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Le attività riprenderanno martedì 7 gennaio 2025.
Auguri di Buone Feste.
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Le attività riprenderanno martedì 7 gennaio 2025.
Auguri di Buone Feste.
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità dell’azienda.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
(RP/am)
Il programma dei lavori, con inizio alle ore 9:00, comprende, oltre agli interventi istituzionali di autorità italiane e serbe, una sessione di presentazione degli innovativi strumenti finanziari attivati da CDP, SACE e Simest a servizio del partenariato bilaterale e tavoli di lavoro paralleli dedicati ai seguenti settori:
Per tutti gli aspetti operativi si potrà fare riferimento all’ Ufficio ICE di Belgrado, all’indirizzo email belgrado@ice.it, avendo cura di tenere in copia europa.africa@ice.it e estero@confapi.org.
(MP/am)
(MP/ms)
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato è stata infatti ravvisata l’esigenza di modificare l’attuale saggio degli interessi legali che è al 2,5%.
Già la misura precedentemente dettata dal DM 29 novembre 2023 aveva di molto ridotto la percentuale, che in precedenza era del 5%.
(MF/ms)
Il nuovo regime, introdotto per sanare l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, stabilisce in sintesi che:
Sino a tale momento, pertanto, sono considerate valide sia le operazioni per le quali non è stata applicata l’IVA, coerentemente con il tenore della norma interna, sia quelle per le quali è stata applicata l’imposta, in conformità con i principi della Corte di Giustizia Ue nella causa C-94/19.
Il regime di salvaguardia, peraltro, dovrebbe ritenersi esteso anche ai soggetti distaccatari che, nel primo caso, abbiano omesso di regolarizzare le operazioni senza addebito dell’IVA e che, nel secondo caso, abbiano esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata in rivalsa.
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, appare pacifico che la prestazione di distacco risulterà soggetta a IVA indipendentemente dall’entità del corrispettivo pattuito.
In questo modo è rispettato il principio della Corte di Giustizia Ue, secondo cui si applica l’imposta se tra il distaccante e il distaccatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale si verifica uno scambio di reciproche prestazioni. Detto principio è stato, tra l’altro, accolto dalla giurisprudenza nazionale (es. Cass. nn. 5601/2021, 5609/2021, 5615/2021 e 22700/2024).
Qualche ulteriore riflessione è necessaria per i contratti che sono stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2024.
Stando al tenore letterale dell’art. 16-ter comma 2 del DL 131/2024, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi “anteriormente a tale data”, da intendersi come data in cui il contratto è stato stipulato o rinnovato.
Oltre che aderente alla formulazione letterale della norma, ciò appare coerente con la natura temporanea dei contratti di prestito e distacco del personale (art. 30 del DLgs. 276/2003.
Pertanto, resterebbe ferma la possibilità di escludere da IVA il corrispettivo, ove esso rappresenti il mero ribaltamento del costo del personale distaccato (Cass. n. 16234/2024), senza che il comportamento del soggetto passivo possa essere sindacato.
Soltanto per questi contratti, sarebbe quindi ancora possibile allinearsi all’interpretazione della Cassazione, secondo cui, se il corrispettivo eccede il costo del personale, l’IVA dovrebbe essere applicata sul solo margine di cui beneficia il distaccante (Cass. n. 19129/2010).
L’esclusione da IVA non può, però, concernere il caso in cui il distacco del personale rientri nell’ambito di un contratto più ampio, per cui la prestazione di servizi, nella sua unitarietà, rientra nell’ambito di applicazione del tributo (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 224/2019).
Possibili effetti sulle somministrazioni di manodopera
È da valutare se i principi formulati dalla Corte di Giustizia Ue, recepiti a livello normativo per i contratti di distacco e prestito di personale dal DL 131/2024, possano estendersi a ulteriori istituti.
È il caso, ad esempio, delle somministrazioni di manodopera, per le quali, ai sensi dell’art. 26-bis della L. 196/97, è assoggettato a IVA il solo margine del somministratore, mentre non rientrano nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali eventualmente sostenuti che il somministratore è tenuto a corrispondere al lavoratore.
Potrebbe essere considerato soggetto a imposta l’intero corrispettivo pattuito, se tra le parti sussiste un rapporto giuridico con uno scambio di reciproche prestazioni.
L’assoggettamento a IVA dell’intera prestazione può, nondimeno, essere contestata dall’Amministrazione finanziaria in merito all’esercizio del diritto alla detrazione da parte del soggetto beneficiario, laddove il contratto di somministrazione di manodopera risulti illecito e non genuino (da ultimo, Cass. nn. 20591/2024, 25606/2024 e 25427/2024).
(MF/ms)
Ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione:
La norma consente, dunque, di retro-detrarre l’Iva, se la fattura è registrata nel termine del giorno 15 del mese successivo. Tuttavia, questo meccanismo non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che non è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 l’Iva di fatture di acquisto datate dicembre 2024 e ricevute nei primi giorni di gennaio 2025, anche se registrate entro il 15.1.2025; trattasi di operazioni da considerarsi effettuate nel 2024 le cui fatture sono però ricevute nel 2025.
Per tali operazioni “a cavallo d’anno”, il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nell’anno di ricevimento del documento, quindi nel 2025.
Si evidenzia che la legge delega di riforma fiscale, nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione Iva, dovrebbe introdurre un correttivo atto a consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dall’acquirente nei primi 15 giorni di gennaio.
L’articolo 7, L. 111/2023, infatti, assume come obiettivo anche quello di modificare la limitazione temporale all’esercizio della detrazione per le operazioni a cavallo d’anno. Per adesso si tratta ancora di un intento, atteso che la revisione non ha ancora trovato attuazione.
Pertanto, vale ancora la regola secondo cui, per le operazioni effettuate nel 2024:
(MF/ms)
Sostituirà l’attuale versione della classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022.
Per consentirne l’adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, la nuova codifica sarà operativa dal 1° aprile 2025.
I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.
L’input è arrivato con il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, di modifica del Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.
Il codice in vigore dal prossimo anno, quindi, è in linea con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.
Il processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato, a livello europeo, nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2.
A livello interno, invece, il processo di valutazione e aggiornamento è stato sostenuto dal Comitato inter-istituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche Ateco (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti di istituzioni, enti amministrativi e organizzazioni imprenditoriali e coadiuvato da una rete di utenti esperti e stakeholder.
Per ottimizzare l’attività di semplificazione dell’azione amministrativa e di riduzione del carico informativo sugli utenti, il Comitato Ateco, in una logica di condivisione e coordinamento, l’Istat, il sistema camerale (Camere di commercio, Unioncamere e InfoCamere), dopo aver consultato il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei), quali enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici che amministrativi, hanno concordato una strategia comune per l’implementazione operativa di Ateco 2025 nello svolgimento dei loro rispettivi compiti istituzionali.
A livello nazionale, nel rispetto della normativa europea, è stato stabilito che il codice diverrà operativo dal 1° aprile 2025.
L’Agenzia delle entrate metterà per tempo, a disposizione di tutti i contribuenti, la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale provvederanno al processo di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.
Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.
Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata, tra l’altro, una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. La tabella sarà disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito dell’Istat.
Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.
Adempimenti fiscali
In ambito fiscale, tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Come precisato dalla risoluzione n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:
Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l’attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato (https://imprese.istat.it/).
Superata la fase di autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.
Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.
Adempimenti presso il sistema camerale
Per gli adempimenti amministrativi, le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.
La riclassificazione prenderà il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.
La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.
La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.
Dal sito Istat, ogni informazione sul nuovo codice
La struttura (codici e titoli) del “neonato” Ateco 2025 è consultabile su sito dell’Istat, nella sezione dedicata alla classificazione Ateco.
In tempo utile per l’operatività della nuova codifica, l’Istituto nazionale renderà progressivamente disponibili tutte le altre informazioni utili in merito ad Ateco 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione della classificazione.
Per chiarimenti sull’argomento è possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a comitatoatecoistat@istat.it.
(MF/ms)
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2025, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)