La dichiarazione IVA del 2025, riferita all’anno d’imposta 2024, presenta il quadro VP, che non ha subito modifiche rispetto a quello dell’anno scorso.
Questo quadro consente ai contribuenti di inserire i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2024 direttamente nella dichiarazione annuale IVA, senza dover presentare separatamente la LIPE telematica.
Se si sceglie questa opzione, la dichiarazione annuale IVA deve essere inviata entro il mese di febbraio, e più precisamente entro il 28 febbraio 2025.
- Quadro VP
- Ambito soggettivo
- LIPE
Quadro VP
Il quadro VP svolge lo stesso ruolo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, noto come LIPE.
Le istruzioni per compilare il quadro VP indicano che, per compilare correttamente il quadro e individuare i dati da inserire nei suoi campi, si devono seguire le istruzioni fornite per compilare il modello LIPE.
La compilazione del quadro VP è opzionale.
È possibile presentare la LIPE utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2018 come alternativa.
Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi entro il 28 febbraio 2025 per l’anno corrente, come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione IVA 2025.
Tuttavia, il quadro non può essere compilato se la dichiarazione viene presentata dopo questa data. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del quarto trimestre entro lo stesso termine del 28 febbraio 2025 per evitare sanzioni.
Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025 |
In tal caso la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) va presentata entro il 28 febbraio 2025. |
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025 |
In tal caso i contribuenti devono:
- inviare la LIPE del quarto trimestre 2024 entro il 28 febbraio 2025;
- presentare la dichiarazione IVA 2025 secondo i termini ordinari, e per meglio dire entro il 30 aprile 2025
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Domanda: Qual è il rapporto tra quadro VP e quadri VH e VV della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)? |
Risposta: Risulta opportuno ricordare che il quadro VH della dichiarazione IVA 2025 (in cui vanno indicate le eventuali variazioni delle liquidazioni periodiche avvenute nel 2024) deve essere compilato esclusivamente nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (sul punto si veda la Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Nel caso di presentazione del quadro VH, vanno indicati all’interno dello stesso tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Tenendo presente che nei casi in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati dovrà procedere alla compilazione:
- del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio 2025: in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV (variazione delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto;
- del quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio 2025.
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Esempio di compilazione del quadro VP della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)
Dati |
Soggetto passivo IVA con liquidazione IVA trimestrale per opzione (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) |
Quarto trimestre 2024 |
Operazioni attive |
Importo VP2 (in euro) |
IVA esigibile VP4 (in euro) |
Vendita beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) |
60.000 |
13.200 |
Vendita beni e servizi soggetti a reverse charge |
40.000 |
0 |
Vendita beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) |
15.000 |
0 |
Vendita autovettura (con detrazione parziale IVA originaria del 40%) |
5.000 |
440 |
Totali |
120.000 |
13.640
Tale importo va, poi, aumentato dell’IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge/autofattura pari nell’esempio a 2.200 euro arrivando ad un importo pari a 15.840 euro. |
Operazioni attive |
Importo VP2 (in euro) |
IVA esigibile VP4 (in euro) |
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) |
30.000 |
6.600 |
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10% |
5.000 |
500 |
Acquisto beni e servizi soggetti a reverse charge/autofattura con aliquota IVA del 22% |
10.000 |
2.200
Tale importo va indicato sia nel quadro VP4 che nel quadro VP5. |
Acquisto beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) |
7.000 |
0 |
Totali |
52.000 |
9.300 |
Ambito soggettivo
Sono interessati alla compilazione del quadro VP i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) andrà presentata entro il 28 febbraio 2025.
In base a quanto appena scritto ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Nel dettaglio si tratta:
- dei contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- dei produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
- degli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- delle imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- dei soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- dei soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
LIPE
Si ricorda che la
comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate.
Per tutto il 2017 andava utilizzato il modello approvato il 27 marzo 2017, invece, dal 2018 va utilizzato il modello approvato il 21 marzo 2018.
In linea generale, sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioni IVA.
Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad es. minimi e forfetari) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le citate condizioni di esonero.
I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l’apposito modello da ultimo approvato, con effetto 2018, dal Provvedimento direttoriale n. 62214 del 21 marzo 2018. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.
La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito.
Invece, la comunicazione non va effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l’obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello di comunicazione, che va trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, è suddiviso in due parti.
- Frontespizio – all’interno del frontespizio vanno riportati:
- l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce;
- la partita IVA del contribuente;
- il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.
Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’IVA di gruppo.
Al riguardo le istruzioni al modello precisano come compilare in tal caso il modello.
- Quadro VP – il quadro VP (che va compilato per ogni liquidazione IVA periodica) contiene, invece, i dati relativi alla liquidazione IVA e più nel dettaglio:
- ammontare operazioni attive e passive;
- IVA esigibile;
- IVA detratta;
- IVA dovuta o a credito;
- debiti o crediti del periodo precedente;
- versamenti auto UE;
- crediti di imposta;
- interessi trimestrali;
- acconto IVA dovuto;
- IVA da versare.
Da ultimo, si ricorda che per l’
omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017).
Tabella: profili sanzionatori per la comunicazione delle liquidazioni IVA
Casistica |
Sanzione (di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) |
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione |
In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro. |
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria |
La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a 250 euro che corrisponde alla metà di 500 euro). |
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria |
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) |
Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) e non anche quella di errata dichiarazione IVA. |
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) |
In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) nonché quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997. |
(MF/ms)