1

Incontro dedicato alle aziende sull’opportunità di inserimento di persone con disabilità

Mercoledì 25 settembre 2024, dalle ore 17 alle 19 (Officina Badoni corso Matteotti 7 a Lecco), la rete cooperativa locale presenta le diverse opportunità attive e già sperimentate sul territorio, raccogliendo stimoli e bisogni degli imprenditori per poter rispondere in maniera sempre più efficace e personalizzata alle esigenze aziendali e a quelle del lavoratore svantaggiato.

 

Verranno affrontati questi temi:

1. La convenzione ex art. 14 e la possibilità di ottemperare alla legge 68/99 in materia di collocamento delle persone con disabilità grazie alla collaborazione attiva con le cooperative di tipo B

  • assunzione del lavoratore da parte della cooperativa;
  • affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa in numerosi e variegati set;
2. Strumenti per l’inserimento lavorativo
  • creazione di isole formative interne o esterne all’azienda;
  • consulenza personalizzata e sgravio documentale;
  • connessione con il welfare aziendale
     
La partecipazione all’evento è libera previa iscrizione cliccando qui.

 

In allegato la locandina dell’evento. 

(AM/am)




Giornata “Bike to work” venerdì 20 settembre 2024

Come occasione di promozione della salute per i lavoratori di tutte le aziende e in particolare a quelle iscritte ai programmi WHP si segnala l’occasione del 20 settembre, che, come ogni anno, è la data fissata a livello europeo come Bike to work day.

Coerentemente con la buona pratica WHP punto 2.2: Promozione e/o adesione a offerte incentivanti (esempio “bike to work” promosso da FIAB) la giornata rappresenta un’occasione per promuovere l’uso della bicicletta per gli spostamenti in ambito urbano, dando impulso alla mobilità sostenibile.
Praticare il bike to work, oltre a far scoprire i benefici fisici, psicologici ed economici derivanti dall’uso della bicicletta, all’interno delle aziende incentiva lo spirito di appartenenza ed è un ottimo esperimento di team building.

Al link sulla pagina web di FIAB si trovano materiali audio e grafici per promuovere l’iniziativa a livello locale.

(SN/am)




Break formativi in tema sicurezza e corsi sulla sostenibilità: risorse da Opnm per coprire i costi proroga al 31 dicembre 2024

Il comitato esecutivo di EBM ha deliberato la proroga dalla scadenza originaria del 31 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024 per presentare domanda per i due Bandi O.P.N.M. attivi per l’erogazione di contributi per
  • l’organizzazione di break formativi 
  • per l’attività formativa in tema di sostenibilità.
Avevamo dato notizia di queste due opportunità già a fine 2023, rispettivamente con la circolare Confapi n.592 del 23/11/2023 e con la circolare n. 580 del 16/11/2023.

Il bando in tema di sicurezza punta a favorire la massima diffusione dei Break Formativi, senza valenza di aggiornamento ex D.lgs. 81/2008, quale efficace strumento di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione di attività di prevenzione.
Il bando sulla sostenibilità vuole rendere più fluida la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Aziende che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il testo completo dei due Bandi con tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti, la documentazione necessaria è disponibile in fondo alla pagina dedicata a OPNM del sito EBM.

Le domande devono essere presentate dall’Azienda o dal Consulente associato, tramite l’Area Riservata EBM, accedendo alla sezione Bandi > Bandi O.P.N.M. > Presenta Nuova Domanda e selezionando la tipologia di Bando al primo step della compilazione.
Confapi può consigliarvi e supportarvi nella richiesta di queste risorse, che vengono concesse a rimborso delle spese sostenute. Sono disponibili 300 € per ogni singolo break formativo (fino a 3 break) e fino a 500 € per corsi e attività formative in tema ESG e sostenibilità.

(SN/am)




“Il ruolo dell’Intelligenza artificiale nelle imprese manifatturiere”

Si segnala l’evento organizzato dalla Camera di commercio Como Lecco, Punto Impresa Digitale: giovedì 19 settembre 2024 ore 11 presso il politecnico di Milano, sede di Lecco.

Nel contesto del percorso “Connessioni: non solo tecnologia”, si avvicina l’evento dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel manifatturiero: macchine in grado di svolgere compiti complessi con maggiore velocità e minori margini di errore, algoritmi per il monitoraggio in tempo reale delle linee di produzione, per la manutenzione predittiva delle macchine e per l’ottimizzazione della catena di approvvigionamento. Un patrimonio di dati che, opportunamente analizzati, consentono di identificare e correggere rapidamente eventuali anomalie, aumentando la produttività e riducendo i costi. Una vera rivoluzione per le imprese, che necessita però di un approccio etico e regolamentato, perché se ne possano massimizzare i benefici.

Tutti i dettagli per partecipare si trovano sulla pagina web camerale dedicata.

(SN/am)




Novità da ISPRA sulla caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti (HP14)

Si segnala che l’Italia, tramite ISPRA, ha elaborato e reso disponibile la nuova procedura sperimentale per l’assegnazione della HP14 ai rifiuti.

Il metodo convenzionale finora applicato fa riferimento alle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico secondo il Regolamento CLP, mentre la determinazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti si effettua sulla base dei criteri e dei valori limite previsti dall’allegato III alla Direttiva 2008/98/CE. L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 può essere determinata anche tramite l’esecuzione di prove sperimentali (secondo i metodi del Reg. 2008/440/CE, oppure sulla base di “altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale” ottavo considerando Reg. UE 2017/997). In questo caso, i risultati delle prove ecotossicologiche prevalgono rispetto alla valutazione effettuata con il metodo convenzionale.

La nuova procedura sperimentale per l’attribuzione del pericolo HP14 (pericoloso per l’ambiente), permette di superare il classico approccio tabellare chimico e/o ecotossicologico, introducendo un metodo di integrazione ponderata che, tramite indici sintetici chimici ed ecotossicologici, consente di valutare in maniera più realistica il pericolo ambientale complessivo di un rifiuto.

Tutti i dettagli alla pagina web dedicata di ISPRA.

(SN/am)




Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Si segnala l’entrata in vigore dal 2 agosto 2024 del decreto “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche” (in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 – GU del 18 luglio 2024 – Dlgs n.103 del 12 luglio 2024).
Il provvedimento intende razionalizzare i controlli sulle attività economiche evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Comprende i temi 1) sicurezza sul lavoro e 2) violazioni in materia ambientale.
Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno, salvi alcuni casi indicati nella norma.

Il “Report di rischio basso” è inserito nel fascicolo elettronico dell’impresa.

Tutti i dettagli sul sito di ecocamere cliccando qui 

(SN/am)




La nuova informativa sulla sostenibilità diventa obbligo di legge

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 è stato pubblicato il DLgs. 125/2024 che recepisce la direttiva Ue 2022/2464, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che definisce, tra gli altri aspetti, il quadro di riferimento relativo all’entrata in vigore della predisposizione dell’informativa sulla sostenibilità, da riportare nella Relazione sulla gestione.

La norma conferma gli obblighi a partire dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.

A partire dal 1° gennaio 2025 sarà invece il turno delle grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate. Recependo gli incrementi nei limiti previsti a dicembre 2023 dall’Unione europea, sono definite grandi imprese le entità che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, superano due dei seguenti limiti:

  • totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. 
gruppi di grandi imprese sono invece i gruppi composti da una società madre e società figlie che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato e che superano i limiti sopra riportati. Così come per la redazione del bilancio consolidato è stabilito coerentemente che la verifica al superamento dei limiti possa essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, aumentando del 20% i sopra citati limiti (e quindi 30 milioni di euro di totale attivo e 60 milioni di euro di fatturato).
Nell’ambito dei gruppi non quotati sono previste anche esenzioni rilevanti. Ad esempio, un’impresa di grande dimensione può non fornire l’informativa di sostenibilità se la stessa viene riportata nell’ambito del bilancio consolidato della società madre. Attualmente, in molti casi, la società figlia redige il bilancio di sostenibilità in via facoltativa mentre la società madre non redige il bilancio di sostenibilità. Con l’obbligatorietà, si rovescia il punto di vista: la società madre sarà obbligata a riportare nella relazione sulla gestione l’informativa sulla sostenibilità mentre la società figlia avrà la facoltà di redigerla.
Le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati saranno invece obbligate a partire dal 1° gennaio 2026 e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive.
Le piccole e medie imprese sono definite come le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
  • totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25.000.000 di euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 900.000 euro e inferiore a 50.000.000 di euro;
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
Nelle PMI è stato specificato il limite minimo di 11 dipendenti non previsto inizialmente. Si conferma, per le PMI quotate, la possibilità di non applicare tale norma per due anni (ovvero fino all’esercizio finanziario 2028), con l’obbligo però di spiegare le motivazioni per le quali si è deciso di avvalersi di tale opzione. Infine, l’ultimo step parte dal 1° gennaio 2028 per imprese di Paesi terzi.
Il revisore della sostenibilità può essere diverso da quello del bilancio
Una parte cospicua del decreto in esame è dedicata alle modifiche proposte al DLgs. 39/2010, prevedendo, innanzitutto, come il “revisore della sostenibilità” possa essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio o, alternativamente, un revisore diverso. Ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è necessario sottoporsi a un tirocinio di almeno 8 mesi, collaborando allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità. In tali casi l’esame di abilitazione del revisore legale ha per oggetto anche materie in tema di sostenibilità.
Inoltre, i revisori abilitati dovranno acquisire ogni anno almeno 25 crediti formativi, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità. Si sottolinea, peraltro, come le disposizioni transitorie prevedano che gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 siano considerati abilitati e possano rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità (senza obbligo di tirocinio e di esame), purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano apposita domanda di abilitazione.
Il recepimento della direttiva modifica, infine, il codice civile con riferimento ai limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le società in forma abbreviata e per le micro-imprese.
 

(MF/am)




Transizione 5.0: mantenimento dei requisiti per 5 anni

Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta transizione 5.0 viene meno se i beni vengono ceduti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione, ma anche se nello stesso periodo non viene mantenuto il risparmio energetico ottenuto. L’art. 21 del DM 24 luglio 2024 disciplina specifiche ipotesi di decadenza per il credito d’imposta transizione 5.0.

Viene anzitutto previsto che l’impresa decada totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito (ovvero l’importo prenotato è ridotto in tutto o in parte) se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono alternativamente:

  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il progetto di investimento sia completato nel 2024, i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2029.
Ai fini dell’agevolazione in esame è quindi previsto un “periodo di sorveglianza” più lungo rispetto a quello relativo al credito investimenti 4.0 ex L. 178/2020 (due anni dall’interconnessione per i beni 4.0).
Il recapture opera anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
Se scatta la clausola di salvaguardia sopra descritta, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per espressa previsione normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Ai sensi dell’art. 21 del DM 24 luglio 2024, l’impresa decade totalmente o parzialmente dall’agevolazione anche nel caso in cui fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione non sia mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione.

Gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro un anno
Determina inoltre la decadenza anche la mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento.
Sono ulteriori cause di decadenza: l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; le false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura; la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta; l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH.
La norma dispone altresì che anche il mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento comporta la decadenza dall’agevolazione.

(MF/am)




Dicitura 5.0 in fattura a prova di controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 15 del DL 19/2024, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Sul punto, la circolare MIMIT-GSE n. 25877/2024 (§ 6), ha precisato che l’impresa beneficiaria è tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Pertanto, per quanto sopra, sarebbe necessario indicare non solo il riferimento normativo ma anche il codice identificativo rilasciato al momento della prenotazione del credito.
Si rileva, inoltre, che la norma in esame, a differenza di quella di cui all’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT.
In merito alla precedente agevolazione, con risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, era stato affermato che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Analogamente al credito ex L. 178/2020, anche ai fini del credito transizione 5.0 è prevista la redazione di una perizia tecnica asseverata per i beni 4.0.
Ai sensi dell’art. 16 del DM 24 luglio 2024, le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Tale perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti previsti dall’art. 15 del citato DM per le certificazioni “tecniche” relative al risparmio energetico, qualora siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
La perizia va comunque redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE.
Resta fermo che per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000
Novità rispetto al credito 4.0 è invece la certificazione contabile (presente invece per altre agevolazioni, quali il credito R&S).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono infatti risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Inoltre, in considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiare sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l’altro (art. 18 del DM 24 luglio 2024):
  • la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
  • il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
  • l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241.
Il rispetto di tali obblighi è oggetto di specifiche dichiarazioni nell’ambito delle comunicazioni da presentare per l’accesso all’agevolazione.
 

(MF/am)




“La sostenibilità nelle piccole imprese E’ ora di “fare il salto””

La Provincia del 12 settembre 2024, intervista a Silvia Negri responsabile per Confapi Lecco Sondrio del settore ambiente e sicurezza.