Impianti termici aziendali ai fini del riscaldamento dei locali, verifiche quinquennali
La presente comunicazione si rivolge alle aziende che utilizzano impianti di riscaldamento degli ambienti di lavoro con potenzialità globale superiore a 116 kwh che impiegano acqua calda sotto pressione con temperatura fino a 110 °C. Sono esclusi impianti termici asserviti ai processi produttivi.
In base alla normativa vigente (DM 1 dicembre 1975 art.22 e circolare del Ministero del lavoro del 13 agosto 2012) le verifiche periodiche obbligatorie hanno frequenza quinquennale e devono essere svolte esclusivamente dalle ATS di competenza.
In base alla normativa vigente (DM 1 dicembre 1975 art.22 e circolare del Ministero del lavoro del 13 agosto 2012) le verifiche periodiche obbligatorie hanno frequenza quinquennale e devono essere svolte esclusivamente dalle ATS di competenza.
A questo proposito si invitano le imprese a consultare il sito Ats nella sezione impiantistica, dove è presente una check list di autovalutazione sulla gestione degli impianti termici (che si allega anche qui per comodità).
Ats comunica che, avendo ricevuto un esiguo numero di richieste per questi controlli, da giugno 2024 in avanti intende inviare alle imprese un’informativa e una scheda di autovalutazione. In seguito verranno pianificati i controlli ispettivi, con particolare attenzione alle aziende eventualmente non rispondenti.
Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per ogni esigenza.
(SN/am)