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“Kazakh-Italian Business Forum”: Milano 7-9 ottobre 2024

Informiamo le Aziende Associate che dal 7 al 9 ottobre 2024 si terrà a Milano il Kazakh-Italian Business Forum organizzato dall’Ambasciata del Kazakhstan in Italia e dal Ministero del Commercio del Kazakhstan in collaborazione con Kazakh-Italian Trade Association, QazTrade e Regione Lombardia.
L’obiettivo è scoprire le opportunità commerciali reciproche e d’investimento nel Paese asiatico.

 

Nella giornata dell’8 ottobre verranno organizzati incontri B2B con aziende kazake, di cui trovate la lista in allegato, insieme al programma completo dell’evento, come accennato durante la riunione.
Il Kazakhstan è un partner commerciale strategico per l’Italia, soprattutto per le materie prime di cui il paese è ricco, come il petrolio. Infatti, l’export italiano verso il Kazakhstan si concentra prevalentemente nel settore dei macchinari e dei beni strumentali a servizio del settore energetico e petrolchimico. Tuttavia, proprio per questo motivo, il Paese cerca investimenti per passare ad un’economia sostenibile e alle fonti rinnovabili. In generale, il Kazakhstan offre grandi opportunità alle PMI anche grazie alla sua stabilità politica che supporta gli investitori stranieri con esenzioni fiscali, facilitazioni e regimi speciali.
 
Le Aziende interessate a partecipare devono registrarsi cliccando qui e indicare la controparte che desiderano incontrare:

(MP/am)




Il preposto nelle attività di appalto: in un interpello arrivano i chiarimenti ministeriali

E’ stato recentemente pubblicato un interpello sul tema della figura del preposto quando un’impresa opera in appalto. La domanda posta tocca i temi della nomina, della presenza e dell’esercizio del ruolo del preposto in occasione di attività in appalto.

Emergono alcuni elementi che fanno chiarezza su aspetti non sempre espliciti, riportiamo in breve questi due passaggi, ma si rimanda al testo integrale per completezza:

  • la volontà del legislatore in questa materia è di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, imponendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio […] laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
  • è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro (appaltatori o subappaltatori) indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione; l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni attribuite, condizione non realizzabile senza recarsi presso il luogo delle attività.
Si segnala e si allega il testo integrale dell’interpello n.4/2024 pubblicato sul sito del ministero del lavoro in data 30 settembre 2024.

Si invitano le imprese che svolgono attività in appalto, a verificare che la propria organizzazione soddisfi queste indicazioni più esplicite rispetto a quanto già previsto nel TU 81/2008 e smi.

Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per eventuale supporto, potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Registrazione nel portale F-GAS: novità dal 10 ottobre 2024

Il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2024/2473 (che abroga il precedente UE 2019/661) stabilisce quali informazioni le imprese devono trasmettere ai fini della registrazione nel portale F-Gas.

Riguarda la registrazione nel portale F-Gas e l’aggiornamento dei dati, definendo:

  • gli obblighi di informazione “ai fini della registrazione nel sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (il «portale F-Gas»)”;
  • i casi e le procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni.
Il Regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024.

Le imprese iscritte nel portale F-Gas devono assicurare che le informazioni fornite siano sempre aggiornate anche laddove intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
La Commissione può rifiutare di convalidare la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas o sospendere la registrazione di un’impresa nei seguenti casi:

  1. se non sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573 in relazione all’impresa;
  2. se le informazioni o gli elementi di prova forniti dall’impresa o per suo conto sono inesatti o incompleti;
  3. se sono state fornite informazioni deliberatamente false.
La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono state fornite informazioni deliberatamente false o qualora un’impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti o a non aggiornarli.

(SN/am)




Riforma agevolazioni energivori dal 2024 : adempimenti delle green conditionalities e modalità di recupero delle agevolazioni

Informiamo le aziende interessate che, con delibera n. 378/2024/R/eel, l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia (Arera), ha definito le modalità di dichiarazione da parte delle imprese energivore della condizionalità green e le modalità per il recupero di agevolazioni percepite in caso di inadempienze.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della delibera.

Per l’anno di competenza 2024, la scelta di una delle tre condizionalità green (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024) viene effettuata sul portale della Csea in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il 2025. Se una impresa energivora nel 2024 non presenta la richiesta per il 2025, riceverà dalla Csea un apposito modulo per indicare la modalità scelta, da inviare compilato entro il 31.12.2024.
A partire dall’annualità di competenza 2025, la scelta della condizionalità green per l’annualità n viene effettuata sul portale della CSEA in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il medesimo anno n. La condizionalità scelta può poi essere modificata entro il 31 dicembre dell’annualità n di riferimento dell’agevolazione mediante rettifica della dichiarazione con apposito processo predisposto dalla Csea.
Se si sceglie la condizionalità green 1 (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024), l’impresa è tenuta ad effettuare investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno n di riferimento dell’agevolazione e poi completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro la fine del secondo anno successivo a quello dell’agevolazione (n+2).

  1. Se l’impresa non effettua nessun investimento entro l’anno n cui si riferisce l’agevolazione, la Csea procede alla revoca totale dell’agevolazione e all’esclusione dall’elenco energivori;
  2. Se l’impresa effettua solo una parte degli investimenti previsti entro il primo anno, incorre in una inadempienza parziale e Csea richiede un rimborso (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra la quota di un terzo degli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto
  3. Se l’impresa non completa gli investimenti entro la fine dell’anno n+2, deve corrispondere un rimborso alla Csea (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra gli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto, ridotto dell’eventuale quota versata ai sensi del punto precedente
Pagamenti dei rimborsi parziali o non effettuati entro 60 giorni comportano la perdita della qualifica di cliente energivoro e la restituzione di tutte le agevolazioni percepite.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)