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L’export frena il Pil “Con gli zero virgola siamo fermi al palo”

La Provincia del 3 settembre, il presidente di Unionmeccanica Lecco Luigi Sabadini commenta l’ultimo dato Istat sul Pil.




Regione Lombardia e Simest: seminario formativo sull’Africa

Mercoledì 11 settembre 2024 alle ore 10:30 prenderà il via la seconda linea delle attività promosse nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Simest lo scorso 25 gennaio.

Nello specifico verranno proposti 4 incontri formativi volti a presentare le opportunità di internazionalizzazione in alcune aree, nonché a promuovere la diffusione e l’utilizzo presso le imprese regionali degli strumenti di finanza agevolata, supporto all’export ed equity messi a disposizione e gestiti da SIMEST.
 
Il calendario, infatti, prevede:

  • 11 settembre h. 10:30 focus sull’Africa (ONLINE)
  • 16 ottobre h. 10:30 focus sull’Asia (ONLINE)
  • 13 novembre h. 11:00 presentazione strumento equity + b2b (IN PRESENZA)
  • 11 dicembre h. 11:00 presentazione dei finanziamenti agevolati con approfondimento specifico su uno o più finanziamenti + b2b (ONLINE)
Alleghiamo locandina per l’incontro dell’11 settembre e calendario generale.

(MP/am)




Iva e versamento soglia minima

Il DLgs. 108/2024, nella parte in cui introduce modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari, contiene alcune novità di interesse che attengono, fra l’altro, all’ambito IVA.

La prima riguarda i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni periodiche.

Si ricorda che il decreto “Adempimenti” (art. 9 del DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l’anno d’imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a 100 euro sia per i soggetti passivi “mensili” che per i soggetti passivi “trimestrali” (per obbligo o per opzione).

L’art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che, nel caso in cui l’importo dovuto non superi detta soglia, il versamento debba essere effettuato “insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

Il decreto correttivo appena pubblicato introduce una nuova disposizione, in base alla quale, indipendentemente dal mancato superamento del limite di 100 euro, l’imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Per quanto concerne i soggetti passivi “trimestrali per opzione”, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024 ha anticipato al 16 novembre – data che coincide con la scadenza ordinaria prevista per il terzo trimestre – il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99). La previgente formulazione della norma lasciava invece tempo fino al 16 dicembre.

Un’ulteriore novità contenuta nel DLgs. 108/2024 riguarda la disposizione, anch’essa introdotta dal decreto “Adempimenti”, in base alla quale è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. L’art. 2 comma 6 lett. c) del DLgs. 108/2024 elimina dall’art. 24 del DLgs. n. 1/2024 il riferimento alla trasmissione “dell’importo complessivo” dei corrispettivi.

La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto presentata nel corso dell’iter parlamentare, permette di evitare possibili dubbi applicativi dovuti alla circostanza che, allo stato attuale, nei registratori telematici è effettuata la memorizzazione dei singoli documenti commerciali, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri.

Passando, poi, ai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, essi non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo (art. 6 comma 6 del DLgs. 128/2015).

A questo proposito, il DLgs. n. 108/2024 prevede che l’esonero spetti a tali soggetti passivi anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2024) del DLgs. 221/2023, con il quale è stato potenziato il regime in esame.

(MF/ms) 




Rottamazione “Quater”: in estremis la proroga al 15 settembre

Il MEF, con comunicato n. 96 del 5 agosto 2024, annuncia finalmente la proroga del versamento della rata della rottamazione-quater.

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2024, all’art. 6, ha sancito ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024.

Scaduto il termine iniziale del 5 agosto, la proroga della scadenza della 5° rata della rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, avrà dunque effetto retroattivo. 

La proroga è stata inserita nel decreto del CPB – D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, che recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Ci sarà, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024.

Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
 

Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 gg di tolleranza)
 
 
Contribuenti “ordinari”
1°, 2° e 3° rata  15 marzo
4° rata  31 maggio 
5° rata  15 settembre 2024  (+ tolleranza  5 gg.)
6° rata  30 novembre
 
Contribuenti dei territori alluvionati
1° e 2° rata  15 marzo
3° rata  31 maggio
4° rata 31 agosto
5° rata  31 ottobre
 

Rimasta al 31 agosto la scadenza della 4° rata per i contribuenti dei territori alluvionati.
Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’ art. 1, c. 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola.  Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la 3° rata, la 4° come detto scaduta invece a fine agosto. 

(MF/ms)
 




Credito imposta sponsorizzazioni sportive

L’art. 4 del DL 113/2024 (c.d. DL “omnibus”) estende il credito imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo DL) al 15 novembre 2024.

Si tratta del credito riconosciuto dall’art. 81 del DL 104/2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Tale misura, inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata poi prorogata per gli investimenti 2021 (art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del DL 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1 comma 615 della L. 197/2022) e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del DL 75/2023).

La nuova disposizione stabilisce ora che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al 15 novembre 2024.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi.

Viene altresì disposto che le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono comunque esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398.

Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

Istanza da presentare al Dipartimento per lo Sport

Quanto alla fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196.

Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei regolamenti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Istat luglio 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1 % (variazione annuale) e a + 6,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 5,175 %.
 
(MP/ms)



Cambiavalute luglio 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2024 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,7149
Peso Argentino 999,2777
Dollaro Australiano 1,6257
Real Brasiliano 6,0053
Dollaro Canadese 1,4868
Corona Ceca 25,2987
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,875
Corona Danese 7,4606
Yen Giapponese 171,1709
Rupia Indiana 90,6557
Corona Norvegese 11,716
Dollaro Neozelandese 1,7985
Zloty Polacco 4,2817
Sterlina Gran Bretagna 0,84332
Nuovo Leu Rumeno 4,973
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0844
Rand (Sud Africa) 19,795
Corona Svedese 11,5324
Franco Svizzero 0,9676
Dinaro Tunisino 3,3747
Hryvnia Ucraina 44,4649
Forint Ungherese 392,8361
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Manifattura, segnali di cauta ripresa

La Provincia del 3 settembre 2024, parla Emanuele Mortarotti della nostra azienda associata Dispotech. 




“Transizione 5.0”: pubblicato il decreto con le regole operative

Il tanto atteso Decreto Ministeriale sugli incentivi 5.0 è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad agosto (Decreto Mimit 24 luglio 2024 pubblicato il 16 agosto 2024).
Avevamo dato diverse anticipazioni con l’incontro in sede Confapi Lecco del 7 giugno 2024 e con il webinar Confapi nazionale del 27 giugno 2024.

La prenotazione del credito di imposta può essere fatta attraverso il sistema telematico del GSE che è operativo dal 7 agosto 2024. Prende quindi finalmente il via la possibilità di accedere al credito d’imposta per i beni materiali e immateriali 5.0, ovvero capaci di assicurare un risparmio energetico, nelle due forme: “di stabilimento” o “di singolo processo produttivo”.
Il credito d’imposta arriva fino al 45% per investimenti di taglia piccola (2,5 mln di €) che garantiscono alti risparmi energetici (oltre il 10%), si riduce per investimenti maggiori con riduzioni di consumo più modeste. Si tratta di risorse che arrivano dal PNRR e coprono anche investimenti in impianti per la produzione di energia rinnovabile (come il fotovoltaico) e attività di formazione sul tema energetico.
E’ una misura che si affianca a industria 4.0 che comunque si prolunga fino al 2025. Gli investimenti 4.0 che riescono a garantire le prestazioni 5.0 beneficiano di un credito d’imposta maggiore. Viceversa, qualora l’investimento non riesca a garantire il risparmio energetico di questa nuova misura, si può sempre contare sul credito d’imposta 4.0 (compreso tra il 5% e il 20%).

Si allega la scheda informativa di Confapi che contiene tutti i dettagli sui requisiti per l’accesso al beneficio e le regole applicabili. Inoltre si segnalano i due siti istituzionali di riferimento:

Sito ministeriale con le regole operative cliaccare qui

Sito del GSE con tutti gli altri documenti utili cliccare qui 

API Servizi è pronta ad assistere le imprese per questo bando, con le modalità che vi saranno indicate scrivendo a Manuela Sacchi manuela.sacchi@confapi.lecco.it e in copia conoscenza a Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Formazione “RE FIL ECO2” sperimentazione gratuita degli strumenti di misura della sostenibilità

Sta per iniziare il 10 settembre 2024 il primo appuntamento formativo del percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete lariana per la sostenibilità, di cui avevamo dato comunicazione in luglio, circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024.
Il programma di RE FIL ECO2 comprende l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera. Si svolge in varie fasi e richiede anche un lavoro di gruppo.

Dettagli per iscriversi alle 4 mezze giornate di settembre e ottobre (fase 1) alla pagina dedicata del sito camerale

In seguito (fase 2 e 3) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.

Se volete avere più informazioni e valutare con attenzione questa opportunità potete chiamare (0341.282822) o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)