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Bonus beni materiali 4.0: chiarimenti del Mimit

L’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.

In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.

Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.

Esclusi gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024

Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che resta quindi invariata.

Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Si evidenzia che per il 2025 non è comunque più riconosciuto il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0.
 

(MF/ms)




Legge di bilancio 2025: interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico

Con la Legge di Bilancio 2025 il legislatore ha introdotto una serie di misure che vanno nella direzione di un sempre minore utilizzo dei contanti e di un controllo sempre più rigoroso a carico dei contribuenti, basato sulle informazioni che emergono dall’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
Contestualmente, si tenta di venire incontro alle esigenze degli esercenti, introducendo un termine obbligatorio per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Premessa

La Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, prevede all’art. 1, commi 74 e 75, l’introduzione di una serie di disposizioni in materia di pagamenti elettronici finalizzate al contrasto all’evasione.

In particolar modo, viene introdotto l’obbligo di interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico, a partire dal 1° gennaio 2026.

Contestualmente, i commi 66 e 67 del medesimo art. 1 introducono disposizioni in merito ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici (diversi dai bonifici, ovvero gli incassi POS e similari) stabilendo un termine per l’accredito degli importi afferenti a tali pagamenti.

L’interconnessione tra il registratore telematico e gli strumenti di incasso elettronici

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti, volto a garantire un maggiore controllo sulle transazioni economiche e la loro corretta certificazione fiscale.

L’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, interviene infatti in modifica al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).

Tale comma 3 viene integralmente riscritto, con decorrenza 2026, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena
integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico
.

La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

In sintesi, ogni operazione di pagamento elettronico effettuata con carte di credito, debito o altri strumenti digitali sarà automaticamente memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, attraverso il registratore telematico.

La novità entrerà in vigore nel 2026; gli esercenti avranno quindi un anno di tempo per adeguare i registratori telematici in uso alle nuove disposizioni che, grazie al collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali), memorizzeranno e trasmetteranno all’Agenzia delle
Entrate non solo i corrispettivi sulla base dei documenti commerciali emessi, ma anche le informazioni di tutte le transazioni elettroniche effettuate (tranne le informazioni che consentono di identificare il soggetto pagatore).

L’ammontare delle transazioni elettroniche sarà memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal fatto che il relativo corrispettivo sia stato certificato.

In tal modo, evidentemente, eventuali discrepanze emergeranno in tempi ancora più celeri di quanto non accada ora, a seguito dell’incrocio del flusso dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti, tramite registratore telematico, ed i dati trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento.

Per quanto la norma non effettui un espresso rinvio, è tecnicamente inevitabile che l’adeguamento del registratore telematico, finalizzato all’interconnessione con gli strumenti di pagamento elettronico, potrà essere effettuato solo al momento del rilascio delle necessarie specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate (salvo che non si debba fare riferimento a quelle a suo tempo rilasciate per i c.d. “sistemi di incasso evoluto”).

L’interconnessione comporterà la necessità di tenere conto di una molteplicità di aspetti, quali la possibilità “fisica” di connessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica anch’essi “fisici” (ovvero, i terminali POS). Altresì, occorre comprendere come potrà essere tecnicamente effettuata l’interconnessione con gli innumerevoli strumenti di pagamento in moneta virtuale che prescindono da un supporto fisico, quali le numerose app disponibili sul mercato (PayPal, Satispay, ecc.).

Difficile da immaginare, infine, è anche l’interconnessione degli strumenti di incasso con quelli di certificazione dei corrispettivi diversi dal RT, quali l’applicazione gratuita “Documento commerciale on line” dell’Agenzia delle Entrate, che può essere utilizzata da pc, o anche da device mobile.
In attesa di comprendere le modalità di concreta attuazione delle misure neo introdotte, è bene evidenziare che il mancato rispetto del termine, attualmente fissato nel 1° gennaio 2026, comporterà pesanti sanzioni, di seguito esaminate.

Le nuove sanzioni per la violazione dell’obbligo di interconnessione RT e strumenti di incasso in moneta elettronica

Il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal comma 74 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stato dettagliato nei successivi commi 75 e 76, con l’introduzione di sanzioni che saranno comminate in caso di mancato collegamento tecnico e, distintamente, di sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dell’ammontare degli incassi elettronici.

Di fatto, nel primo caso si applicherà la medesima sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, mentre nel secondo caso la sanzione è quella prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi.

Violazione Sanzione
Mancato collegamento tecnico RT – Strumenti di incasso elettronico Pecuniaria: In caso di mancato collegamento tecnico tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, si applicheranno le medesime sanzioni previste per la mancata installazione del misuratore fiscale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. L’importo varia da 1.000 a 4.000 euro.
Accessoria: Può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo compreso tra due e sei mesi.
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati afferenti agli incassi in moneta elettronica
 
Pecuniaria: nel caso in cui non vengano memorizzate o trasmesse le informazioni relative agli incassi elettronici, si applicheranno sanzioni analoghe a quelle previste per la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi, come indicato dall’art. 11, comma 2-quinquies, e dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari al 70% dell’IVA o al 10% dei corrispettivi non soggetti a IVA, con un minimo di 500 euro.
Accessoria: In caso di reiterate violazioni (quattro distinte in cinque anni), è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese. Se la violazione supera i 50.000 euro, la sospensione può variare da uno a sei mesi.
 
Ridotti i tempi di accredito degli incassi elettronici

A fare da contraltare alle misure introdotte in materia di interconnessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica, a differenza di quanto accaduto in passato, non si riscontra alcuna previsione in ordine al riconoscimento di un credito di imposta per le spese di adeguamento che, ancora una volta, gli esercenti dovranno affrontare.

Una, seppur magra, consolazione, si può trovare in quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che all’art. 1, comma 66, introduce disposizioni volte a regolamentare i tempi di accredito degli incassi POS, grazie alle quali gli esercenti beneficeranno di tempi più rapidi per il trasferimento dei fondi.

Tale disposizione prevede che in caso di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici (esclusi i bonifici) l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario avvenga entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

Vi è da evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 67, le disposizioni cui sopra entreranno in vigore a metà del 2025, posto che viene previsto che i prestatori dei servizi di pagamento si adeguino alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tuttavia, salvo proroghe, gli esercenti dovranno pazientare ancora solo alcuni mesi, per poi vedersi accreditare, come logica impone, l’ammontare di quanto incassato in moneta elettronica con valuta pari a quella dell’incasso stesso.

(MF/ms)




Chiarimenti sul nuovo obbligo di PEC per gli amministratori

L’art. 1 comma 860 della L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare la PEC (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all’art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.

In particolare, il citato art. 5 comma 1, in esito all’integrazione operata dalla L. 207/2024, dispone che l’obbligo di cui all’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 convertito è esteso, dalle società, non più solo alle imprese individuali, ma anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

La ratio della norma, come individuata nel dossier Servizio Studi del Senato e della Camera 20 dicembre 2024 n. 394/4, dovrebbe essere quella di “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione”.

Tale disposizione, peraltro, solleva numerosi dubbi che necessitano di tempestivi e puntuali chiarimenti.

Il Registro delle imprese di Milano rivede il suo orientamento e, in attesa di indicazioni da parte del MIMIT, limita la portata del nuovo adempimento

Innanzitutto, la generica indicazione normativa, letteralmente, appare riferibile a tutti gli amministratori a prescindere dalle cariche e dalla rappresentanza legale.

Se così fosse, l’obbligo ricadrebbe su tutti gli amministratori che compongono un CdA, così come, nell’ambito delle spa che abbiano optato per il sistema dualistico di governance, su tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza. Analogamente, nel contesto delle società di persone, sarebbero da considerare tutti i soci ad eccezione degli accomandanti di sas.

La PEC in questione, come già precisato dal Registro delle imprese di Pordenone e Udine, non può coincidere con quella della società.

Qualora, poi, l’amministratore sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista), non dovrebbe essere tenuto ad attivarne un’altra ma dovrebbe potersi limitare alla comunicazione al Registro delle imprese di quella già esistente.

Diversamente, gli amministratori che non hanno già una propria PEC, dovranno attivarla e comunicarla al Registro delle imprese.

Nel caso di un unico soggetto con più incarichi di amministratore in diverse società, peraltro, dovrebbe ritenersi possibile l’utilizzo di un’unica PEC personale e non di tanti indirizzi PEC quanti sono gli incarichi.

Sempre dal punto di vista letterale, la generica formulazione di recente inserita – diversamente da quanto accaduto con l’estensione dell’obbligo agli imprenditori individuali, quando si era precisato come esso attenesse a quelli che presentavano “domanda di prima iscrizione” – oltre a riguardare gli amministratori delle società neocostituite, potrebbe impattare anche sugli amministratori di società già iscritte al Registro Imprese al 1° gennaio 2025, nominati/confermati dopo tale data o anche nominati prima di tale data.

Verso la soluzione più restrittiva (ossia, per l’applicazione alle sole società costituite dal 1° gennaio 2025) appare orientato il Registro delle imprese di Milano che – dopo una prima indicazione, del 9 gennaio, in cui sembravano prendersi in considerazione anche le società già costituite, con riguardo a rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo (nonché dei liquidatori) inviati dal 1° gennaio 2025 – in sede di successiva riformulazione ha affermato che, in fase di prima applicazione, in attesa di eventuali precisazioni ministeriali, nelle domande inviate dal 1° gennaio 2025 e relative all’iscrizione della nomina di amministratori unitamente all’atto costitutivo di società di capitali e all’iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori (senza distinzioni).

“La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy”. La sospensione della pratica sembra fornire qualche indicazione anche in ordine agli eventuali profili sanzionatori; la nuova disposizione non reca alcuna precisazione in materia.

Ciò diversamente da quanto accaduto in occasione dell’estensione dell’obbligo a società e imprenditori individuali, quando, nel caso di soggetti già iscritti, era stata fissata una data entro la quale si sarebbe dovuto provvedere, precisandosi che la sanzione (quella prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, o quella di cui cui all’art. 2194 c.c., in misura triplicata) sarebbe stata applicata previa diffida a regolarizzare il tutto entro 30 giorni, mentre, nel caso di nuove iscrizioni, si è stabilito che l’ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda priva di indicazione del domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Tale previsione sembra ora applicata dal Registro delle imprese di Milano anche al caso in esame.
 
(MF/ms)




Legge di Bilancio 2025: rivisti i termini per rivendere la prima casa

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) interviene in materia di agevolazione prima casa, con la dichiarata finalità di “agevolare il cambio della prima casa di abitazione”, portando a 2 anni il termine entro cui rivendere la “ex prima casa”, per non perdere il beneficio applicato sul nuovo acquisto.

L’agevolazione prima casa consente di usufruire di un trattamento di favore, ai fini delle imposte indirette, in caso di acquisto dell’abitazione, purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9, in presenza dei requisiti individuati dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I, allegata al DPR 131/86.

In particolare, l’acquisto dell’immobile abitativo sconta (a seconda che l’atto risulti imponibile a IVA o meno):

  • l’imposta di registro con l’aliquota del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ex art. 10 comma 3 del DLgs. 23/2011);
  • l’IVA con l’aliquota del 4% (ex n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Tra le condizioni agevolative individuate dalla Nota II-bis, una (lett. c) richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa.

Si tratta della condizione impropriamente detta della “novità” nel godimento del beneficio; anche se, in verità, la norma non impedisce di usufruire più volte dell’agevolazione, ma richiede che l’acquirente non sia titolare contemporaneamente di più abitazioni acquistate col beneficio.

Dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta (cfr. il comma 4-bis della Nota II-bis, inserito dall’art. 1 comma 55 della L. 208/2015) una sorta di moratoria per il soddisfacimento di tale condizione: si prevede che il beneficio possa applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto.

In caso di mancata alienazione nel termine annuale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

Con riferimento alla comma 4-bis della Nota II-bis, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 12/2016) aveva chiarito che:

  • la moratoria non riguardava solo l’imposta di registro, ma anche l’IVA, nonché i trasferimenti per successione e donazione (art. 69 della L. 342/2000);
  • pur non essendo stato modificato l’art. 7 della L. 448/98, in tema di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema impone di adeguare anche questa disciplina alla moratoria di cui al comma 4-bis, sicché pure il credito d’imposta dovrebbe trovare applicazione non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro un anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro un anno da esso).
La legge di bilancio 2025 porta la moratoria di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, allegata al DPR 131/86 a due anni.

Pertanto, dal 1° gennaio 2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà due anni di tempo per alienarlo, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

L’intervento normativo viene operato direttamente nel comma 4-bis della Nota II-bis, sostituendo le parole “1 anno” con la locuzione “2 anni”.

Pertanto, sebbene la Relazione illustrativa e la rubrica della disposizione nel Ddl. di bilancio facessero espresso riferimento alla sola imposta di registro, il raddoppio del termine per la rivendita dell’ex prima casa dovrebbe trovare applicazione anche in campo IVA e ai trasferimenti mortis causa e inter vivos, esattamente come avveniva prima della modifica (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016).

Invece, maggiori difficoltà di coordinamento sorgeranno con il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa di cui all’art. 7 della L. 448/98.

In tal caso, infatti, non sembra possibile ammettere (in assenza di espresso intervento legislativo) un’estensione anche di questa agevolazione ove il riacquisto della prima casa avvenga due anni prima del nuovo acquisto.

Pertanto, si ritiene che, sotto il profilo del credito d’imposta per il riacquisto, nulla cambi dal 1° gennaio 2025, di modo che il credito potrà spettare:

  • in caso di rivendita della prima casa seguita da un nuovo acquisto agevolato entro un anno;
  • anche in caso di acquisto della nuova prima casa e rivendita della ex prima casa entro un anno dal nuovo acquisto (come a suo tempo chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 12/2016, § 2.1).
Mentre il credito d’imposta non potrà spettare ove il contribuente acquisti la “nuova” prima casa e, oltre un anno dal nuovo acquisto ma entro due anni da esso, alieni la ex prima casa. In tal caso, però, sul secondo acquisto potrà applicarsi il beneficio

(MF/ms)