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I 60 anni della Pvr “Punto di partenza per nuovi obiettivi”

La Provincia di mercoledì 31 luglio, servizio sulla nostra associata che festeggia il traguardo di fondazione. 




Energy Release imprese energivore: il Decreto che disciplina il meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili

Informiamo le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è stato pubblicato il Decreto 23 luglio 2024 n. 268, riportato in allegato, che disciplina un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore (cosiddetta “Energy release”), attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione.
 
Il decreto stabilisce a favore delle imprese energivore un meccanismo di cessione anticipata da parte del GSE di energia elettrica (e delle relative garanzie di origine GO) a un prezzo predefinito, al momento non noto.
Le imprese energivore sono individuate tra i soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito dalla Csea, alla data di pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’energia (che deve avvenire entro il 9 ottobre 2024).
La messa a disposizione dell’energia elettrica (e delle relative GO) avviene mediante contratti per differenza a due vie a fronte dell’impegno da parte dell’impresa energivora a realizzare entro 40 mesi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaica, eolica o idroelettrica) e a restituire l’energia anticipata (e il controvalore delle relative GO) ad un prezzo pari a quello di anticipazione per un periodo pari a 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti.
Il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui utilizzati ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.
La nuova capacità da fonti rinnovabili dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti o rifacimento di strutture esistenti che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 KW.
Ogni impianto dovrà avere una potenza pari almeno al doppio di quella oggetto di restituzione e comunque non inferiore a 200 kW per ogni impianto.
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n. 268/2024 (entro il 24 settembre 2024), il Ministero approverà le regole operative per l’accesso al meccanismo. Entro i successivi 15 giorni (entro il 9 ottobre 2024) il GSE pubblicherà il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità alle imprese energivore interessate.
Il bando conterrà:
  • Il quantitativo di energia (e relative GO) che il GSE metterà a disposizione;
  • Il prezzo di cessione, a cui verrà ceduta l’energia per un periodo di 3 anni;
  • I criteri per la determinazione della nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili che dovrà essere realizzata dalle imprese energivore che vorranno accedere al meccanismo, anche per il tramite di un “soggetto terzo” con cui l’impresa energivora abbia stipulato contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  • gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione;
  • l’entità delle garanzie che l’impresa energivora dovrà rilasciare ai fini della sottoscrizione dei contratti di anticipazione e di restituzione. A tal proposito, il Decreto prevede contributi nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, fino a un massimale di 300.000 € a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il rilascio delle garanzie.
 
Entro 60 giorni dalla data di apertura del bando (entro il 9 dicembre 2024) le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE. La procedura permetterà anche di indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale le imprese potranno rinunciare all’assegnazione senza escussione delle garanzie rilasciate.
 
Il contratto di anticipazione conterrà:
  • l’obbligo dell’impresa energivora di realizzare (o far realizzare da un soggetto terzo) nuova capacità di produzione elettrica da rinnovabili assicurandone l’entrata in esercizio entro i 40 mesi successivi;
  • le modalità di funzionamento del contratto per differenza a due vie: il GSE calcolerà per 3 anni, sul volume di energia assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia sul mercato; se la differenza è negativa, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è positiva, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE;
  • l’obbligo di sottoscrizione entro 40 mesi del contratto di restituzione;
  • il divieto di cessione del contratto ad altri soggetti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di recedere dal contratto a partire dal primo giorno del mese successivo a fronte della restituzione dei benefici fin lì goduti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di ridurre l’energia oggetto di anticipazione.
 
Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, l’impresa energivora è obbligata a sottoscrivere il contratto di restituzione (un contratto per ogni impianto a fonti rinnovabili realizzato), che conterrà:
  • la potenza oggetto del contratto di restituzione;
  • la definizione del prezzo di restituzione, che sarà pari al prezzo di cessione senza rivalutazione per l’inflazione;
  • la regolazione economica del contratto per differenza a due vie sull’energia oggetto di restituzione: il GSE calcolerà per 20 anni l’importo pari al prodotto tra l’energia prodotta e autoconsumata dal cliente energivoro e la differenza tra il prezzo del mercato e il prezzo di restituzione; se la differenza è positiva, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è negativa, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.
 

(RP/rp)
 




Concordato preventivo biennale: le novità che lo rendono più attrattivo

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio ha approvato in via definitiva il primo DLgs. correttivo della riforma fiscale, che introdurrà diverse e rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024; il testo del decreto, rispetto alla versione approvata in via preliminare il 20 giugno scorso, presenta alcune novità, scaturite dai pareri espressi nelle scorse settimane dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

In particolare, secondo quanto diffuso in una nota del Viceministro Leo, sulla scia di quanto richiesto dalle associazioni di categoria, oltre che dalle Commissioni parlamentari, viene introdotto un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente.

I criteri di calcolo del reddito concordato, individuati dal DLgs. 13/2024 e dai relativi decreti attuativi (DM 14 giugno 2024, per i soggetti ISA, e DM 15 luglio 2024, per i contribuenti in regime forfetario) non dovrebbero quindi cambiare; di conseguenza, i redditi concordati stimati per il 2024 e per il 2025 (per il solo 2024, in caso di contribuenti forfetari) saranno, nella maggior parte dei casi, superiori a quanto dichiarato relativamente al periodo di imposta 2023.

Tale circostanza aveva portato a dubitare dell’effettiva attrattività del nuovo istituto, soprattutto a fronte di aumenti di imponibile anche molto rilevanti; su spinta di Parlamento e addetti ai lavori il Governo è quindi corso ai ripari, mantenendo le modalità di determinazione del reddito ma introducendo la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva (più favorevole di quella ordinaria) applicabile alla differenza tra il reddito 2023 e quanto stimato per i periodi di imposta oggetto di concordato.

A tal fine, stando alle prime anticipazioni dovrebbe essere introdotto un sistema a tre aliquote, crescenti al diminuire del punteggio ISA risultante dal modello REDDITI 2024; in particolare, dovrebbe applicarsi una flat tax:

  • con aliquota al 10%, per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10;
  • con aliquota al 12%, per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7;
  • con aliquota al 15%, per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore.
Il nuovo sistema di determinazione delle imposte da versare in caso di adesione al concordato preventivo biennale ha quindi l’effetto di diminuire il carico tributario rispetto a quanto previsto dalla versione originaria del nuovo istituto, graduandone l’impatto in base al punteggio ISA; si tenga infatti presente che i contribuenti considerati fiscalmente poco affidabili:
  • determineranno redditi concordati sensibilmente più elevati rispetto al 2023, per effetto di quanto previsto dalla metodologia di calcolo di cui al DM 14 giugno 2024;
  • applicheranno sul maggior reddito l’aliquota di imposta sostitutiva più elevata.
Se per i soggetti ISA la strada sembra essere delineata, non è al momento chiaro se verrà introdotto un meccanismo analogo per i contribuenti in regime forfetario, che non hanno un punteggio ISA a cui fare riferimento; l’introduzione delle sopra descritte flat tax incrementali potrebbe inoltre avere effetti anche sul calcolo degli acconti d’imposta da versare entro il prossimo 2 dicembre.

La versione originaria del DLgs. correttivo aveva introdotto una particolare modalità di calcolo degli acconti per il 2024, applicabile in caso di adesione al concordato preventivo biennale, costruita in modo da attenuare l’impatto del nuovo istituto; la disciplina potrebbe tuttavia essere di nuovo modificata, tenuto conto del fatto che i soggetti che aderiranno al concordato potranno applicare al reddito incrementale la ben più favorevole tassazione sostitutiva sopra descritta.

Gli interrogativi potranno essere sciolti quando il decreto correttivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale; si ricorda che tale intervento normativo modica anche ulteriori aspetti legati al concordato preventivo biennale, introducendo, ad esempio:

  • nuove cause di esclusione e decadenza;
  • nuovi componenti da non considerare ai fini della determinazione del reddito concordato.
Adesione entro il 31 ottobre

Con l’entrata in vigore del DLgs. correttivo il quadro normativo relativo al concordato preventivo biennale dovrebbe assestarsi, in vista del termine ultimo per aderire al nuovo istituto, che quest’anno coincide con il termine di presentazione del modello REDDITI 2024; i contribuenti avranno quindi tempo fino al 31 ottobre per calcolare e visualizzare i redditi proposti, in modo da valutare la convenienza di un’eventuale adesione.

(MF/ms)




Registratori di cassa: regole per la chiusura estiva

Poiché molti esercenti collocano la chiusura estiva dell’attività nel mese di agosto, può porsi in questo periodo dell’anno il problema di gestire la prolungata inattività dei registratori di cassa.

A tal fine, occorre innanzitutto fare riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici.

Con riguardo a ipotesi di questo genere, ossia in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, le specifiche (§ 2.7) indicano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.

A tali indicazioni di carattere generale segue poi una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.

In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, quest’ultimo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni o di tempo indeterminato.

Tali ultime indicazioni sono state inserite nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943), valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.

Con la pubblicazione delle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione” di inattività fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.

Questo, in effetti, era il quadro che emergeva dall’ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31 luglio 2023.

Peraltro, in tale occasione, il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, per gli esercenti, di gestire senza ulteriori aggravi burocratici la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura.

Sul punto non constano chiarimenti ufficiali successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come già rilevato in passato su Eutekne.info, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti.

In tal senso, è utile richiamare quanto indicato sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.

Cambio di stato possibile dal portale Fatture e corrispettivi

In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi. 

Cionondimeno, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile, considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.

Si ricorda, peraltro, che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.

Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.

(MF/ms)