I 60 anni della Pvr “Punto di partenza per nuovi obiettivi”
La Provincia di mercoledì 31 luglio, servizio sulla nostra associata che festeggia il traguardo di fondazione.
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La Provincia di mercoledì 31 luglio, servizio sulla nostra associata che festeggia il traguardo di fondazione.
(RP/rp)
In particolare, secondo quanto diffuso in una nota del Viceministro Leo, sulla scia di quanto richiesto dalle associazioni di categoria, oltre che dalle Commissioni parlamentari, viene introdotto un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente.
I criteri di calcolo del reddito concordato, individuati dal DLgs. 13/2024 e dai relativi decreti attuativi (DM 14 giugno 2024, per i soggetti ISA, e DM 15 luglio 2024, per i contribuenti in regime forfetario) non dovrebbero quindi cambiare; di conseguenza, i redditi concordati stimati per il 2024 e per il 2025 (per il solo 2024, in caso di contribuenti forfetari) saranno, nella maggior parte dei casi, superiori a quanto dichiarato relativamente al periodo di imposta 2023.
Tale circostanza aveva portato a dubitare dell’effettiva attrattività del nuovo istituto, soprattutto a fronte di aumenti di imponibile anche molto rilevanti; su spinta di Parlamento e addetti ai lavori il Governo è quindi corso ai ripari, mantenendo le modalità di determinazione del reddito ma introducendo la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva (più favorevole di quella ordinaria) applicabile alla differenza tra il reddito 2023 e quanto stimato per i periodi di imposta oggetto di concordato.
A tal fine, stando alle prime anticipazioni dovrebbe essere introdotto un sistema a tre aliquote, crescenti al diminuire del punteggio ISA risultante dal modello REDDITI 2024; in particolare, dovrebbe applicarsi una flat tax:
La versione originaria del DLgs. correttivo aveva introdotto una particolare modalità di calcolo degli acconti per il 2024, applicabile in caso di adesione al concordato preventivo biennale, costruita in modo da attenuare l’impatto del nuovo istituto; la disciplina potrebbe tuttavia essere di nuovo modificata, tenuto conto del fatto che i soggetti che aderiranno al concordato potranno applicare al reddito incrementale la ben più favorevole tassazione sostitutiva sopra descritta.
Gli interrogativi potranno essere sciolti quando il decreto correttivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale; si ricorda che tale intervento normativo modica anche ulteriori aspetti legati al concordato preventivo biennale, introducendo, ad esempio:
Con l’entrata in vigore del DLgs. correttivo il quadro normativo relativo al concordato preventivo biennale dovrebbe assestarsi, in vista del termine ultimo per aderire al nuovo istituto, che quest’anno coincide con il termine di presentazione del modello REDDITI 2024; i contribuenti avranno quindi tempo fino al 31 ottobre per calcolare e visualizzare i redditi proposti, in modo da valutare la convenienza di un’eventuale adesione.
(MF/ms)
A tal fine, occorre innanzitutto fare riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici.
Con riguardo a ipotesi di questo genere, ossia in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, le specifiche (§ 2.7) indicano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.
A tali indicazioni di carattere generale segue poi una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.
In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, quest’ultimo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni o di tempo indeterminato.
Tali ultime indicazioni sono state inserite nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943), valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.
Con la pubblicazione delle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione” di inattività fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Questo, in effetti, era il quadro che emergeva dall’ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31 luglio 2023.
Peraltro, in tale occasione, il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, per gli esercenti, di gestire senza ulteriori aggravi burocratici la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura.
Sul punto non constano chiarimenti ufficiali successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come già rilevato in passato su Eutekne.info, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti.
In tal senso, è utile richiamare quanto indicato sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.
Cambio di stato possibile dal portale Fatture e corrispettivi
In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Cionondimeno, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile, considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.
Si ricorda, peraltro, che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.
Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.
(MF/ms)