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Quattro classi dell’IC Delebio e quattro aziende per “Futuri possibili”

Attivo sul territorio di Sondrio un progetto targato Confapi Lecco Sondrio e IC Delebio dal titolo “Futuri possibili” che coinvolge quattro classi seconde delle scuole secondarie di primo grado del plesso di Dubino e di Delebio e quattro imprese del territorio: Bermec di Talamona, Dell’Oca srl di Andalo Valtellino, Stm di Delebio e Tecnofar di Gordona.

Nel progetto “Futuri possibili” le aule si aprono al territorio grazie a interazioni dirette con imprenditori e professionisti delle imprese presenti nell’area di interesse, gli alunni hanno così l’occasione di riflettere e progettare in un ambito che apre le porte al nuovo.
Il progetto si compone di tre fasi: la prima dell’incontro in classe tra gli imprenditori e le scuole, la seconda della visita in azienda da parte dei ragazzi e la terza del concorso interno all’istituto in cui gli studenti sono i protagonisti e devono immaginare una loro idea di impresa coadiuvati dai docenti. I progetti delle classi, in forma di presentazione powerpoint o video, dovranno essere consegnati entro fine marzo, mentre ad aprile si terranno le premiazioni.

E’ un progetto importante, voluto fortemente dal dirigente scolastico Vaninetti a cui i nostri imprenditori della Valle hanno aderito con entusiasmo – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza. La volontà è quella di far conoscere agli studenti il territorio, le nostre realtà imprenditoriali e comprendere anche tutte le possibilità di lavoro e di vita che ci sono in questo territorio. E’ un percorso che abbiamo ideato e vuole essere principalmente un supporto all’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Rivalutazione beni di impresa: fine del periodo di sorveglianza

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare fiscalmente i propri beni secondo la disciplina dell’art. 110 del DL 104/2020 possono, a partire dal 2024, vendere tali beni mantenendo gli effetti della rivalutazione ai fini del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Il c.d. periodo di sorveglianza, di cui all’art. 110 comma 5 del DL 104/2020, infatti, è già cessato per la maggior parte dei soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione, e terminerà anche per gli altri nel corso del 2024.

Per ricostruire esattamente i termini della questione è necessario richiamare brevemente la normativa di riferimento.

Il DL 104/2020 ha riaperto la possibilità di accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,  nonché per le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (limitatamente agli immobili dell’attività commerciale) ed i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Si tratta di una opzione ripetutamente concessa negli anni, sulla base della disciplina originaria, in parte anche direttamente richiamata, della L. 342/2000.

La rivalutazione prevista dall’art. 110 del DL 104/2020 si è caratterizzata per essere particolarmente favorevole rispetto alle precedenti, indubbiamente a causa delle caratteristiche del periodo in cui è stata introdotta.

Molto vantaggiose, infatti, erano l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, fissata al 3%, e l’immediata rilevanza fiscale, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della deduzione dell’ammortamento dei beni.

La decadenza dagli effetti della rivalutazione in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei beni rivalutati era prevista quando uno di questi eventi si fosse verificato in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Si tratta delle cessioni e operazioni assimilate effettuate fino all’esercizio 2023, per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare. La norma, infatti, richiedeva che i beni da rivalutare fossero presenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e che la rivalutazione dovesse essere effettuata nell’esercizio successivo, e quindi nel bilancio 2020.

Perciò, dal 1° gennaio 2024, la rivalutazione ha piena rilevanza fiscale ai fini del calcolo delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione dei beni rivalutati.

Per i soggetti con esercizio non solare, invece, il periodo di sorveglianza potrebbe non essere ancora terminato. Questi soggetti hanno effettuato la rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, oppure in quello in corso al 31 dicembre 2019, qualora si siano avvalsi della facoltà, concessa dall’art. 110 comma 2, di anticipare l’operazione.

Così, ad esempio, un soggetto con esercizio dal 1° luglio al 30 giugno poteva effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 oppure in quello del periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, a seconda che avesse approvato o meno il bilancio al momento dell’entrata in vigore (14 ottobre 2020) della legge di conversione del DL 104/2020 (L. 126/2020).

Nel secondo caso, il periodo di sorveglianza terminerà a partire dall’esercizio che inizia il 1° luglio 2024, e quindi questi soggetti dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter cedere i beni con piena rilevanza fiscale della rivalutazione.

Le medesime regole, ad eccezione di quella che consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sono applicabili alle imprese operanti nei settori alberghiero e termale che hanno seguito la disciplina dell’art. 6-bis del DL 23/2020. Questi soggetti, inoltre, potevano effettuare la rivalutazione, gratuita ma riconosciuta fiscalmente, anche nell’esercizio successivo al 2020, con la conseguenza che per alcuni di loro il periodo di sorveglianza potrebbe terminare nel 2025.

Infine, è importante ricordare che il saldo attivo di rivalutazione, se non affrancato mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 110 comma 3), costituisce una riserva in sospensione d’imposta e, una volta terminato il periodo di sorveglianza, indipendentemente dalla cessione del bene, resta tale fino alla sua distribuzione.
 

(MF/ms)




Certificazione Unica 2024: chiarimenti sull’indicazione dei fringe benefit

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a effettuare l’invio telematico della Certificazione Unica 2024 all’Agenzia delle Entrate, oltre a consegnare il modello al percipiente.

Più tempo invece per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il cui termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2024.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 8253 del 15 gennaio 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 7 febbraio 2024).

Diverse sono le novità che interessano il modello; tra queste, rientrano sicuramente i fringe benefit e il bonus carburante.

In particolare, rispetto allo scorso anno viene sdoppiata la sezione “Erogazioni in natura” (campi nn. 474 e 475) e confermata la casella relativa al bonus carburante, che assume però una nuova numerazione (n. 476).

Lo sdoppiamento in due caselle delle erogazioni in natura è il risultato delle differenti discipline sui fringe benefit previste per il periodo d’imposta 2023.

Si ricorda, infatti, che l’art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera 258,23 euro.

In deroga all’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, l’art. 40 del DL 48/2023 ha poi previsto, limitatamente al solo periodo d’imposta 2023:

  • l’innalzamento a 3.000 euro del limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit;
  • l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione e l’inclusione tra i fringe benefit dei rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas previsti dall’art. 40 del DL 48/2023 trovano però applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 23/2023, § 2), l’art. 12 comma 2 del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

Sul punto, giova ricordare come la misura sia riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

In caso di superamento dei limiti di 258,23 euro o di 3.000 euro, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Ciò premesso, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto:

  • 474, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 51 comma 3 del TUIR ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 258,23 euro;
  • 475, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali il citato DL 48/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 3.000 euro.
Per quanto concerne il bonus carburante, l’art. 1 del DL 5/2023 prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti nel 2023 fino a 200 euro (tale esclusione non rileva ai fini contributivi). Tali somme vanno indicate nel punto 476 della CU 2024.

Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione in natura o di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del fringe benefit o del buono carburante deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”. In particolare, nei punti 573 593 occorre riportare l’ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit e inoltre occorre riportare nei punti:

  • 580 e 600, l’importo dei benefit costituiti da erogazioni in natura di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR;
  • 581 e 601, l’importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l’art. 40 del DL 48/2023 ha previsto l’innalzamento della soglia a 3.000 euro e l’estensione della non imponibilità anche ai rimborsi delle bollette;
  • 583 e 603, l’importo del benefit costituito da buoni carburante di cui al DL 5/2023.
 

(MF/ms)




Bilanci 2023: proroga dell’approvazione a distanza

Approssimandosi la necessità di convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, assume particolare rilevanza l’intenzione del legislatore, manifestata su più fronti, di estendere (ancora una volta) l’applicabilità della disciplina speciale riferita alle assemblee di società ed enti, dettata nel periodo di emergenza da COVID-19, che ha esaurito i suoi effetti a partire dallo scorso 31 luglio.

Si tratta, nello specifico, della disciplina prevista dall’art. 106 del DL 18/2020 con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali e cooperative (estesa anche ad associazioni e fondazioni ai sensi del comma 8-bis).

Essa consente, in estrema sintesi, a spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, per le assemblee ordinarie e straordinarie e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, consentendo altresì che il presidente, il segretario o il notaio si trovino in luoghi diversi (comma 2).
Per le srl, inoltre, è possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie (comma 3).

Ai sensi dell’art. 106 commi 4, 5 e 6, infine, alcune tipologie di società, tra le quali, per esempio, quelle quotate, possono designare il rappresentante di cui all’art. 135-undecies del DLgs. 58/98 anche in presenza di diverse disposizioni statutarie, e finanche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente per suo tramite.

L’intento del legislatore di consentire l’applicazione della disciplina in questione ancora per qualche mese emerge con chiarezza da ben due disposizioni, contenute in due diversi provvedimenti attualmente in fase di approvazione: il Ddl. di conversione del DL 215/2023 (c.d. DL Milleproroghe), su cui il Governo ha posto la fiducia, e il Ddl. recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al DLgs. 58/98 (c.d. Ddl. Capitali).

Nell’ambito del procedimento di conversione in legge del DL 215/2023, infatti, in sede di discussione nelle Commissioni, è stato approvato un emendamento finalizzato a differire il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 al 30 aprile 2024.

È stata, invece, ritirata la proposta di sub emendamento finalizzata a estendere il suddetto differimento al 31 dicembre 2024.

Il Ddl. Capitali, che al momento è al vaglio del Senato, in terza lettura, dopo essere stato approvato il 6 febbraio scorso in seconda lettura dalla Camera, con una minima modifica relativa a una copertura finanziaria, all’art. 11 comma 2 prevede che il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 sia differito al 31 dicembre 2024.

Con riguardo a tale provvedimento, l’esame del Senato sarà limitato alla modifica introdotta in seconda lettura, mentre, per il resto, il testo della legge dovrebbe essere quello già approvato dalla Camera.

È ben vero che l’art. 11 del Ddl. in questione è rubricato “svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate”, ma la misura di cui al secondo comma appare destinata ad applicarsi a tutte le società e gli enti contemplati dall’art. 106 del DL 18/2020, come precisato anche nella Scheda di lettura del provvedimento e come sembra emergere dal fatto che il differimento è riferito al comma 7 della disposizione da ultimo citata, relativo alla disciplina emergenziale delle assemblee nel suo complesso (e non solo ai commi specificamente riguardanti le società quotate).

Se i testi legislativi non dovessero cambiare si assisterà, quindi, a un duplice “differimento” dei termini di applicazione della disciplina in considerazione alle assemblee “tenute” – si badi, non “convocate” – in momenti diversi, ossia, rispettivamente, sino al 30 aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

A ogni modo e stando alle informazioni a oggi disponibili, sembra più vicina la possibilità che le delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023, che, in caso di applicazione dell’ordinario termine di 120 giorni, dovranno essere fissate entro il 29 aprile 2024, possano ancora svolgersi con le “modalità emergenziali” sopra richiamate.

Si osserva, infine, che la possibilità, per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, di prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98, dovrebbe essere introdotta “a regime” dall’art. 11 comma 1 del Ddl. Capitali, seppure subordinatamente a una specifica modifica statutaria in questo senso.
 

(MF/ms)