Bonus investimenti 4.0: chiarimenti in merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 19 giugno, nella specifica sezione del proprio sito internet, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.
I modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 sono due.
Il Modulo 1, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1 commi 1057-bis – 1058-bis della L. 178/2020), va trasmesso:
- per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva.
- per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti (per gli investimenti relativi al 2023, la comunicazione deve essere presentata ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti).
- per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva.
- per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
L’operatore per il quale viene effettuato l’invio dei moduli deve essere preventivamente registrato in Area Clienti.
In caso di nuova registrazione è necessario attendere l’aggiornamento del sistema e accedere al portale dedicato dopo qualche minuto.
In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 4.0”.
A termine della procedura tramite portale, è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio, cliccando sul tasto “Scarica ricevuta SIAD”.
Il GSE ha quindi precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17 maggio 2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.
Per avere conferma dell’avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.
Con riferimento ai dati acquisiti in relazione agli investimenti 4.0, viene chiarito che il GSE effettua esclusivamente verifiche di natura formale, provvedendo poi all’invio periodico dei dati alle Amministrazioni competenti, che procederanno con le azioni di carattere valutativo e/o fiscale.
Le ricevute di versamento degli F24 sono al momento sospese
L’Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ pubblicata il 19 giugno, ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento relative ai modelli F24 relativi all’utilizzo dei crediti d’imposta a seguito dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni richieste.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Amministrazione finanziaria, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso.
In tale periodo, l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.
In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
(MF/ms)