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Credito imposta “R&S&I”: certificazione delle attività efficace dopo i controlli del Mimit

Con la pubblicazione delle Linee guida integrative per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S&I, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha chiuso il cerchio intorno alla procedura di certificazione, che è diventata finalmente operativa a due anni di distanza dalla sua introduzione a opera dell’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.

In realtà, manca ancora all’appello il decreto direttoriale sullo scambio di informazioni tra il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 4 comma 5 del DPCM 15 settembre 2023, che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 17 febbraio.

Si tratta, comunque, di un decreto che non incide direttamente sull’attività di certificazione, per cui il MIMIT, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha dato il via libera al caricamento delle certificazioni già predisposte sul portale dedicato a partire dallo scorso 8 luglio.

Si ricorda che la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti e sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica ai fini dell’ammissibilità ai relativi crediti d’imposta (cfr. art. 1 commi 198-208 della L. 160/2019 e art. 3 del DL 145/2013).

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi astenersi dal contestare la qualificazione delle attività R&S&I una volta “certificate”, ovviamente a condizione che vi sia corrispondenza con quelle effettivamente realizzate dall’impresa.

A ogni modo, come espressamente previsto dall’art. 23 comma 4 del DL 73/2022, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono considerati nulli.

Rimane inteso che la certificazione vincola l’Agenzia delle Entrate solo in relazione alla qualificazione delle attività R&S&I, mentre restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su profili diversi, come l’individuazione e la quantificazione delle spese ammissibili all’agevolazione.

Si ricorda che per attivare la procedura di certificazione le imprese interessate devono inoltrare un’apposita richiesta al MIMIT, tramite procedura informatica, secondo le modalità definite dall’art. 7 del DM 21 febbraio 2024.

È necessario indicare il certificatore, selezionato tra i soggetti iscritti nell’apposito Albo, nonché comunicare l’accettazione dell’incarico.

L’impresa richiedente deve inoltre versare 252 euro, a titolo di diritti di segreteria, per ogni certificazione richiesta.

In base a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 del DPCM 15 settembre 2023, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere le informazioni e gli elementi indicati dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2023, nonché tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero con le Linee guida integrative, pubblicate con DM 4 luglio 2024.

Per agevolare l’attività dei certificatori e i successivi controlli, il MIMIT ha anche predisposto i modelli di certificazione, pubblicati con DM 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica.

Una copia della certificazione predisposta deve essere poi inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

È opportuno che l’impresa richiedente verifichi il corretto assolvimento di tale adempimento da parte del certificatore: dalla data di ricezione della certificazione iniziano infatti a decorrere i termini per l’espletamento dei controlli da parte del MIMIT, da cui dipende l’efficacia della certificazione (cfr. art. 4 del DPCM 15 settembre 2023).

Se il Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della certificazione, non avvia i controlli, richiedendo l’invio di documentazione integrativa, gli effetti della certificazione si producono decorso tale termine.

Al contrario, se il Ministero avvia i controlli, la conclusione dell’iter può richiedere altri 90 giorni, considerando il tempo a disposizione del certificatore per inviare la documentazione integrativa richiesta (15 giorni eventualmente prorogabili di 15 giorni, per un massimo di 30 giorni) e gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione dell’eventuale esito negativo da parte del Ministero (cfr. art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023).
 

(MF/ms)




Redazione e pubblicazione di bilanci anche per SNC e SAS

Obbligo di redigere il bilancio e pubblicarlo presso il Registro Imprese anche per tutte le società di persone di tipo commerciale. Tale obbligo andrà regolamentato dagli Stati membri entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e reso cogente entro 30 mesi.

È il principale effetto che andrà a realizzarsi a seguito dell’approvazione della direttiva recante “Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.

La direttiva, sottoposta a procedura di rettifica ex art. 241 del regolamento del Parlamento europeo, mira a migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI, il che a sua volta determinerà una maggiore integrazione e digitalizzazione del mercato unico.

Al fine di conseguire tali obiettivi la direttiva:

  • aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese e/o nel BRIS e ne migliorerà l’affidabilità;
  • consentirà l’utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell’ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.

Di estremo interesse risulta quanto previsto per le società di persone esercenti attività commerciali (sono quindi escluse le società semplici) per le quali si legge nei considerando: “Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato unico, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso su base transfrontaliera alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone» […]. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base sulle «società commerciali di persone». Gli obblighi di pubblicità per le società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone”.

Inoltre, si prosegue nei considerando, è “opportuno che le informazioni sulle «società commerciali di persone» siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»)”.

La direttiva prevede poi che, per l’Italia, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice pubblichino le seguenti informazioni sulla società:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede sociale e lo Stato membro in cui la società è registrata;
  • l’eventuale modifica della sede sociale;
  • il numero di registrazione;
  • l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
  • l’atto costitutivo e lo statuto – se quest’ultimo forma oggetto di atto separato – se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
  • le modifiche degli atti di cui al punto precedente, compresa l’eventuale proroga della società;
  • dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua versione aggiornata;
  • le generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari e le informazioni che precisino se essi possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
  • le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
  • documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/Cee, 91/674/Cee e 2013/34/Ue (direttive sui conti annuali e bilanci di banche, assicurazioni e talune tipologie di imprese, anche piccole);
  • lo scioglimento della società;
  • la sentenza che dichiara la nullità della società;
  • le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
  • l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal Registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
  • la sede dell’amministrazione centrale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
  • il centro di attività principale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.

In definitiva, a tutte le società di persone sarà richiesta un’assoluta trasparenza, del tutto simile a quella delle società di capitali, con particolare riferimento al bilancio. Da valutare se ci sarà uno spazio per non imporre la pubblicazione di alcune informazioni alle micro imprese.

(MF/ms)




Nuova Sabatini: termini e modalità di presentazione delle domande

Pubblicata la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, in tema di Nuova Sabatini.

Si ricorda che l’evoluzione normativa a oggi prevede:
 

Evoluzione normativa
Rif. normativo Descrizione
art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
  • ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33
  • è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno, n 58
  • ha previsto il riconoscimento dei contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento
art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
  • ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) dell’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00
Decreto del MISE, di concerto con il MEF, 22 aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022
  • ha definito la disciplina della misura agevolativa per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 3/2015
circolare della Direzione Generale MIMIT 6 dicembre 2022, n. 410823
  • Le modalità di attuazione del Decreto 22 aprile 2022 sono state definite con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto 19 gennaio 2024, n. 43  del MIMIT, di concerto con il MEF, pubblicato nella G.U. n. 80, del 5 aprile 2024
  • ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al D.L. n. 34/2019

Ora la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 integra e modifica la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

La circolare definisce, in particolare:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale,
  • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
  •  
    • 5% per le micro e piccole imprese;
    • 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
 
(MF/ms)




Riforma sanzioni amministrative e tributarie: dall’1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso

Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.

Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).

Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

  • per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand’anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell’accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024).

Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:

  • per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l’ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).

Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento

Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).

Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.

Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
 
 
 
 
 

Violazioni commesse
sino al 31 agosto 2024
Violazioni commesse
dal 1° settembre 2024
Riduzione sanzioni Ambito applicativo
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

(MF/ms)