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Nomenclatura combinata: pubblicati gli aggiornamenti per il 2025

Il 31 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue il Regolamento Ue n. 2522/2024 del 23 settembre 2024, il quale aggiorna e modifica i codici della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I al Regolamento (Cee) 2658/87, a partire dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda che la Nomenclatura combinata (NC) è il sistema a otto cifre elaborato dall’Unione europea, con il Regolamento Cee n. 2658/87, sulla base del Sistema armonizzato (SA):

  • i primi sei numeri indicano le voci e le sottovoci del SA;
  • il settimo e l’ottavo individuano il codice della NC, con le relative aliquote dei dazi e dell’IVA (in importazione) e le altre misure restrittive (in esportazione).
Le novità più importanti riguardano l’introduzione di nuove sottovoci doganali per merci specifiche, tra le quali: 0302 81 50 e 0302 81 70 (squali e pinne di squalo); 0702 00 10, 0702 00 91 e 0702 00 99 (pomodori, freschi o refrigerati); 2710 19 42 e 2710 19 44 (biocarburanti); 3102 10 12, 3102 10 15 e 3102 10 19 (urea liquida); 4401 49 10 e 4401 49 90 (avanzi e cascami di legno); 4411 13 91, 4411 13 93, 4411 14 91 e 4411 14 93 (rivestimenti del suolo laminati); 8503 00 20 e 8503 00 98 (laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio).

Su raccomandazione del World Customs Organization (WCO), inoltre, vengono aggiunti nei Capitoli 27 e 29 i seguenti codici tariffari: 2710 91 10 e 2710 91 90 (residui di oli); 2903 89 20 e 2903 89 70 (derivati alogenati di idrocarburi), 2930 90 80 e 2930 90 95 (tiocomposti organici), 2931 49 50, 2931 49 60 e 2931 49 80 (altri composti organici-inorganici).

A decorrere dal prossimo 1° gennaio, per le importazioni nell’Ue dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00 si applicherà l’unità supplementare p/st, mentre per i prodotti con i codici NC 2903 41 00 (Trifluorometano (HFC-23)) e 2903 42 00 (Difluorometano (HFC-32)) l’unità supplementare t. CO2.

Il Regolamento, infine, modifica le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23 (Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali) e la nota complementare 2 del capitolo 76 (Alluminio e lavori di alluminio).
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale: stabiliti termini del ravvedimento

Pubblicato il provvedimento per l’attuazione del regime del ravvedimento per gli anni 2018-2022 per chi ha ha aderito all’istituto del CPB.

L’articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 consente ai soggetti che:

  • hanno applicato gli ISA
  • e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB
di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

  • hanno applicato gli ISA
  • ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In particolare:
 

Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2018-2022 
 
MODELLO REDDITI
QUADRI DEL MODELLO
RE RF RG
Persone fisiche rigo RE 25 rigo RF101 + rigo RF98 rigo RG36 + rigo RG33
 
 
 
 
 Società di capitali
  dal 2018 al 2020 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 – rigo RH8, colonna 2
 
  dal 2021 al 2022 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8
 
Società di persone rigo RE21 rigo RF66 rigo RG34
Enti non commerciali rigo RE23 rigo RF65 rigo RG33
  
Valore della produzione netta periodi d’imposta 2018-2022
MODELLO IRAP QUADRI DEL MODELLO
Persone fisiche rigo IQ68 (*)
Società di persone rigo IP74
Società di capitali rigo IC76
Enti non commerciali rigo IE61
(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021
(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d’imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d’impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie) e dell’art. 17, comma 2, del medesimo D.Lgs. (soggetti che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie).
 
Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, l’Agenzia dà attuazione alla disposizione, con il provvedimento del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024.

Il perfezionamento del “ravvedimento” avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione.

I soggetti trasparenti – Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

  • la presentazione del “modello F24” di versamento dell’IRAP è effettuata da parte della società o associazione;
  • la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.
In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al Cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)