1

F-Gas: nuovo regolamento europeo e banca dati ministeriale

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che sostituisce dopo 10 anni il Regolamento UE n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento entra in vigore l’11 marzo 2024 e prevede diverse novità, fra le quali:

  • Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
  • Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
  • I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
Tutte le novità e le scadenze per rispettarle sono consultabili sulla pagina di Ecocamere.

Si ricorda alle imprese associate che è a disposizione un sito ministeriale che contiene diverse utili informazioni per la corretta gestione di impianti che utilizzano F-gas ovvero gas a effetto serra con caratteristiche potenzialmente climalteranti.
In una sezione del portale si trova l’area per la ricerca di imprese certificate e persone con certificato/attestato, capaci di operare su questi impianti. Viceversa, fornendo alcune informazioni è possibile verificare se l’impresa o la persona che si conosce è in possesso di un certificato o di un attestato valido per l’acquisto di gas fluorurati ad effetto serra.

Il portale serve contemporaneamente a diversi soggetti:

  • venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas: per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
  • imprese e persone in possesso di certificato: per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
  • operatori: per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
(SN/am)

 

 




Servizio CAAF 730/2024: assistenza fiscale ai dipendenti

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.
 
Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2024.
 
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2024 consente di:
  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire da martedì 5 marzo 2024 per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  •  Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  •  Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  •  Documenti altri redditi;
  •  Documentazione relativa alle spese mediche;
  •  Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  •  Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  •  Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  •  Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  •  Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  •  Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2023
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2024 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega          €. 25,00       (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega      €. 35,00       (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                €. 58,00       (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                  €. 75,00       (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                            €. 80,00       (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                             €.105,00      (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
 
  • € 10,00 (8,20 + IVA)
 
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti dalle 8.30 alle 12.30: Doretta Riva  0341.282822 – 730@confapi.lecco.it – doretta.riva@confapi.lecco.it
 
(MP/ms)



Radon: approfondimento sui rischi di questa radiazione naturale

Il radon si forma nel sottosuolo e tende ad allontanarsi dal sito iniziale per fuoriuscire in atmosfera: in genere le concentrazioni di radon in aria esterna (radon outdoor) sono comunque molto basse, dell’ordine di pochi Bq/m3. In Italia alcuni studi stimano una concentrazione di radon outdoor di 10 Bq/m3. Diversamente, quando sul suolo sorge un edificio, il radon può penetrarvi e permanere raggiungendo concentrazioni in aria anche elevate (radon indoor): per tale ragione, dal punto di vista sanitario, il radon viene considerato un fattore di rischio tipico degli ambienti confinati. 
Il radon indoor è ubiquitariamente presente: negli ambienti di vita, di lavoro, negli edifici pubblici (scuole, ospedali, ecc.), in quelli ricreativi (cinema, palestre, ecc.). La natura geologica del sito, la tipologia dell’edificio, i materiali da costruzione utilizzati, le modalità di ventilazione sono le variabili più rilevanti per determinare la concentrazione di radon indoor.

Si segnala che la sezione del PAF Portale Agenti Fisici dedicata alle radiazioni non ionizzanti da sorgenti naturali contiene molte utili informazioni in tema di Radon, la radiazione naturale che assume valori significativi nei locali interrati di alcune zone della Regione.

Nella circolare precedente, n.403 del 21 luglio 2023, avevamo già segnalato il sito con la mappa delle aree prioritarie. In Lombardia queste aree comprendono diversi comuni delle province di Lecco e di Sondrio.

Si invitano le imprese a consultare i materiali disponibili per tenere conto di questo fattore nella valutazione dei rischi.

Per approfondimenti, l’associazione è a disposizione, scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Rifiuti: albo gestori ambientali, faq utili e aggiornate per rispondere ai dubbi

Il sito dell’albo gestori ambientali comprende una pagina dedicata alle domande frequenti su diverse tematiche di interesse per le imprese, si segnalano queste voci a titolo di esempio:
  • Categoria 2-bis
  • Codici CER / EER
  • Registro metalli
  • Veicoli
Per dubbi o domande sui vari argomenti si invita alla consultazione della pagina delle faq, recentemente aggiornata. L’albo risponde ai quesiti più frequenti in tema di normativa sui rifiuti, sia attraverso una vasta offerta di FAQ ma anche attraverso dei video di approfondimento.
 

La suddivisione in tematiche è volta ad orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle novità che intervengono.

(SN/am)

 




Emissioni in deroga: dati in Aua-point entro 31 marzo 2024

Si ricorda che i soggetti obbligati ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera e a comunicarle alle autorità, devono caricare i dati dell’anno precedente sull’applicativo AUA Point entro il 31 marzo 2024.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di Aua-point. Si allega la tabella allegata alla delibera citata che riporta quali sono i dati da inserire sulla base della tipologia autorizzativa e le scadenze.
Tutti i dettagli normativi e le eventuali eccezioni sono consultabili sul sito Arpa Lombardia.

Si segnala il manuale Aua-point disponibile sul web nell’ultima revisione del 13 ottobre 2023.

Si precisano alcuni aspetti:

  • le attività sotto la “soglia massima”, ove individuata dall’allegato tecnico di riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare analisi di messa a regime, né periodiche;
  • nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, è obbligatorio caricare sull’applicativo Aua-point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio.
  • per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, i dati dovranno essere caricati su Aua-point secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici.
Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Piano gestione solventi, dati sui Cov in Aua-point: scadenza 31 marzo 2024

Il Piano Gestione Solventi è un obbligo richiesto dall’art.275 D.lgs 152/06 per alcune attività che impiegano prodotti a base di COV (Composti organici volatili).
Sono coinvolte ad esempio le attività di laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno, verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, oggetti vari in plastica e vetroresina.
Le autorizzazioni aziendali vigenti per impianti con emissioni in deroga, richiedono l’invio annuale del bilancio di massa dei solventi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Dipartimento ARPA competente per territorio, attraverso Aua-point.

Nel manuale disponibile sul web sono riportate le informazioni per il caricamento corretto dei dati.

(SN/am)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale: imprese “gasivore”

Informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 9/2024/GAS ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024 a far data dal 28 febbraio 2024 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2024.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l’annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2024 l’Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell’Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
In allegato sono riportati i valori della componente RE e REt pubblicati dell’Arera per le aziende gasivore (classe FAT, VAL, GNE) e non (classe 0) per il primo trimestre 2024.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Ricordiamo che per le imprese che accedono alla sessione suppletiva il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio. Inoltre per le imprese in classe di agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)