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ADDETTO RICERCA E SVILUPPO NUOVI PRODOTTI

Storica azienda, leader in Europa nella progettazione e fabbricazione di recinzioni presente sul mercato da oltre 50 anni, seleziona un “addetto/a ricerca e sviluppo nuovi prodotti” altamente qualificato con le seguenti mansioni e caratteristiche:

Principali mansioni:

  • presiede le attività di sviluppo nuovi prodotti e/o nuovi materiali fino alla validazione del processo
  • monitora le materie prime di interesse aziendale presenti sul mercato
  • aggiorna e migliora i prodotti esistenti
  • coordina, identifica ed elabora i progetti stabilendone fattibilità, tempistiche e necessità di investimento
  • mantiene i contatti con i fornitori esterni esistenti e ne cerca di nuovi o alternativi in base alle necessità
  • definisce e approva le specifiche dei prodotti per il Controllo Qualità al fine di garantire qualità, sicurezza e conformità alle normative
  • supervisiona il processo di scale-up produttivo
  • collabora con i diversi enti di certificazione (naturalità, organicità, ISO…)

Requisiti richiesti:

  • laurea in ingegneria meccanica
  • esperienza pregressa nella mansione
  • conoscenza del mercato di riferimento
  • buona conoscenza del francese
  • disponibile a trasferte

Sede di Lavoro: Rogeno (LC). Si richiede residenza in zone limitrofe (15/20 km)

Tipo di contratto offerto: contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione, con retribuzione equiparata alla seniority acquisita

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




TECNICO INSTALLATORE E PROGRAMMATORE PLC – HMI – MOTION

T.B. srl, azienda che si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi hardware e software per il controllo e il comando di impianti industriali, ricerca “Tecnico installatore e programmatore PLC – HMI – MOTION”.

La risorsa, rispondendo al Responsabile di progetto, si occuperà delle seguenti attività:

  • programmazione e collaudo preliminare di sistemi di automazione industriale
  • gestione delle fasi di installazione e collaudo degli impianti presso i Clienti
  • attività di assistenza tecnica presso i Clienti
  • training del personale lavorativo e di manutenzione

Requisiti:

  • diploma o laurea ad indirizzo tecnico o similare
  • esperienza nella programmazione di Plc ed HMI: Siemens Step7, WinCC, Tia Portal e Motion: Control Techniques, Siemens
  • esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni su piattaforme Siemens
  • capacità di lettura degli schemi elettrici
  • capacità di base cablaggio elettrico
  • disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale ed estero
  • conoscenza della lingua inglese
  • buone doti relazionali e problem solving completano il profilo

Sede di Lavoro: Airuno (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Cessioni intracomunitarie: entro 90 giorni l’uscita dei beni

Con il decreto “sanzioni” (art. 2 del DLgs. 87/2024), emanato in attuazione della legge delega di riforma fiscale, è stata introdotta una nuova disposizione concernente il termine entro il quale effettuare le cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Il nuovo tenore dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97 stabilisce che è soggetto a una sanzione pari al 50% dell’imposta chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, nella circostanza in cui i beni trasportati o spediti – a cura del cessionario non residente – non siano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione descritta non si applica, tuttavia, se nei 30 giorni successivi la fattura è regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

Quanto alla decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 stabilisce che le modifiche al DLgs. 471/97 riguardano le “violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Secondo le intenzioni del legislatore, emergenti dalla relazione illustrativa allo schema di DLgs., la disposizione è introdotta “per coerenza” rispetto alla disciplina delle cessioni all’esportazione, per le quali l’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97 già prescrive una sanzione del 50% dell’IVA non applicata se il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue non avviene entro 90 giorni dalla consegna (prima del DLgs. 87/2024 la sanzione era, invece, compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta).

Appare, dunque, necessario, a un primo esame, comprendere se vi siano i presupposti per ritenere pienamente giustificata una siffatta “coerenza” tra il nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie e quello vigente per le cessioni all’esportazioni.

Si osserva innanzitutto che, a livello normativo, diversamente dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72 (riferito alle esportazioni con trasporto o spedizione a carico del cessionario extra Ue), la disciplina delle cessioni intracomunitarie, di cui all’art. 41 comma 1 del DL 331/93, è la medesima per le vendite curate dal cedente e per quelle curate dal cessionario e, soprattutto, non contempla un termine per l’invio dei beni all’estero. Né una tale condizione è stata inserita nella riforma derivante dai “quick fixes” (come, ad esempio, l’obbligo di presentare gli elenchi INTRA vendite).

In breve, la necessità di provare la ricezione entro il termine di 90 giorni, non prevista dalla legislazione sul regime di non imponibilità IVA, sarebbe “imposta” dalla norma sanzionatoria.

Nella fattispecie, verrebbe prevista, a carico dei soggetti unionali, una condizione (quella di invio dei beni entro un determinato termine) che, per le operazioni intracomunitarie, non consta nella direttiva 2006/112/Ce, nel Reg. Ue n. 282/2011 e nel DL 331/93 (modificati nell’ambito dei c.d. “quick fixes”).

Né sembrerebbe confacente invocare il principio di uguaglianza (o “non discriminazione”), in forza del quale non è possibile riconoscere a un soggetto unionale minori diritti (o maggiori oneri) rispetto a un soggetto di un Paese terzo (si pensi all’istituto del deposito IVA Ue, a fronte dell’esistente regime di deposito doganale per le merci extra Ue). Peraltro, anche le necessarie esigenze di tutela erariale non paiono così fortemente stringenti, se si rammenta che, in ambito Ue, sussistono strumenti accertativi rafforzati (su tutti, la cooperazione amministrativa tra Stati membri).

Un termine inerente la ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione è rinvenibile all’art. 45-bis par. 1 del Reg. Ue n. 282/2011, ove sono individuati i documenti che possono costituire presunzione di invio della merce all’estero ai fini dell’Amministrazione finanziaria (la quale può, comunque, rifiutarla).

Tra le presunzioni, per provare il regime unionale di esenzione da IVA ex art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, è richiesto al venditore il possesso di una dichiarazione scritta dell’acquirente, la quale certifichi che “i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni”. Tale dichiarazione scritta, secondo il Regolamento, “indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni” e “l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente”.

La dichiarazione scritta va resa “entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione”. Tuttavia, si tratta di un termine ordinatorio, tant’è che, nell’ambito delle note esplicative ai “quick fixes”, la Commissione europea ha osservato che, anche laddove la dichiarazione scritta dell’acquirente sia fornita dopo la scadenza dei 10 giorni, è comunque possibile per il cedente avvalersi della presunzione di invio dei beni nell’altro Stato membro, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di cui all’art. 45-bis del Reg. Ue n. 282/2011.

In conclusione, la base giuridica della nuova norma nazionale potrebbe essere rinvenibile nel più generale art. 131 della direttiva 2006/112/Ce, che subordina le esenzioni della direttiva stessa “alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso”. In questo senso, anche la Corte Ue aveva riconosciuto la legittimità di un termine di uscita dei beni dal territorio nazionale, seppur entro certi limiti (causa C-563/12).

(MF/ms)




Brevetti, disegni e marchi: bandi con apertura fra ottobre e novembre 2024

I bandi citati in oggetto sono nuovamente disponibili e le date di apertura degli sportelli per presentare domanda sono ormai imminenti. I bandi sono tesi ad agevolare la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Sul sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ci sono tutte le informazioni per partecipare.

BANDO Brevetti+
Apertura: 
29 ottobre 2024
È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di 140.000 €.
Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili. La predetta percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (art. 5, c.3, legge n. 162/2021). Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

BANDO Disegni+
Giorno di apertura: 12 novembre 2024
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di 60.000 € e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. La predetta percentuale è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

BANDO Marchi+
Giorno di apertura: 26 novembre 2024
Per la Misura A (registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale), le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di 6.000 €. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Per la Misura B (registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di 9.000 €. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

Confapi Lecco Sondrio e ApiTech possono supportare le imprese che intendono valutare la partecipazione. Contattare la referente interna silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Patente a crediti nei cantieri: slide del webinar Confapi del 4 ottobre 2024

Trasmettimo in allegato le slide utilizzate nel webinar Confapi nazionale di informazione e aggiornamento sulla patente a crediti e i relativi meccanismi operativi, dedicato alle associazioni territoriali ed alle aziende associate.

Il webinar si è svolto venerdì 4 ottobre alle ore 14.30 piattaforma zoom.

(SN/am)




Assemblea elettiva Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Lecco Sondrio

Informiamo che l’Assemblea annuale ed elettiva del Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio è indetta in prima convocazione mercoledì 30 ottobre alle ore 7.30 (1ª convocazione) e in seconda convocazione: mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio via Pergola 73 – Lecco.

In allegato la convocazione.

Per confermare la presenza all’Assemblea elettiva è necessario iscriversi al seguente link entro giovedì 24 ottobre 2024.

Per informazioni contattare la Segreteria del Gruppo Giovani (Stefania Giussani) allo 0341.282822 oppure inviare una mail a segreteria@confapi.lecco.it.

 

(SG/sg)




Concordato preventivo biennale: compensazioni e rimborsi Iva agevolati per chi aderisce

L’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024 stabilisce che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, i contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate possono fruire di un limite più elevato per compensare “orizzontalmente” l’eccedenza di credito IVA o chiederla a rimborso senza l’obbligo del visto di conformità.

Solo con il decreto correttivo è stato espressamente specificato che s’intendono compresi anche i benefici relativi all’imposta sul valore aggiunto (art. 4 del DLgs. 108/2024, in vigore dal 6 agosto 2024).

In breve, la disposizione in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA, definiti annualmente, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

Sul piano operativo, sono eseguiti senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato ammontare di 70.000 euro annui:

  • le compensazioni “orizzontali” dei crediti IVA annuali e trimestrali, di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
  • i rimborsi dei crediti IVA annuali e trimestrali, a norma degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è di 30.000 euro annui).
Nel caso delle istanze di rimborso IVA, l’importo più elevato previsto per chi aderisce al concordato opererà, quindi, anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia (obbligatoria per i soggetti considerati fiscalmente “a rischio”, ai sensi dell’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72, e alternativa all’apposizione del visto di conformità).

Sul tema, è da ricordare che è stata, di recente, innalzata la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità: il menzionato art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stato, infatti, modificato dal DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), incrementando il limite a 70.000 euro in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.

Si ritiene che la soglia più elevata sia divenuta operativa per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA fissati dal provv. Agenzia Entrate 22 aprile 2024 n. 205127 (vale a dire il primo provvedimento che ha definito i livelli ISA successivamente all’entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024, avvenuta il 13 gennaio 2024), con riguardo al credito IVA maturato per il 2024 o nei primi tre trimestri del 2025.

A seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto (come definiti dal provvedimento), l’esonero dal visto di conformità può avvenire al di sopra del limite di 50.000 ovvero di 70.000 euro annui.

Per quanto concerne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024/2025, è possibile ritenere che il limite per l’esclusione dal visto sia sempre quello più elevato (70.000 euro annui) indicato nella disposizione di riferimento (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017).

A livello più generale, infatti, sembra fondato ritenere che l’estensione del regime premiale anche ai soggetti che, pur aderendo al concordato, non raggiungono il punteggio ISA definito annualmente per la generalità dei contribuenti possa ricavarsi in via interpretativa, se si osserva che:

  • il reddito proposto in sede di CPB è definito secondo criteri prefissati e non vi sono margini di discrezionalità, potendo il contribuente solo accettare o rifiutare la proposta;
  • il reddito proposto viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA; in altre parole, l’accettazione del CPB presuppone un implicito adeguamento ISA, sino al raggiungimento del punteggio massimo (nel secondo anno);
  • durante i periodi di efficacia del CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, mentre quelli effettivi, pur determinati, non rilevano, se non nei casi identificati dal DLgs. 13/2024 (ad esempio ai fini contributivi); con riguardo al regime premiale ISA, l’art. 19 comma 3 non contiene alcun richiamo ai valori reddituali effettivi e al conseguente punteggio ISA.
Sul punto la recente circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5) ha affermato che “per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti benefici premiali propri di tale strumento di compliance”. L’utilizzo del termine “tutti” lascia intendere che non possa esservi una differenziazione sulla base del punteggio conseguito. 

Beneficio fruibile già per il concordato 2024/2025

Non dovrebbe peraltro sussistere un tema di decorrenza, poiché l’innalzamento della soglia, ad opera del DLgs. 1/2024, ha trovato la propria attuazione nel provv. n. 205127/2024, il quale, come detto, concerne i crediti IVA “maturati nell’annualità 2024” e “nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025”.

Per chi aderirà al concordato preventivo 2024/2025, dunque, risulteranno certamente “coperte” le due annualità, con la possibilità di fruire del più alto importo per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso, senza visto, il credito IVA.
 
L’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024 stabilisce che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, i contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate possono fruire di un limite più elevato per compensare “orizzontalmente” l’eccedenza di credito IVA o chiederla a rimborso senza l’obbligo del visto di conformità.

Solo con il decreto correttivo è stato espressamente specificato che s’intendono compresi anche i benefici relativi all’imposta sul valore aggiunto (art. 4 del DLgs. 108/2024, in vigore dal 6 agosto 2024).

In breve, la disposizione in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA, definiti annualmente, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

Sul piano operativo, sono eseguiti senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato ammontare di 70.000 euro annui:

  • le compensazioni “orizzontali” dei crediti IVA annuali e trimestrali, di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
  • i rimborsi dei crediti IVA annuali e trimestrali, a norma degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è di 30.000 euro annui).
Nel caso delle istanze di rimborso IVA, l’importo più elevato previsto per chi aderisce al concordato opererà, quindi, anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia (obbligatoria per i soggetti considerati fiscalmente “a rischio”, ai sensi dell’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72, e alternativa all’apposizione del visto di conformità).

Sul tema, è da ricordare che è stata, di recente, innalzata la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità: il menzionato art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stato, infatti, modificato dal DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), incrementando il limite a 70.000 euro in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.

Si ritiene che la soglia più elevata sia divenuta operativa per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA fissati dal provv. Agenzia Entrate 22 aprile 2024 n. 205127 (vale a dire il primo provvedimento che ha definito i livelli ISA successivamente all’entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024, avvenuta il 13 gennaio 2024), con riguardo al credito IVA maturato per il 2024 o nei primi tre trimestri del 2025.

A seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto (come definiti dal provvedimento), l’esonero dal visto di conformità può avvenire al di sopra del limite di 50.000 ovvero di 70.000 euro annui.

Per quanto concerne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024/2025, è possibile ritenere che il limite per l’esclusione dal visto sia sempre quello più elevato (70.000 euro annui) indicato nella disposizione di riferimento (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017).

A livello più generale, infatti, sembra fondato ritenere che l’estensione del regime premiale anche ai soggetti che, pur aderendo al concordato, non raggiungono il punteggio ISA definito annualmente per la generalità dei contribuenti possa ricavarsi in via interpretativa, se si osserva che:

  • il reddito proposto in sede di CPB è definito secondo criteri prefissati e non vi sono margini di discrezionalità, potendo il contribuente solo accettare o rifiutare la proposta;
  • il reddito proposto viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA; in altre parole, l’accettazione del CPB presuppone un implicito adeguamento ISA, sino al raggiungimento del punteggio massimo (nel secondo anno);
  • durante i periodi di efficacia del CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, mentre quelli effettivi, pur determinati, non rilevano, se non nei casi identificati dal DLgs. 13/2024 (ad esempio ai fini contributivi); con riguardo al regime premiale ISA, l’art. 19 comma 3 non contiene alcun richiamo ai valori reddituali effettivi e al conseguente punteggio ISA.
Sul punto la recente circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5) ha affermato che “per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti benefici premiali propri di tale strumento di compliance”. L’utilizzo del termine “tutti” lascia intendere che non possa esservi una differenziazione sulla base del punteggio conseguito. 

Beneficio fruibile già per il concordato 2024/2025

Non dovrebbe peraltro sussistere un tema di decorrenza, poiché l’innalzamento della soglia, ad opera del DLgs. 1/2024, ha trovato la propria attuazione nel provv. n. 205127/2024, il quale, come detto, concerne i crediti IVA “maturati nell’annualità 2024” e “nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025”.

Per chi aderirà al concordato preventivo 2024/2025, dunque, risulteranno certamente “coperte” le due annualità, con la possibilità di fruire del più alto importo per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso, senza visto, il credito IVA.
 

(MF/ms)




Seminario: “Come rendere l’azienda attrattiva per collaboratori e clienti”

Martedì 22 ottobre 2024, ore 16, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio via Pergola 73 a Lecco si terrà il seminario dedicato alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio per approfondire i temi della gestione strategica delle persone e del cambiamento organizzativo, argomenti di stretta attualità che riguardano il mondo delle PMI e che possono migliorare la qualità del lavoro in azienda, la capacità di innovare e di gestire l’incertezza dei mercati di oggi. 

Introduzione di Mario Gagliardi, vice-direttore di Confapi Lecco Sondrio e responsabile dell’area relazioni industriali e sindacali.

Relatori: Caterina Manzoni e Andrea Agodi di HRConsulting, società di consulenza specializzata in organizzazione e risorse umane con sede a Merate ed attiva dal 2007 in molteplici settori industriali e dei servizi. 

Per partecipare iscriversi compilando il form CLICCANDO QUI

Alleghiamo locandina.

(MG/am)
 




Bonus “Transizione 5.0”: interconnesione entro il 28 febbraio 2026

Sul sito del GSE sono state aggiornate le FAQ relative al credito Transizione 5.0, fornendo nuove indicazioni rispetto alle precedenti pubblicate la scorsa settimana.

Tra i chiarimenti più rilevanti, si segnala anzitutto la necessità di interconnettere i beni 4.0 entro il 28 febbraio 2026.

Nell’ambito delle nuove FAQ viene precisato che l’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione.

L’art. 4 comma 1 del DM 24 luglio 2024 sancisce che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo, secondo cui per i beni 4.0 rilevano le regole della competenza ex art. 109 del TUIR. 

Pertanto l’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento.

Tuttavia, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’art. 16 del citato DM, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiesta, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita piattaforma informatica del GSE.

Ai fini della comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, viene chiarito che non è necessario un acconto del 20% separato per ogni singolo investimento, ma è sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.

In merito alla comunicazione di completamento, le FAQ precisano che il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla misura “Transizione 4.0”. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti.

Nel caso invece in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.

Comunicazione di prenotazione anche per l’investimento completato

In caso di intervento già completato, viene chiarito che è comunque necessario procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%“.

Con riferimento alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, le FAQ chiariscono che per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, viene precisato che il credito transizione 5.0 è cumulabile con i certificati bianchi secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del DL 124/2023.
 

(MF/ms)




CARRELLISTA

Ondulato Lecchese srl, azienda produttrice di cartone ondulato, ricerca “carrellista” con esperienza pluriennale consolidata nell’uso del muletto frontale con portata da 30 quintali in su.

Requisiti richiesti:

  • esperienza pregressa di almeno 3-5 anni
  • attestato per conduzione carrello elevatore in corso di validità (conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo)
  • dinamismo, serietà, flessibilità
  • residenza / domicilio nelle vicinanze della sede aziendale
  • conoscenza avanzata della lingua italiana

Sede di Lavoro: Lurago d’Erba (CO).

Tipo di contratto offerto: inserimento iniziale in somministrazione, successivo tempo determinato con finalità tempo indeterminato

Impegno orario: 2 turni 6/14 – 14/22 dal lunedì al venerdì

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.