Qualora dalla dichiarazione IVA per il 2023
emerga un credito, è essenziale valutarne tempestivamente la destinazione al fine di porre in essere gli adempimenti necessari. In determinate circostanze, infatti, può non essere sufficiente la mera presentazione del modello se esso non viene accompagnato dal visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o dalla sottoscrizione alternativa da parte dell’organo deputato alla revisione legale dei conti
ex art. 2409-
bis c.c.).
In presenza di debiti relativi ad altri tributi o contributi, può essere conveniente destinare il credito IVA annuale alla compensazione “orizzontale” nell’ambito del modello F24.
Se il credito IVA che s’intende compensare è di importo pari o inferiore a 5.000 euro annui, non sono previsti particolari vincoli.
Se, invece, l’importo annuo destinato alla compensazione “orizzontale” supera i 5.000 euro, l’art. 10 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) impone la preventiva presentazione, in via telematica, del modello IVA dal quale emerge il credito, munito del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), al fine di attestare:
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Inoltre, la compensazione “orizzontale” è ammessa solo a decorrere dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (art. 17 comma 1, ultimo periodo, del DLgs. 241/97).
Per cui, ad esempio, per compensare “orizzontalmente” il credito IVA relativo al 2023 (per un importo superiore a 5.000 euro annui) con i debiti tributari e contributivi in scadenza il 18 marzo 2024, la dichiarazione munita del visto di conformità dovrà essere presentata entro l’8 marzo 2024.
La soglia per l’obbligo di apposizione del visto di conformità in alcuni casi può essere elevata a 50.000 euro annui (rispetto all’importo base pari a 5.000 euro).
È questo il caso delle “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012, limitatamente al periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
A livello più generale, si applica la soglia di 50.000 euro annui per i soggetti passivi che hanno raggiunto specifici livelli di affidabilità ISA.
Per il credito IVA maturato nel 2023, detti livelli sono stati definiti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 e sono pari a 8 (per il 2022) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli per il 2021 e il 2022).
Il richiamato limite di 50.000 euro, per i soggetti che soddisfano determinati livelli di affidabilità secondo gli ISA, è stato innalzato a 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”).
Come rilevato anche da Assonime nella recente circolare n. 3/2024, tuttavia, l’operatività della soglia di 70.000 euro, rilevante ai fini dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, è subordinata a un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che definisca i livelli di affidabilità fiscale al ricorrere dei quali il nuovo importo è applicabile.
Per queste ragioni, le istruzioni al modello IVA per il 2023 continuano a riferirsi alla soglia di 50.000 euro annui e ai livelli di affidabilità definiti nel predetto provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.
Alternativamente alla compensazione “orizzontale”, il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2023 può essere chiesto a rimborso.
Per i rimborsi, il limite al di sopra del quale è dovuto il visto di conformità sulla dichiarazione è, in via ordinaria, pari a 30.000 euro annui (ma, come per le compensazioni, la soglia è innalzata a 50.000 euro se sono soddisfatti i menzionati livelli di affidabilità ISA).
Nel caso dei rimborsi, il visto di conformità può essere sostituito dalla prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale (di durata pari a 3 anni o al periodo mancante alla decadenza dell’accertamento).
Soltanto per le domande di rimborso, si rende necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di specifici requisiti, ossia che:
- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% e che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%; l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende;
- non sono state cedute azioni o quote per un importo superiore al 50% del capitale sociale (nel caso di rimborsi chiesti da società di capitali non quotate);
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Si segnala, in ultimo, che, al ricorrere di determinate condizioni “di rischio”, l’esecuzione del rimborso è comunque
vincolata alla prestazione della
garanzia patrimoniale. Trattasi delle domande presentate in sede di cessazione dell’attività oppure da soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni (eccetto le c.d. “start up innovative”) o da coloro che, nei 2 anni antecedenti alla richiesta, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento al di sopra di specifiche soglie.
(MF/ms)