I 60 anni della Pvr “Punto di partenza per nuovi obiettivi”
La Provincia di mercoledì 31 luglio, servizio sulla nostra associata che festeggia il traguardo di fondazione.
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La Provincia di mercoledì 31 luglio, servizio sulla nostra associata che festeggia il traguardo di fondazione.
A tal fine, occorre innanzitutto fare riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici.
Con riguardo a ipotesi di questo genere, ossia in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, le specifiche (§ 2.7) indicano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.
A tali indicazioni di carattere generale segue poi una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.
In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, quest’ultimo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni o di tempo indeterminato.
Tali ultime indicazioni sono state inserite nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943), valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.
Con la pubblicazione delle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione” di inattività fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Questo, in effetti, era il quadro che emergeva dall’ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31 luglio 2023.
Peraltro, in tale occasione, il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, per gli esercenti, di gestire senza ulteriori aggravi burocratici la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura.
Sul punto non constano chiarimenti ufficiali successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come già rilevato in passato su Eutekne.info, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti.
In tal senso, è utile richiamare quanto indicato sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.
Cambio di stato possibile dal portale Fatture e corrispettivi
In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Cionondimeno, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile, considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.
Si ricorda, peraltro, che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.
Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.
(MF/ms)
In particolare, secondo quanto diffuso in una nota del Viceministro Leo, sulla scia di quanto richiesto dalle associazioni di categoria, oltre che dalle Commissioni parlamentari, viene introdotto un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente.
I criteri di calcolo del reddito concordato, individuati dal DLgs. 13/2024 e dai relativi decreti attuativi (DM 14 giugno 2024, per i soggetti ISA, e DM 15 luglio 2024, per i contribuenti in regime forfetario) non dovrebbero quindi cambiare; di conseguenza, i redditi concordati stimati per il 2024 e per il 2025 (per il solo 2024, in caso di contribuenti forfetari) saranno, nella maggior parte dei casi, superiori a quanto dichiarato relativamente al periodo di imposta 2023.
Tale circostanza aveva portato a dubitare dell’effettiva attrattività del nuovo istituto, soprattutto a fronte di aumenti di imponibile anche molto rilevanti; su spinta di Parlamento e addetti ai lavori il Governo è quindi corso ai ripari, mantenendo le modalità di determinazione del reddito ma introducendo la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva (più favorevole di quella ordinaria) applicabile alla differenza tra il reddito 2023 e quanto stimato per i periodi di imposta oggetto di concordato.
A tal fine, stando alle prime anticipazioni dovrebbe essere introdotto un sistema a tre aliquote, crescenti al diminuire del punteggio ISA risultante dal modello REDDITI 2024; in particolare, dovrebbe applicarsi una flat tax:
La versione originaria del DLgs. correttivo aveva introdotto una particolare modalità di calcolo degli acconti per il 2024, applicabile in caso di adesione al concordato preventivo biennale, costruita in modo da attenuare l’impatto del nuovo istituto; la disciplina potrebbe tuttavia essere di nuovo modificata, tenuto conto del fatto che i soggetti che aderiranno al concordato potranno applicare al reddito incrementale la ben più favorevole tassazione sostitutiva sopra descritta.
Gli interrogativi potranno essere sciolti quando il decreto correttivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale; si ricorda che tale intervento normativo modica anche ulteriori aspetti legati al concordato preventivo biennale, introducendo, ad esempio:
Con l’entrata in vigore del DLgs. correttivo il quadro normativo relativo al concordato preventivo biennale dovrebbe assestarsi, in vista del termine ultimo per aderire al nuovo istituto, che quest’anno coincide con il termine di presentazione del modello REDDITI 2024; i contribuenti avranno quindi tempo fino al 31 ottobre per calcolare e visualizzare i redditi proposti, in modo da valutare la convenienza di un’eventuale adesione.
(MF/ms)
(RP/rp)
Le aziende del territorio sono alla finestra. Il periodo è di grande incertezza e instabilità con uno scenario internazionale che pone molte incognite sul futuro, pesa sulla domanda e si fa sentire sensibilmente sui costi delle materie prime. Unico dato confortante i segnali positivi degli ordini dal mercato interno.
Sono questi i concetti principali che emergono dal report dell’analisi congiunturale dedicata al secondo trimestre del 2024 a cui hanno partecipato un centinaio di aziende associate a Confapi Lecco Sondrio, lavoro realizzato dal Centro Studi di Confapi Lombardia.
Come sempre l’analisi congiunturale analizza l’andamento del lavoro delle imprese ponendo i fari su quattro aspetti determinanti: ordini, fatturato, mercati, occupazione.
Analizzando subito gli ordini si comprende lo scenario di grande squilibrio che regna tra le imprese del territorio: crescono per poco meno della metà degli intervistati (46 su 100), e per altri 30 l’indicatore resta stabile su base trimestrale; purtroppo 3 su 10 registrano addirittura una contrazione.
Nel 2024 il “fattore fatturato” risulta costante per le aziende, registrando una timida crescita delle vendite per 4 su 10, sostanzialmente in linea con la distribuzione delle frequenze di ordini e produzione. Anche in questo caso si segnalano contrazioni anche consistenti degli indicatori, 3 su 10.
L’occupazione resta stabile per circa 7 su 10, per solo 18 su 100 imprese il trimestre ha portato una crescita nel numero dei dipendenti. Il 13%, invece, registra una contrazione.
Il mercato intero per le imprese associate a Confapi Lecco Sondrio risulta essere il più vivace, resta diffusamente stabile ma esprime una dinamica nuova legata ad una spinta positiva (23 rispondenti su 100). Gli ordinativi sono in crescita per 3 su 10, con un aumento non diffuso ma comunque in miglioramento su tutti i mercati (soprattutto in EU). Deciso incremento, invece, di casi di contrazione della domanda extra EU.
Per quanto riguarda i costi della produzione ad inizio anno si rilevava una prima risalita dei costi dei materiali, in moderata crescita per 36 su 100. La situazione cambia nel secondo trimestre, con un ulteriore incremento: le frequenze di aumento divengono più acute, 15 su 100 segnalano aumenti importanti subiti nei prezzi dei fornitori di materiali.
“Attraversiamo un periodo difficile – commenta Enrico Vavassori presidente Confapi Lecco Sondrio – volumi e marginalità sono sensibilmente calati rispetto allo scorso anno e temo un autunno molto complicato. Dopo tre anni di buon lavoro ora sentiamo forte il rallentamento; inoltre, i costi sono aumentati esponenzialmente anche dei trasporti”.
In allegato il report completo.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
L’intensità di contribuzione può essere maggiorata, anche cumulando, del:
• 5% in caso di micro-impresa, come definita all’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
• 5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi).
Il contributo verrà erogato in “Regime de Minimis”.
Spese ammissibili
Costi legati alla partecipazione a una o al massimo due fiere con qualifica internazionale che si svolgono in Lombardia (fiere distinte o diverse edizioni della stessa fiera), inserite nel calendario fieristico regionale approvato da Regione Lombardia. Per ogni impresa richiedente può essere ammessa e finanziata una sola domanda. Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2026.
VOCI DI SPESA:
1.Costi per la partecipazione alla fiera: 440 € per metro quadro di superficie espositiva affittata, riconosciuti con metodologia forfettaria (Costo Unitario Standard fissato da bando);
2.Costi diretti per il personale: riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% della voce 1
3.Costi indiretti: riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci 1 e 2)
Istruttoria e valutazione
La valutazione delle domande avverrà in ordine cronologico in base alla presentazione della domanda, con istruttoria formale e tecnica. Saranno ammissibili solo le domande che raggiungeranno il punteggio minimo di 50/100 in base ai seguenti criteri:
· Qualità degli elementi progettuali;
• Chiarezza e raggiungibilità degli obiettivi previsti dal progetto;
• Qualità dell’analisi del contesto. Previste le seguenti premialità, che concorreranno al raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti:
• 5 punti alle imprese in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni di sostenibilità sociale:
− Rating di Legalità, almeno con il punteggio base di una stelletta
− Certificazioni di responsabilità sociale d’impresa secondo la norma SA 8000;
• 5 punti alle imprese con una componente femminile maggioritaria in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
• 5 punti ai progetti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti ambientali:
− possesso di certificazione ambientale, ad esempio sistemi di gestione ambientale o energetica (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ecc.);
− partecipazione a un evento che abbia conseguito la certificazione ISO 20121 – Gestione di eventi sostenibili.
Modalità di erogazione dell’agevolazione
Il bando adotta opzioni di rendicontazione semplificate: in sede di rendicontazione, l’impresa dovrà fornire esclusivamente un documento, rilasciato dal soggetto organizzatore della fiera – secondo il modello fornito da Regione Lombardia – al fine di attestare la quantità di metri quadri effettivamente acquistati e l’effettiva partecipazione alla fiera. Sarà possibile rendicontare in un’unica soluzione a saldo alla conclusione del progetto o in due tranche, soltanto per i progetti che prevedono la partecipazione dell’impresa a due fiere, a seguito di rendicontazione intermedia alla conclusione della prima fiera. L’erogazione intermedia è ammessa esclusivamente se:
In allegato l'elenco fiere ammesse al bando.
Per maggiori informazioni contattare l’Associazione: servizi@confapi.lecco.it, 0341.282822
(MP/am)
Lo strumento è destinato alle aziende che:
Sarà possibile presentare le richieste di finanziamento a partire dalle ore 09:00 del 25 luglio 2024, direttamente dal sito ufficiale di Simest.
In allegato le slides relative alla misura.
(MP/am)
Pubblicata la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, in tema di Nuova Sabatini.
Si ricorda che l’evoluzione normativa a oggi prevede:
Evoluzione normativa | |
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Rif. normativo | Descrizione |
art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 |
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D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 |
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D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno, n 58 |
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art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 |
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Decreto del MISE, di concerto con il MEF, 22 aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022 |
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circolare della Direzione Generale MIMIT 6 dicembre 2022, n. 410823 |
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Decreto 19 gennaio 2024, n. 43 del MIMIT, di concerto con il MEF, pubblicato nella G.U. n. 80, del 5 aprile 2024 |
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Ora la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 integra e modifica la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.
La circolare definisce, in particolare:
Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
(MF/ms)