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“Rentri”: evento in Camera di Commercio martedì 5 novembre

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali del territorio, organizza un incontro con un esperto, per presentare il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, cosiddetto RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

 

Martedì 5 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle 18:30 in presenza presso Lariofiere, Erba (CO), oppure in modalità webinar.
Iscrizioni cliccando qui 
Alleghiamo locandina.

L’evento è tenuto dal dott. Paolo Pipere, giurista ambientale e Segretario nazionale dell’Associazione Italiana Esperti Ambientali; è rivolto a imprese e enti che producono o gestiscono rifiuti e che sono tenuti a iscriversi al nuovo registro. Durante l’incontro vengono illustrate le modalità di adesione, le scadenze e gli obblighi legati alla nuova normativa sulla tracciabilità dei rifiuti, secondo il DM n. 59/2023.

Il Rentri rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione della gestione dei rifiuti, con importanti novità per quanto riguarda i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti.
Si ricorda che l’obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di registri c/s e formulari rifiuti è fissato per tutti a partire da febbraio 2025.
Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per il supporto alle Pmi in questo passaggio, potete scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Imprese elettrivore: linee guida operative Enea per adempiere agli obblighi

Informiamo le aziende interessate che Enea ha pubblicato le Linee guida dove si riportano i chiarimenti al Decreto MASE n. 256 del 10 luglio 2024 (contenente gli obblighi previsti per accedere alle agevolazioni per le aziende elettrivore) e i dettagli operativi relativi alla gestione delle attività correlate alle Diagnosi energetiche ai fini dell’ottenimento dei benefici legati all’energivorità.
 
Invitiamo le aziende elettrivore a sottoporre le Linee guida Enea alle società che curano la redazione delle diagnosi energetiche in modo che possano ottemperare correttamente a tutte le disposizioni previste dall’Enea per l’accesso alle agevolazioni per clienti energivori.

 

Allegato: linee guida Enea.

 
(RP/rp)

 




Cessioni Intra, dubbi sulla data di decorrenza per la prova dell’avvenuto trasporto

L’art. 2 del DLgs. 87/2024 ha definito un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Con la modifica dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97, è stata introdotta una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione descritta non è prevista, tuttavia, se nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

La normativa è allineata a quella già vigente (sebbene anch’essa revisionata dal DLgs. 87/2024) per le cessioni all’esportazione.

Anche per tali operazioni non imponibili, difatti, se il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue non avviene entro 90 giorni, è prescritta una sanzione del 50% dell’imposta non applicata (prima del DLgs. 87/2024 la sanzione era, invece, compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta).

Si precisa che la nuova disciplina concerne le sole cessioni intracomunitarie il cui trasporto o spedizione è a cura (o per conto) del cessionario, il cui regime di non imponibilità IVA è previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93 (nell’ambito della stessa norma che regola le cessioni “curate” dal cedente).

Ciò non di meno, gli operatori dovranno porre attenzione anche a quelle vendite, i cui beni sono destinati a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sono originariamente concepite con il trasporto a carico del cedente. Nella prassi commerciale può, infatti, accadere che, nelle more dell’avvio del trasporto o spedizione, sia il cessionario a ritirare i beni presso la sede del cedente stesso (in ragione, generalmente, di sopravvenute esigenze organizzative o logistiche).

Sul piano della decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 prescrive che le disposizioni di modifica al D.Lgs. 471/97 “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Il contenuto della norma si presta a due possibili interpretazioni.

La più immediata potrebbe condurre a ritenere che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto per le cessioni intracomunitarie, riguardi le sole cessioni il cui momento di effettuazione si è verificato a partire dal 1° settembre 2024 (escludendo, quindi, quelle “effettuate” in precedenza, ancorché il termine di 90 giorni per fornire la prova decorra successivamente a tale data).

Se si segue questo criterio interpretativo si dovrebbe, in sostanza, considerare quale data della violazione quella in cui la cessione si considera effettuata a norma dell’art. 39 del DL 331/93 e quindi:

  • in linea generale, la data di inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato italiano (fatta eccezione per le cessioni con effetti traslativi o costitutivi differiti e per le cessioni in dipendenza di un contratto di “call-off stock”);
  • la data di emissione della fattura, se anteriore all’inizio del trasporto o spedizione, nei limiti dell’importo fatturato.
Possibile includere i beni consegnati prima del 1° settembre

Una diversa e forse più ragionevole tesi porterebbe, invece, a includere nella nuova disciplina sanzionatoria tutte le cessioni intracomunitarie per le quali il termine di 90 giorni (entro il quale fornire la prova di uscita dei beni dal territorio nazionale) non è ancora decorso al 1° settembre 2024 (sebbene il momento di effettuazione della cessione si sia realizzato prima di tale data).

Sarebbe, ad esempio, il caso di beni che sono stati consegnati al cessionario per il trasporto o spedizione all’estero il 7 agosto 2024, per i quali non è pervenuta entro 90 giorni (7 novembre 2024) la prova di arrivo della merce in un altro Stato membro. Se i beni non sono giunti a destinazione e in assenza di una regolarizzazione della fattura (con versamento dell’IVA che non era stata applicata), si renderebbe quindi dovuta la nuova sanzione pari al 50% dell’imposta.

Questa impostazione avrebbe, dunque, un ambito applicativo più ampio sul piano temporale e meriterebbe di trovare conferma espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Pubblicati gli elenchi split payment per il 2025

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2025.

Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce).

Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase.

A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72.

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2025 aggiornati al 17 ottobre 2024:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

Verifica degli elenchi prima di emettere la fattura

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario.

Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.

Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.
 

(MF/ms)




Fissato per tutti all’1 gennaio 2025 il termine per ottenere il CIN

Con un avviso, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il 22 ottobre, il termine per chiedere e ottenere il CIN viene fissato per tutti al 1° gennaio 2025.

Va ricordato che il CIN è il codice identificativo nazionale di cui, in base all’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

  • le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
  • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, le norme sul CIN “si applicano a decorrere” dal 2 novembre 2024, che costituisce il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale (G.U. 3 settembre 2024 n. 103 Parte II), dell’Avviso del Ministero del Turismo che ha attestato l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l’assegnazione del CIN.

Per ottenere il CIN, l’interessato deve accedere (tramite CIE o SPID), al portale disponibile sul sito del Ministero del Turismo, ove potrà visualizzare (grazie al sistema di interoperatività tra le banche dati regionali e nazionale, disciplinata dal DM 6 giugno 2024) le strutture “associate” al proprio codice fiscale e richiedere il CIN dopo aver verificato i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e (per i locatori) attestato la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023.

Il sistema consente, quindi, di richiedere il CIN solo dopo aver già ottenuto il CIR (codice regionale), salva la possibilità di “Segnalare la struttura mancante” (che comporta – si legge sul portale – l’invio di “una segnalazione alla Regione per procedere all’aggiornamento dei dati”.

Presupponendo questo “doppio passaggio”, il sistema presenta alcune criticità, come, ad esempio, quelle derivanti dal fatto che alcune Regioni non consentono di richiedere il CIN per immobili dati in locazione turistica (di durata superiore a 30 giorni). Inoltre, anche in ragione del legame tra la richiesta del CIN e quella del CIR, l’art. 13-ter comma 3 del DL 145/2023 individuava una serie di scadenze differenziate, per l’ottenimento del CIN, variabili a seconda del procedimento e del momento di ottenimento del CIN).

In particolare, come illustravano fino al 21 ottobre anche le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (nell’aggiornamento del 17 ottobre 2024):

  • chi, alla data del 2 novembre 2024, fosse già in possesso del codice regionale, avrebbe avuto tempo fino al 1° gennaio 2025 per dotarsi del CIN;
  • chi avesse ottenuto il codice regionale dopo il 2 novembre avrebbe avuto 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del CIR per ottenere il CIN.
Ancora, chi non si fosse visto attribuire il CIR, pur avendolo chiesto, avrebbe avuto 10 giorni di tempo dal termine per la conclusione del procedimento.

Invece, per i titolari di strutture situate in Regioni che non prevedano il CIR o che non lo prevedano per quel tipo di struttura, il termine per ottenere il CIN sarebbe scaduto il 2 novembre 2024.

L’avviso pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, allo scopo di garantire “piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale” abolisce queste scadenze differenziate e, in modo condivisibile, fissa un termine unico per tutti: il 1° gennaio 2025.

Come evidenziato pocanzi, in pratica, il termine, per alcuni (quelli che entro il 2 novembre ottengono il CIR) non cambia, mentre garantisce certamente maggior respiro a coloro che abbiano strutture in Regioni che non consentono loro, al momento, di chiedere il CIR per quella tipologia di struttura, che avrebbero dovuto adeguarsi entro il 2 novembre e, invece, avranno altri due mesi per mettersi in regola. Le sanzioni, infatti, scatteranno il 2 gennaio 2025 (si legge nelle “nuove FAQ” aggiornate al 22 ottobre 2024).

Inoltre, le “nuove” FAQ, aggiornate, risolvono un tema importante che non emergeva dall’avviso che ha spostato il termine al 1° gennaio. In astratto, il nuovo termine, per alcuni, potrebbe non configurare una proroga.

Basti pensare al caso di chi ottenga il CIR il 15 dicembre 2024: in base alle “vecchie regole” avrebbe avuto tempo fino al 15 gennaio 2025 per ottenere il CIN (30 giorni dall’ottenimento del CIR). Le FAQ aggiornate spiegano che, in questo caso, continua ad applicarsi il termine “mobile” di 30 giorni dall’ottenimento del CIR; in pratica – si legge nella FAQ 3.2 – solo se “i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, hai comunque tempo fino a quella data per ottenere il CIN”.

Quindi, i “vecchi” termini sembra continuino ad operare tutte le volte in cui, in base a termini mobili, scadano oltre il 1° gennaio 2025.

Ci si può chiedere se lo spostamento del termine, che è certamente da accogliere con favore, verrà recepito in una norma di legge.

Infine, lo spostamento sembra riguardare esclusivamente il CIN, mentre gli obblighi di sicurezza sanciti dalle altre disposizioni contenute nell’art. 13-ter del DL 145/2023 ne sembrano escluse.

(MF/ms)




Valute estere settembre 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2024).

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,1756
Peso Argentino 1065,8611
Dollaro Australiano 1,6398
Real Brasiliano 6,1528
Dollaro Canadese 1,5037
Corona Ceca 25,0994
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8611
Corona Danese 7,46
Yen Giapponese 159,081
Rupia Indiana 93,0808
Corona Norvegese 11,7852
Dollaro Neozelandese 1,7845
Zloty Polacco 4,2761
Sterlina Gran Bretagna 0,84021
Nuovo Leu Rumeno 4,9744
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1106
Rand (Sud Africa) 19,5634
Corona Svedese 11,3577
Franco Svizzero 0,9414
Dinaro Tunisino 3,3756
Hryvnia Ucraina 45,8186
Forint Ungherese 394,8633
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Modello Ot23: disponibile il modello aggiornato scadenza febbraio 2025

Come ogni anno, l’Inail segnala le azioni di prevenzione in tema di salute e sicurezza che permettono alle imprese di ottenere uno sconto sul premio assicurativo Inail. Le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori. Il meccanismo di oscillazione del premio è ben spiegato alla pagina Inail dedicata.

Il nuovo modello Ot23 predisposto per l’anno 2024, con scadenza febbraio 2025 è disponibile sul sito Inail, cliccando sulla voce “premio assicurativo” e scendendo verso la fine della pagina.

Il modello e le istruzioni sono direttamente consultabili anche in allegato.

Gli interventi sono classificati in due tipologie: A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; questo introduce la prima novità ovvero non si ragiona più per punteggio ma, per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B. Inoltre gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni, come specificato nel campo “Note”).
Come novità si segnala anche che è stato predisposto un modulo compilabile (che si allega) per la rendicontazione della gestione dei near mess (mancati infortuni). Si tratta di una guida molto utile, completa, studiata da Inail per “aiutare” le imprese nella rilevazione e rendicontazione analitica corretta degli eventi che avrebbero potuto portare ad un infortunio, più o meno grave.

Confapi Lecco Sondrio può dare supporto orientativo, può aiutarvi nella preparazione dei documenti e può caricare la documentazione probante per chi ne faccia richiesta. Nel caso potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@confapi.lecco.it

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
 
(SN/am)