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Unionmeccanica: ratificati aumenti Ccnl dall’1 giugno 2024

Martedì 11 giugno 2024 è stato sottoscritto il verbale di accordo che ha ratificato i minimi contrattuali, indennità di trasferta e di reperibilità del Ccnl Unionmeccanica Confapi, decorrenti dall’1 giugno 2024, rivalutati in relazione al dato Ipca al netto degli energetici importati come comunicato dall’Istat in data 7 giugno 2024.

Alleghiamo verbale e tabelle con i i minimi contrattuali, indennità di trasferta e di reperibilità.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento potete fare riferimento all’area Relazioni Industriali di Confapi Lecco Sondrio.

(FV/fv)




Azienda settore elicotteri alla ricerca di fornitori

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, su mandato della società Leonardo Elicotteri, sta iniziando lo scouting per possibili nuovi fornitori.
Sono alla ricerca di aziende che operano in settori attigui a quello dell’aeronautica, come quello dell’automotive o imprese di settori ancora più distanti, come ad esempio fornitori di macchinari per l’industria che potrebbero allargare le loro attuali linee di business in un ambito, come quello degli elicotter,i che è in forte crescita nel mondo.

Alleghiamo specifiche tecniche inoltrate dall’azienda.

Se interessati contattare l’associazione: 0341.282822, comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)
 

 
 
 




L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile

L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile, così come l’invio di una nuova certificazione corretta in caso di errore: questa è una delle novità contenute nella circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 n. 12, che supera espressamente un precedente orientamento di prassi.

La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
    Tuttavia, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (la sanzione di 100 euro è quindi ridotta a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro.

Secondo la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6, § 2.6, il ravvedimento operoso si riteneva in questi casi non ammissibile in quanto “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo [ora 16 marzo, ndr]) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile (ora 30 aprile, ndr), non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.

Tuttavia, questo chiarimento poteva dirsi superato già dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2022 n. 22, in base alla quale il ravvedimento è possibile per le violazioni riguardanti la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

Poteva infatti dedursene che se era possibile ravvedersi in ordine a violazioni riferite all’invio di dati al Sistema TS, anch’essi funzionali ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la stessa considerazione poteva espletarsi in ordine alla trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Con la circ. n. 12/2024 l’Agenzia delle Entrate stabilisce ora espressamente che “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti”.

Sicché, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 delle Certificazioni Uniche potrà avvenire senza limitazioni temporali, sempreché non vi sia l’atto di contestazione della sanzione ex art. 16 del DLgs. 472/97 ed entro la notifica del medesimo.

Si consideri, peraltro, che in tale ipotesi e in caso di violazioni plurime, non opera il cumulo giuridico (art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98).

Esemplificando, nel sistema attualmente in vigore se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100 euro è ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro (100/3), con un massimo di 20.000 euro.

Ai fini del ravvedimento, sull’importo ordinariamente ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo ex art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, quindi se il ravvedimento viene posto in essere:

  • entro 90 giorni dalla violazione, si applica la sanzione ridotta a 1/9, pari a 3,70 euro (33,33/9) per ogni Certificazione;
  • oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770, si applica la sanzione ridotta a 1/8, pari a 4,17 euro (33,33/8) per ogni Certificazione;
  • entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/7, pari a 4,76 euro (33,33/7) per ogni Certificazione;
  • oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/6, pari a 5,56 euro (33,33/6) per ogni Certificazione;
  • dopo la consegna del PVC, si applica la sanzione ridotta a 1/5, pari a 6,67 euro (33,33/5) per ogni Certificazione.

Ravvedimento possibile fino all’atto di contestazione

Naturalmente, se la Certificazione Unica è trasmessa decorsi 60 giorni dal termine, ai fini del ravvedimento occorre presentare la CU omessa (o ripresentarla emendata degli errori) e pagare la sanzione “piena” di 100 euro ridotta da 1/9 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento.

Rammentiamo che le percentuali di riduzione delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso saranno modificate dal prossimo DLgs. di riforma delle sanzioni (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024), a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Non essendoci il recupero d’imposta non è necessario pagare interessi, in base all’art. 2 del DLgs. 472/97.
 
(MF/ms)




Applicazione imposta di bollo

Con la risposta a interpello n. 129, pubblicata il 5 giungo, l’Agenzia delle Entrate si occupa dell’applicazione dell’imposta di bollo alla quietanza relativa alle fatture, soggette a bollo in quanto esenti da IVA, emesse nei confronti di soggetti pubblici. 

In particolare, l’istante spiegava all’Agenzia delle Entrate di emettere fatture esenti da IVA nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali aventi natura di “Amministrazioni dello Stato”.

Tali fatture, essendo esenti da IVA, risultano soggette all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72 (principio di alternatività IVA-bollo) ma, trattandosi di fatture emesse “nei rapporti con lo Stato”, il tributo resta a carico dell’istante a norma dell’art. 8 del DPR 642/72.

In questo contesto, l’istante chiede, quindi, se la quietanza, rilasciata “con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata” al bollo possa usufruire dell’esenzione prevista dalla Nota 2, lett. b) all’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. 

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la quietanza è un diritto del debitore, sancito dall’art. 1199 c.c., ove dispone che il “creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.

Passando, quindi, agli aspetti fiscali, l’Amministrazione rileva che, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (per ogni esemplare):

  • non solo sulle “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi”;
  • ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:

  • se la somma non supera 77,47 euro;
  • “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Ciò significa – spiega l’Agenzia, citando anche la precedente risposta 5 febbraio 2020 n. 21 – che, se la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, risulta a sua volta assoggettata al tributo, in quanto non opera l’esclusione prevista dalla lett. b) della Nota 2 al citato art. 13.

Applicando questi principi al caso di specie, l’Agenzia conclude che le quietanze relative alle fatture soggette a imposta di bollo sono soggette alla normale imposta di bollo di 2 euro se contenute in un atto separato dalla fattura, in quanto l’esenzione prevista dalla nota 2 b) all’art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 riguarda solo le quietanze “apposte su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Nel caso di specie, poi, posto che si tratta di fatture emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale, l’imposta, a norma dell’art. 8 del DPR 642/72 resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell’instante.

L’Agenzia, infine, si sofferma sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, ricordando che il tributo di 2 euro sulle quietanze può essere corrisposto (art. 3 del DPR 642/72):

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno telematico;
  • in modo virtuale, “mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell’art. 15 del DPR 642/72.

 
(MF/ms)