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Pagamento 2° acconto imposte: chi può rateizzare

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:
 

IMPORTO DA VERSARE Cod. trib. IMPORTO DA VERSARE Cod. trib.
Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034 Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841
Acconto IRES (2° o unica rata) 2002 IVIE (2° o unica rata) 4045
Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813 IVAFE (2° o unica rata) 4048
Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata) 1794 Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata) 2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata) 1791 Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4070
Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4068 Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB  
4072
Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4069

In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:
 

SANZIONE RIDUZIONE CON RAVV. SANZ. RIDOTTA GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
0,83% a giorno 1/10 da 0,083% a 1,167% entro il 14° giorno dalla scadenza
12,5% 1,250% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
12,5% 1/9 1,389 dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
25% 1/8 3,125
  • entro 1 anno dalla violazione
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
25% 1/7 3,571% Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”)

 
 
 
I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:

  • l’eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l’eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l’eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
  • e l’eventuale accesso al CPB 2024.

In sintesi:
 

REGIME  IMPOSTA PER L’ANNO 2024 ACCONTO
ANNO 2023 ANNO 2024 METODO  Cod. trib.
Minimi Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) Storico o previsionale 1794 (minimi)
Minimi Ordinario Irpef 1794 (minimi)
Forfetario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) 1791 (forfettari)
Forfetario Ordinario Irpef 1791 (forfettari)
Ordinario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) No acconto

Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:

  • è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
  • applicano gli scaglioni d’imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l’Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
  • suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.

 
(MF/ms)




Dal 2 dicembre addio alla bolletta doganale cartacea

Da due anni oramai le bollette doganali di importazione hanno un formato anche elettronico. 

A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.

Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download esclusivamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.

La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire dal 9 giugno 2022, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.

Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell’Unione Europea.

  • 2 dicembre 2024 – Inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE.
  • 21 gennaio 2025 – Termine nazionale per l’adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall’UE.
  • 11 febbraio 2025 – Termine finale per l’implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.
Il rischio del disallineamento dei termini, tra il 2 dicembre 2024 (obbligo nazionale) e le scadenze fissate a livello unionale (21 gennaio 2025 per il transito e 11 febbraio 2025 per l’esportazione transnazionale), è concreto.

L’impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l’Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile. 

Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS – P5, diventeranno le uniche ammissibili.

Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall’Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC.

Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.

Gli obblighi di registrazione –

L’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. 

Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell’art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario dunque che sia verificata:

  • oltre all’esigibilità dell’imposta,
  • la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.
Al riguardo con la circolare n. 22/2022 del 6 giugno 2022 la stessa Agenzia ha chiarito, che “l’art. 6 par. 1 del CDU, stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni”, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
 

(MF/ms)




Acconto Iva 2024 pagamento entro il 27 dicembre 2024

Il tema del versamento dell’acconto IVA rappresenta un appuntamento cruciale per i soggetti passivi IVA, chiamati, entro il prossimo 27 dicembre 2024, a calcolare e, se necessario, versare quanto dovuto.

Questo adempimento, che chiude l’anno fiscale sotto il profilo della liquidazione periodica dell’imposta, assume particolare rilevanza sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per l’ottimizzazione della liquidità aziendale. 

È importante sottolineare che, per il calcolo e il versamento dell’acconto IVA, il legislatore offre diverse opzioni operative, lasciando al contribuente la possibilità di scegliere il metodo più conveniente. In particolare, i soggetti interessati potranno optare tra il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.

Ciascuna modalità presenta specifiche peculiarità che permettono di adattare il calcolo dell’acconto alle esigenze finanziarie e operative dell’impresa o del professionista.

  • Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2024
  • Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2024
  • Analisi del metodo storico
  • Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
  • Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
  • Fusioni, incorporazioni e scissioni
  • Modalità di versamento dell’acconto
  • Sanzioni
In allegato le specifiche per ogni caso.

(MF/ms)




Rating Esg: nuovo Regolamento UE e nuove Faq

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato in data 19 novembre 2024 un nuovo Regolamento sui rating ambientali, sociali e di governance (ESG), contribuendo a rendere i mercati finanziari più sostenibili e trasparenti. Le nuove norme infatti mirano a standardizzare e rafforzare l’integrità delle attività di rating ESG, un settore che ha assunto un ruolo cruciale nel guidare gli investitori verso prodotti finanziari sostenibili e responsabili.

Il regolamento introduce:

  • obblighi stringenti per i fornitori di rating ESG riguardo alle metodologie e alle fonti di informazione utilizzate.
  • vigilanza diretta da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che autorizzerà e controllerà i fornitori nell’UE.
  • separazione delle attività commerciali per evitare interferenze e garantire l’indipendenza delle valutazioni.
Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e entrerà in vigore dopo 20 giorni, a metà dicembre 2024. Le norme diventeranno applicabili 18 mesi dopo, cioè giugno 2026, offrendo tempo alle imprese per adeguarsi ai nuovi standard.
Inoltre si segnala che il 13 novembre 2024, è stata pubblicata la Comunicazione C/2024/6792 sull’interpretazione di talune disposizioni giuridiche della Commissione contenente diverse FAQ per chiarire l’interpretazione delle disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità (CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive)

Fornendo maggiore chiarezza e certezza alle imprese, questa serie di FAQ contribuirà all’obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi associati alla rendicontazione di sostenibilità, che gravano sulle imprese.

(SN/am)




Gruppo Giovani Imprenditori: “Stand Up Comedy di Natale” martedì 10 dicembre

Il Gruppo Giovani imprenditori di Confapi Lecco Sondrio organizza, in occasione delle festività natalizie, una piacevole serata dedicata al tema dell’imprenditoria e delle sue sfide. A intrattenere la platea sarà Mario Raz, stand up comedian, introdotto da Andrea Pellizoni. 

Vi aspettiamo martedì 10 dicembre 2024, alle ore 19.00, presso l’Auditorium di Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti, 7 – Lecco).
Seguirà cena a buffet sempre presso OffiCoffee, l’area food di Officina Badoni.
 

Adesioni cliccando qui entro venerdì 6 dicembre 2024. 

Alleghiamo locandina.

(SG/sg)




Rendicontazione Whp entro il 15 dicembre 2024

Questo è un promemoria per le aziende iscritte al Whp ovvero le aziende che “promuovono salute”. La scadenza per la compilazione della rendicontazione Whp è il 15 dicembre.

Chi ha programmato e svolto le attività Whp nell’anno che volge al termine deve andare nell’apposita area del portale regionale, per procedere con la compilazione della rendicontazione Whp 2024.

Si allegano le istruzioni per svolgere correttamente questa attività.
In particolare si specifica di:

  • Compilare i campi fleggando tutte le aree con il cerchietto rosso in quanto sono quelle scelte in pianificazione
  • Comunicare a promozionesalute@ats-brianza.it l’avvenuta compilazione del portale così i responsabili ats possono subito verificare se è tutto corretto
  • Scaricare il pdf e inviarlo a promozionesalute@ats-brianza.it
Il termine del 15 dicembre 2024 permette agli operatori Ats di verificare l’idoneità al riconoscimento ed eventualmente contattare le imprese in caso di errori nella compilazione.
Confapi invita coloro che non lo abbiano ancora fatto a valutare per il prossimo anno, la partecipazione al programma Whp dell’Ats di pertinenza, chiedendo eventualmente supporto in associazione.

(SN/am)
 

 




Bando rinnova veicoli 2024–2025: domande dal 2 dicembre 2024 per l’annualità 2025

Il bando spinge il rinnovo dei veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte di radiazione per demolizione di veicoli con alimentazione a benzina e/o a gas (fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso). Solo per i diesel Euro 5/V c’è la possibilità di radiazione per esportazione all’estero.
Il bando indicato prevedeva due linee di finanziamento per le due annualità: 2024 (risorse assegnate pari a 2.970.000 euro): da maggio a ottobre 2024; 2025 (risorse assegnate pari a 2.970.000 euro): da dicembre 2024 a settembre 2025. Si avvicina dunque la data di apertura per il 2025, fissata al 2 dicembre 2024.
Tutti i dettagli del bando sono rintracciabili sul sito di Unioncamere.

I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia. Sono escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte, secondo quanto specificato nelle tabelle contenute nell’allegato della delibera n. 2150/2024. I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero. Il contributo rientra all’interno degli Aiuti di Stato alle imprese e il regime di assegnazione è quello in de minimis ai sensi del nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831.
Ciascuna impresa può presentare fino a 4 domande di contributo, a fronte dello stesso numero di veicoli radiati di proprietà dell’impresa stessa.

Si segnala anche la pagina del sito regionale dedicata al tema.

(SN/am)




Regolamento Clp: novità in ambito di sicurezza chimica

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 novembre 2024 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento CLP. Il nuovo testo entra in vigore dal 10 dicembre 2024, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. I 180 mesi di intervallo servono alle imprese per introdurre progressivamente le novità e arrivare pronte alla scadenza.
Sul sito europeo Echa sono disponibili tutte le informazioni per orientarsi in questa materia.

Questo regolamento prevede numerose nuove disposizioni, come ad esempio regole relative alla leggibilità delle etichette e all’etichettatura digitale, alle vendite di prodotti senza imballaggio, alla classificazione di sostanze e miscele in relazione a CMR, ED HH, ED ENV, PMT, PBT, vPvM, vPvB, all’atteso aumento delle Classificazioni Armonizzate, alle notifiche C&L, alle notifiche PCN, alla pubblicità e tanto altro ancora.
Il testo del regolamento è consultabile in rete.

Si segnala infine che ECHA ha aggiornato la guida sull’applicazione del Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio), un documento tecnico/scientifico esauriente che fornisce indicazioni dettagliate sull’applicazione dei criteri CLP per i pericoli fisici, sulla salute e sull’ambiente. In particolare, l’attenzione è rivolta alle nuove classi di pericolo: interferenza endocrina per la salute umana, interferenza endocrina per l’ambiente, PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico), vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile), PMT (persistente, mobile e tossico). e sostanze vPvM (molto persistenti e molto mobili). Tutti i dettagli sul sito europea di Echa.

(SN/am)