Webinar fiscale “Legge di bilancio 2025” slide
Chi avesse domande può inoltrarle a comunicazione@confapi.lecco.it
(MS/am)
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(MS/am)
Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2024/2025, sono riportati nella seguente tabella:
Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2024/2025 | |||
Rate | Data scadenza | Data pagamento | Coefficienti |
I rata | Domenica 16 febbraio 2025 | Lunedì17 febbraio 2025 | 0 |
II rata | Venerdì 16 maggio 2025 | Venerdì 16 maggio 2025 | 0,00822137 |
III rata | Sabato 16 agosto 2025 | Mercoledì 20 agosto 2025 | 0,01681644 |
IV rata | Domenica 16 novembre 2025 | Lunedì 17 novembre 2025 | 0,02541151 |
(FP/am)
La modalità di compilazione del prospetto informativo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti: si ricorda che l’accesso al portale ministeriale dovrà essere necessariamente effettuato con le credenziali Spid del datore di lavoro o di un intermediario autorizzato.
L’omessa o tardiva trasmissione del modello comporta una sanzione amministrativa di 702,43 euro e maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
L’obbligo interessa i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, con la sola eccezione di quelli la cui situazione occupazionale è rimasta invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2023, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione.
(FP/am)
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
(FP/am)
Infatti, da tale data entrano in vigore le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 211/2024 decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il Regolamento CE n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di esecuzione UE 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento UE 2018/1672.
Il Regolamento UE 2018/1672 ha ampliato le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Le dichiarazioni riguardano:
Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.
Decreto di recepimento misure UE monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante | |
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Denaro al seguito (accompagnato) | In merito all’obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante (cosiddetto “denaro accompagnato”) di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a fini di controllo. |
Trattenimento del denaro in dogana | È attribuito ad ADM e GDF il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il denaro contante, qualora taluno entri od esca dal territorio nazionale, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza dichiararlo all’ADM o qualora emergano indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminose. |
Controllo non causale | I controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l’utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell’ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante. |
Oblazione ed estinzione violazioni | Vengono incrementate le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta (per esempio, aumentando dal 15 al 30 per cento l’importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro eccedenti i 10.000 euro, ma non i 40.000 euro). Viene introdotto un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi. |
(MF/ms)
(MP/ms)
Due delle principali novità riguardano i soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico della CU 2025 e i relativi termini di presentazione del modello.
Per quanto concerne i termini, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi.
Infatti, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del D. Lgs. 108/2024 (che ha modificato l’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).
Il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d’imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, l’art. 3 comma 1 del DLgs. 1/2024 (inserendo il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98) ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 3.1).
In sostanza, la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).
Per quanto concerne le novità contenute all’interno del modello, quella di maggior rilievo riguarda sicuramente il c.d. “bonus Natale” di 100 euro (da rapportare al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024), introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
L’importo, che non concorre alla formazione del reddito, poteva essere erogato dal sostituto d’imposta insieme alla tredicesima mensilità (su richiesta del lavoratore), oppure può essere fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2024.
Nella CU 2025 è stata quindi inserita un’apposita sezione, denominata “Indennità tredicesima mensilità”, dove riportare il reddito di lavoro dipendente, l’indennità erogata, non erogata o recuperata e i giorni di detrazione.
Vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista limitatamente al periodo d’imposta 2024 dall’art. 1 commi 16 – 17 della L. 213/2023, vale a dire:
Confermata anche la casella n. 479 dove indicare il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, riconosciuto nei primi sei mesi del 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023 (art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023).
(MF/ms)
In particolare, per ciascuno dei tre periodi d’imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal citato DLgs. e dal decreto attuativo (che riguardano il 2024).
Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a esclusione dei soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.
Quanto ai titolari di reddito d’impresa, si tratta di: soggetti passivi IRES di cui all’art. 73 comma 1 lettere a) e b) del TUIR; enti non commerciali residenti, vale a dire i soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale; società ed enti non residenti di cui all’art. 73 comma 1 lettera d) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR; imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.
Non rientrano quindi tra i beneficiari dell’agevolazione, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario ex art. 32 del TUIR.
Sono inoltre ammessi all’agevolazione gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54 commi da 1 a 6-bis, del TUIR (ora artt. da 54 a 54-septies del TUIR, a seguito delle modifiche recate dal DLgs. 192/2024 di revisione dell’IRPEF e dell’IRES).
Definita la natura del reddito del datore di lavoro, l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 fissa ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d’impresa o professionale, ripresi e chiariti nell’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del DM.
In particolare, il comma 2 stabilisce, nella sostanza, che deve sussistere un periodo minimo in cui l’attività d’impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato.
In particolare, tale disposizione prevede che l’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Ne consegue che, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.
Con la Relazione illustrativa al decreto attuativo è stato precisato che, in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni sopra descritte, ma le regole delineate in merito alla continuità dei contratti di lavoro.
La circolare riporta l’esemplificazione solo per il 2024, ma le medesime considerazioni si applicherebbero anche con riferimento ai singoli periodi oggetto della proroga.
Viene precisato che la data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 e AA9/12, ma laddove la data di effettivo inizio dell’attività sia successiva a quella formalmente indicata in tali modelli occorre far riferimento alla data di effettivo inizio.
Quanto ai requisiti oggettivi (incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo), la super deduzione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.
La circolare chiarisce che la media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).
Sul punto la circolare fornisce alcune esemplificazioni, anche con riferimento a determinate fattispecie (es. cessione del contratto di lavoro).
(MF/ms)