Patente a crediti nei cantieri: le indicazioni del decreto ministeriale attuativo
A partire dal prossimo 1° ottobre, imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili dovranno obbligatoriamente possedere una patente a crediti.
Questa nuova misura, introdotta per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre gli incidenti, assegna un punteggio a ciascun soggetto in base alla sua formazione, esperienza e capacità di rispettare le norme. Il numero di crediti può variare nel tempo in base al comportamento del lavoratore o dell’impresa: in caso di violazioni, i crediti vengono decurtati e, se il punteggio scende sotto una certa soglia, la patente viene sospesa, impedendo l’accesso ai cantieri.
Al fine di comprendere meglio le nuove disposizioni, proponiamo uno schema di sintesi:
COS’È
Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.
PER CHI
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali.
N.B.: Articolo 89 – D.Lgs.81/08
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
- cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X del suddetto decreto legislativo.
COME
La domanda, a partire dal 1° ottobre 2024, può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato, tramite il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro (accedendo con il proprio SPID).
Il rilascio della patente sarà digitale.
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.
COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE
• autocertificazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura
• dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dell’adempimento degli obblighi formativi
• possesso di DURC valido
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso di documento di valutazione dei rischi valido
• autocertificazione di essere in possesso della certificazione di regolarità fiscale
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di designazione del RSPP
In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PORTALE
- Dati identificativi del titolare della patente
- dati anagrafici del richiedente
- data di rilascio e numero
- punteggio al momento del rilascio
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
- eventuali sospensioni
- eventuali decurtazioni dei crediti
DOTAZIONE INIZIALE
30 crediti e:
- ulteriori 30 crediti massimo legati alla storicità dell’azienda
- ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione
SOSPENSIONE
MAX 12 mesi, adottata dall’ispettorato nazionale del lavoro.
- OBBLIGATORIA in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente
- POSSIBILE nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente
RECUPERO DEI CREDITI
Fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione.
La valutazione è in capo a una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.
A condizione che:
- sia effettivo lo svolgimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere
- Siano stati assolti eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Nel dettaglio, le indicazioni ufficiali del Ministero del Lavoro sono accessibili tramite LINK.
(SB\tm)