F-Gas: nuovo regolamento europeo e banca dati ministeriale
Il nuovo Regolamento entra in vigore l’11 marzo 2024 e prevede diverse novità, fra le quali:
- Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
- Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
Si ricorda alle imprese associate che è a disposizione un sito ministeriale che contiene diverse utili informazioni per la corretta gestione di impianti che utilizzano F-gas ovvero gas a effetto serra con caratteristiche potenzialmente climalteranti.
In una sezione del portale si trova l’area per la ricerca di imprese certificate e persone con certificato/attestato, capaci di operare su questi impianti. Viceversa, fornendo alcune informazioni è possibile verificare se l’impresa o la persona che si conosce è in possesso di un certificato o di un attestato valido per l’acquisto di gas fluorurati ad effetto serra.
Il portale serve contemporaneamente a diversi soggetti:
- venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas: per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- imprese e persone in possesso di certificato: per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- operatori: per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.