche aziendali che promuovano la parità di genere e verificare il grado di aderenza della propria organizzazione ai KPI previsti dalla UNI/PdR 125:2022.
L’agevolazione è erogata sotto forma di “dote” formativa del valore di € 1.500, a favore dei soggetti che intendono partecipare al programma formativo con un massimo di 2 partecipanti.
La certificazione rappresenta un’innovazione nel campo delle politiche di genere, in quanto incentiva l’attivazione di percorsi aziendali orientati all’adozione di politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere, riconoscendo alle imprese certificate sgravi contributivi e premialità in sede di valutazione dei bandi pubblici, ai sensi D.L. 36/2022 di modifica al codice appalti.

Le domande di dote formativa possono essere presentate dal 20 febbraio fino al 12 aprile 2025.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite la Piattaforma Informatica Webtelemaco (http://webtelemaco.infocamere.it ) a partire dal 12 febbraio 2025 fino al 12 aprile 2025.

Pagina dedicata al bando, con tutta la documentazione completa da scaricare per ogni dettaglio.

Se interessati, scrivete in associazione (silvia.negri@confapi.lecco.it) per essere accompagnati nella presentazione della domanda.

(SN/am)




Webinar Conai: “Nuovo regolamento imballaggi”

Tutte le imprese sono invitate a seguire il webinar promosso da CONAI: martedì 4 marzo 2025 alle ore 11.00 modalità webinar “Nuovo regolamento imballaggi: indicazioni operative per le imprese”

L’evento ha l’obiettivo di offrire una panoramica generale sul nuovo Regolamento UE 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, pubblicato il 22 gennaio, evidenziandone le implicazioni per le imprese.
CONAI, nell’ambito delle sue iniziative di supporto alle aziende e alle associazioni di categoria, mette a disposizione strumenti utili per facilitare la comprensione della normativa e agevolare l’adeguamento ai nuovi requisiti di sostenibilità.
Le modifiche introdotte dal Regolamento imballaggi (PPWR) apportano cambiamenti rilevanti e una conoscenza approfondita delle nuove disposizioni permetterà alle aziende di conformarsi in modo efficace.
In fase di iscrizione è possibile inserire i quesiti ai quali si vuole ricevere risposta nel corso del webinar.

Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming e la partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi. Prenota il tuo posto

Se dovessero esserci problemi di visualizzazione, si può cliccare sul seguente link CLICCARE QUI

(SN/am)




Unionmeccanica a Mecspe: incontro dedicato alle Associate

Informiamo tutte le aziende associate che Unionmeccanica Confapi sarà presente alla fiera di Mecpse, dal 5 al 7 marzo 2025, a Bologna Fiere con uno stand al padiglione 26 stand B25.

Giovedì 6 marzo, alle ore 16.10, è previsto un “Momento istituzionale con apertivo di networking” dedicato a tutte le nostre imprese presenti in cui interverranno:

Cristian Camisa, presidente nazionali Confapi 
Elisa Lodi, Senior Relationship Manager Sales Pmi di Sace
Francesca Alicata, Chief External Relations di Simest 
Luigi Sabadini, presidente nazionale Confapi 

In allegato l’invito. 

(SF/am)