Bilanci non presentabili al Registro delle imprese per le srl che, avendo superato i parametri di cui all’art. 2477 c.c., abbiano omesso di nominare un organo di controllo o un revisore.
È questa la posizione del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze che emerge dalla comunicazione dello stesso a tutte le società non compliant.
L’art. 379 del Codice della crisi – ricorda nelle sue comunicazioni alle società il Registro delle imprese toscano – ha modificato l’art. 2477 c.c. che, nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore qualora la società, alternativamente:
Interessante al riguardo è anche il riferimento, in merito ai dipendenti, del criterio Unità Lavoro/Anno.
Pertanto, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022 l’assemblea, verificato il superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell’art. 2477 c.c. (cioè i limiti parametrici su cui vigila il Registro delle imprese), avrebbe dovuto nominare l’organo di controllo o il revisore.
Il Registro evidenzia che la società deve provvedere alla nomina nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, il Conservatore, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., si vedrà obbligato a segnalare al Tribunale competente l’omissione rilevata affinché quest’ultimo provveda alla nomina ivi prevista.
Nella comunicazione si rende inoltre noto che il bilancio (ci si riferisce evidentemente al bilancio 2023) “presentato in assenza di relazione dell’organo di controllo dovrà essere rifiutato”.
La comunicazione risulta molto diversa rispetto a quella di altri Conservatori dei Registri delle imprese.
Quella di Milano, ad esempio, forniva un termine non di trenta, ma di sessanta giorni e chiedeva al Tribunale di nominare un organo di controllo, non un revisore.
Soprattutto, a quanto ci risulta, è la prima volta che un Conservatore del Registro delle imprese evidenzia che, in caso di mancata nomina dell’organo di controllo (in effetti si dovrebbe far riferimento anche al revisore che, non essendo un organo, dovrebbe essere citato autonomamente), il bilancio non sia depositabile.
Dietro tale posizione, probabilmente, il Registro delle imprese toscano prende atto di una ormai sempre più consolidata giurisprudenza, secondo la quale la relazione del Collegio sindacale è considerata un elemento costitutivo essenziale e prodromico al processo di formazione del bilancio, la cui assenza o irregolarità, inficiandone la conformità rispetto al paradigma normativo, ne determina l’invalidità (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019).
La giurisprudenza maggioritaria, anche a seguito della storica sentenza della Cassazione n. 11554/2008 (nel caso di specie si era di fronte a un collegio irregolarmente costituito), propende in questi casi per l’annullabilità, determinata da un vizio nella formazione del bilancio che non rispetterebbe i dettami degli artt. 2478-bis e 2429 c.c. (in tal senso Trib. Milano 8 maggio 2019, Trib. Milano n. 3432/2018, Trib. Milano n. 1474/2017 e Trib. Latina 23 marzo 2011), ma non manca qualche sentenza che, addirittura, in dette situazioni individua gli estremi della nullità (Trib. Milano n. 11595/2015).
Al di là della rilevante (e, ad avviso di chi scrive, condivisibile) posizione del Registro delle imprese toscano, si evidenziano due problemi, il primo di ordine pratico e il secondo di mancato coordinamento.
Il problema di ordine pratico è quello legato al fatto di come un sindaco revisore, o un revisore nominato nel mese di aprile o maggio 2024, possa redigere la propria relazione al bilancio 2023, non avendo ad esempio potuto provvedere ad alcun controllo del magazzino a fine anno e con ulteriori limitazioni a porre in essere le ordinarie procedure di revisione.
Sotto il secondo profilo, invece, emerge (ancora una volta), la disomogeneità nei comportamenti dei diversi conservatori dei Registri delle imprese italiane.
Forse sarebbe auspicabile, ad avviso di chi scrive, che il MIMIT (vigilante sui Registri delle imprese) con apposito provvedimento indirizzi in un’unica direzione i comportamenti dei vari Conservatori, in modo da equiparare anche le conseguenze per le diverse società, dislocate nelle diverse Province italiane che non rispettino le previsioni normative di cui all’art. 2477 c.c.