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Investimenti beni 4.0: credito imposta in scadenza nel 2025 salvo proroghe

Salvo proroghe, il 2025 sarà l’ultimo anno per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali 4.0 ex L. 178/2020 (fermo restando il termine “lungo” di giugno 2026).

Se per i beni materiali 4.0 nulla cambia, per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati nel 2025 la misura del credito d’imposta scende dall’attuale 15% al 10%.

Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Pertanto la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020).

La medesima misura del 10% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso, la misura dell’agevolazione per il 2025 resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023 e il 2024.

L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:

  • 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Limite di 20 milioni da valutare per i beni materiali 4.0

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025 (circ. n. 14/2022, § 1).

Le imprese potrebbero quindi valutare se sia più conveniente effettuare gli investimenti entro fine 2024 o nel 2025, a seconda del plafond 2024 ancora disponibile.

Si rileva inoltre che nella norma agevolativa è presente la previsione, introdotta dall’art. 10 del DL 4/2022, secondo cui è riconosciuta l’aliquota del 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

Tale disposizione non risulta essere stata attuata, presumibilmente anche alla luce del nuovo credito d’imposta per la transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.

(MF/ms)




Il registro dei titolari effettivi rimane in stand by

A quasi un anno dalla prima sospensione del Registro dei titolari effettivi (a opera del TAR del Lazio) rimangono ancora senza risposta i dubbi relativi alle comunicazioni da effettuare allo stesso, sollevati da diverse associazioni fiduciarie.

Infatti, in considerazione delle numerose incertezze interpretative attinenti alla normativa europea in materia e alla relativa declinazione nazionale nell’ambito del DLgs. 231/2007, il Consiglio di Stato, da cui si aspettava proprio in questi giorni una decisione – a fronte della sospensione del Registro dello scorso 17 maggio – ha diffuso il 15 ottobre un’ordinanza (la n. 8248) con cui, “stante la delicatezza delle questioni involte”, ha sospeso il giudizio, rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea.

dubbi interpretativi riguardano:

  • la nozione di “istituti giuridici” di cui alla direttiva (Ue) 2015/849, come modificata dalla direttiva (Ue) 2018/843;
  • la portata normativa o ricognitiva dell’individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dal legislatore nazionale e verificata dalla Commissione europea;
  • l’affinità dell’assetto e delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust;
  • la proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust;
  • l’invalidità di alcune disposizioni della direttiva (Ue) 2015/849 per contrarietà agli artt. 114 e 288, § 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) e al “principio dell’effetto utile”;
  • la conformità degli artt. 21 comma 4 lett. d-bis) del DLgs. 231/2007 e 7 comma 2 del DM 55/2022 alla direttiva (Ue) 2015/849, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.
Con riguardo al primo punto viene chiesto se la nozione di “istituiti giuridici” debba essere “interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principi che regolano un fenomeno sociale, o, invece, a una concreta e specifica operazione economico-giuridica o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust”.

Sul secondo punto il Consiglio di Stato chiede se l’art. 31 § 10 della direttiva (Ue) 2015/849 debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio non abbiano valenza normativa vincolante, ma siano da considerarsi atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti. In tal caso, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante, spetterebbe al giudice nazionale e alla Corte di Giustizia Ue verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell’assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della direttiva.

Con riferimento al terzo e al quarto quesito si chiede se specifici articoli e considerando delle direttive (Ue) 2015/849 e 2018/843 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alle norme del DLgs. 231/2007 che ricomprendono tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle società fiduciarie; ciò sebbene l’attività di tali società sia sottoposta a una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie autorità nazionali (secondo il Consiglio di Stato, in contrasto con quanto prospettato dalle fiduciarie, non vi sarebbe alcun conflitto con la disciplina europea).

Con l’ultimo quesito viene, infine, chiesto se il consentire l’accesso ai dati dei titolari effettivi dei trust (e degli istituti giuridici affini) ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico non solo rilevante e differenziato, ma anche corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, sia conforme alla normativa europea, anche alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia Ue (secondo il Consiglio di Stato anche in tal caso, in contrasto con quanto prospettato dalle fiduciarie, l’attuale versione della disciplina nazionale non sarebbe in conflitto con la normativa europea).

A chiusura della decisione in esame, infine, il Consiglio di Stato, nel richiedere il “procedimento accelerato”, evidenzia come:

  • l’efficacia dei provvedimenti nazionali sia stata sospesa per la delicatezza della questione e in ragione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza;
  • la decisione sulla sospensione abbia “limitato i propri effetti alle sole Società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto … che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”.
(MF/ms)



Istat settembre 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,6 % (variazione annuale) e a + 5,7 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,450 % e + 4,275%.