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OPERAIO GENERICO/AUTISTA

Officina meccanica del meratese ricerca un “operaio generico autista” da inserire nel proprio organico.

Si ricerca persona precisa e affidabile per gestione ripresa e consegna materiale.

Richiesta di patente B.

Sede di Lavoro: Verderio (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato.

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2025

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 48/2024/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea dal 1° ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2023 con riferimento all’energivorità del 2025);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
 
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per gli anni 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Webinar “Cantiere patente a punti”: slide e materiale utile

Venerdì 27 settembre scorso abbiamo organizzato il webinar “Regolamento attuativo Patente a crediti sicurezza cantieri” tenuto dalla docente Giuditta Esposito. 

Cliccando qui è possibile vedere la registrazione del seminario online.

In allegato scaricabili l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva

(SB/am)




GDPR: corsi gratuiti per supportare le PMI in materia di privacy

Il Garante della Privacy, nell’ambito del progetto europeo ARC II, offre alle PMI un’occasione di formazione gratuita guidandole nell’adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Con tale obiettivo, è stato rilasciato un nuovo tool virtuale gratuito – Olivia (“general data protection regulation on Virtual Assistant”), uno strumento di conoscenza per i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali in ambito pubblico e privato, attraverso lezioni testuali, seminari in video e questionari per verificare le competenze acquisite.

La piattaforma presenta, infatti, una serie di moduli di apprendimento, che vanno dalle nozioni di base sul GDPR ai principi e alle basi giuridiche del trattamento dei dati, fino alle condizioni per l’utilizzo dei cookie o dei sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Inoltre, il tool, elaborando risposte ai questionari messi a disposizione, consente alle aziende di verificare la conformità alla disciplina sulla privacy.

Particolare utilità rivestono anche i modelli di documentazione proposti sulla valutazione d’impatto sulla protezione dati (Dpia) e di valutazione del legittimo interesse, che rappresenta la base giuridica più complessa su cui fondare un trattamento, dal momento che richiede di dimostrare la prevalenza degli interessi dell’organizzazione sui diritti degli interessati.

Olivia è completamente gratuito e disponibile in italiano e in inglese. 

Per registrarsi e accedere ai corsi si rimanda al seguente LINK

(TM/tm)




Testo unico della sicurezza: aggiornamento settembre 2024

Per consultare o scaricare il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposito link sul sito dell’ispettorato del lavoro.

Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell’ultimo anno:

  • Cartella sanitaria e di rischio
  • Luoghi confinati
  • Reati a condotta esaurita
  • Conduzione generatori di vapore
  • Antincendio
  • Patente a punti nei cantieri
Il testo in questa forma si consulta agevolmente perché contiene link, riferimenti interni incrociati e collegamenti automatici agli altri articoli di volta in volta citati nel testo.

(SN/am)
 




Concetti chiave della sicurezza: addestramento

Il D.lgs. 81/2008 si occupa di addestramento all’interno dell’art.37 del Testo Unico. L’articolo è dedicato in generale alla formazione obbligatoria ma poi si concentra in particolare sull’addestramento ai commi 4 e 5. 

L’addestramento differisce dalla formazione in quanto tale perchè viene effettuato “a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI”.
Innanzitutto si riportano le occasioni più classiche in cui normalmente occorre una formazione adeguata, che in molti casi va completata con l’addestramento:

  • alla costituzione del rapporto di lavoro
  • in caso di trasferimenti o cambiamenti di mansione
  • qualora si introducano nuove attrezzature, o nuove tecnologie, o nuove sostanze.
L’addestramento va effettuato sul luogo di lavoro da persona esperta e consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata delle procedure di lavoro che riguardino attività pericolose (lavori in quota o in ambienti confinati), a tutela della incolumità delle persone.

La persona esperta può essere il preposto, un collega più esperto, il tecnico installatore o formatore della ditta produttrice, che conosca bene macchine, attrezzature, dispositivi e procedure, e tutti i rischi connessi al loro utilizzo, nonché le relative norme di riferimento.

Detto questo si sottolinea che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Questo significa che occorre registrare l’attività in modo che sia rintracciabile a posteriori e che venga presa nella giusta considerazione da tutte le figure coinvolte (colui che eroga l’addestramento e colui che lo riceve).

L’obbligo di eseguire e poi tracciare questa attività è in capo al datore di lavoro.

Tra le altre cose si ricorda che l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria è un obbligo indicato esplicitamente all’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/2008.

Inoltre,  si ricorda che il Piano mirato macchine di ATS Brianza riporta tra gli allegati un format per documentare in modo guidato l’addestramento per l’uso di nuovi impianti e comprende anche il riferimento ad eventuali DPI da utilizzare (allegato Q – rev.2).

Confapi può assistervi nel modificare o aggiornare le modalità per adempiere a queste norme. Potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it e chiedere supporto per le modalità più efficaci.

(SB\sn)




Transizione Digitale 2024: bando di Regione Lombardia, scadenza 12 novembre 2024

La misura sostiene il processo di trasformazione digitale delle imprese lombarde, incluse le realtà del terzo settore, investendo sulle nuove tecnologie come fattore di produttività e resilienza.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso ed erogato fino al 50% delle spese ammissibili. L’agevolazione massima concedibile non potrà superare l’importo di 100.000 euro. Tutti gli altri dettagli del bando sono consultabili sull’apposita pagina web regionale.

La trasformazione digitale non è da intendersi solo come digitalizzazione dei processi ma anche come un percorso di cultura e consapevolezza verso un obiettivo di lungo termine. Una buona “maturità digitale” permette alle imprese di crescere e rimanere competitive sia in Italia che all’estero.
Le domande di adesione vanno presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma dedicata, che è aperta dal 3 settembre 2024 e fino alle ore 16.00 del 12 novembre 2024. Tutte le domande vengono ricevute e valutate per verificare i requisiti.
L’associazione, tramite Apitech, il proprio Digital Innovation Hub, può fornire supporto per l’assessement iniziale e per la presentazione della domanda in piattaforma. Se siete interessati potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it
 

(SN/am)




Il rapporto con le banche si è deteriorato

Il Giornale di Lecco del 30 settembre 2024, parla il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza. 




In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l’apposito modello (c.d. modello “LIPE”), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell’imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72).
Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la generalità dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; cfr. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno” (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge “interno” (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un’interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l’acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell’esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Istat agosto 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,1 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 4,575 %.
 

(MP/ms)