L’adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023 è caratterizzato da una ulteriore semplificazione.
La L. 160/2023, contenente la delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, ha, infatti, nuovamente modificato la disciplina, contenuta nell’art. 1 commi 125 e ss. della L. 124/2017, in specie in riferimento gli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
Il comma 125-quinquies stabilisce che, per tali aiuti, la registrazione nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari dalla L. 124/2017.
È prevista, quindi, l’esenzione dagli obblighi di informativa in esame.
L’art. 8 comma 2 della L. 160/2023 ha modificato il comma 125-quinquies, sopprimendo la condizione per cui, a fronte dell’esenzione, l’esistenza degli aiuti di Stato e de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato doveva essere dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
La L. 160/2023, entrata in vigore il 30 novembre 2023, non contiene una precisa norma di decorrenza con riferimento alla semplificazione in esame, la quale sembra comunque riferibile, per ragioni prudenziali ma anche di equità, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023, da rendicontare nel 2024.
La semplificazione è riferibile, peraltro, sia ai soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, sia ai soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet.
Per i primi, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2023.
A tal riguardo, il documento CNDCEC marzo 2019 ha osservato come l’adempimento “segua” la tempistica del bilancio.
Pertanto, ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet, invece, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica).
La disciplina in esame è rimasta invariata, rispetto allo scorso anno, con riferimento alle modalità di adempimento.
Fermo restando che le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali possono adempiere, in alternativa, sui propri siti internet (o altri portali digitali) oppure nella Nota integrativa (ove predisposta).
Tale semplificazione, introdotta dal DL 73/2022 conv. L. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), a decorrere dalle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023, sembrerebbe riferibile anche alle micro imprese (a fronte dell’inserimento dell’informativa in calce allo Stato patrimoniale), mentre sembrerebbero esclusi imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.
Nessuna modifica è stata, poi, apportata all’ambito oggettivo di applicazione.
È confermato che gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Non assume, quindi, rilievo la forma del beneficio economico ricevuto, così come la circostanza che sia in denaro o in natura. Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo; circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 6/2021), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Resta fermo, poi, che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.