Pubblicato il provvedimento per l’attuazione del regime del ravvedimento per gli anni 2018-2022 per chi ha ha aderito all’istituto del CPB.
L’articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 consente ai soggetti che:
- hanno applicato gli ISA
- e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB
di adottare il
regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:
- hanno applicato gli ISA
- ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, si tiene conto dei
dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
In particolare:
Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2018-2022 |
MODELLO REDDITI |
QUADRI DEL MODELLO |
RE |
RF |
RG |
Persone fisiche |
rigo RE 25 |
rigo RF101 + rigo RF98 |
rigo RG36 + rigo RG33 |
Società di capitali |
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dal 2018 al 2020 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 – rigo RH8, colonna 2 |
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dal 2021 al 2022 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8 |
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Società di persone |
rigo RE21 |
rigo RF66 |
rigo RG34 |
Enti non commerciali |
rigo RE23 |
rigo RF65 |
rigo RG33 |
Valore della produzione netta periodi d’imposta 2018-2022 |
MODELLO IRAP |
QUADRI DEL MODELLO |
Persone fisiche |
rigo IQ68 (*) |
Società di persone |
rigo IP74 |
Società di capitali |
rigo IC76 |
Enti non commerciali |
rigo IE61 |
(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021 |
(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d’imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d’impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie) e dell’art. 17, comma 2, del medesimo D.Lgs. (soggetti che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie). |
Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei
termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, l’Agenzia dà attuazione alla disposizione, con il provvedimento del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024.
Il perfezionamento del “ravvedimento” avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione.
I soggetti trasparenti – Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:
- la presentazione del “modello F24” di versamento dell’IRAP è effettuata da parte della società o associazione;
- la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.
In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della
presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che,
in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.
Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al Cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)