L’Agenzia delle Entrate
elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per
l’assoggettamento a bollo, ma
non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le
evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “
Fatture e corrispettivi” di
due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
·
l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
·
l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Ai fini
dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
· la
data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
· la
data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.
Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
· consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva) consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
· non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.
Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.
Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.
L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.
L’intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o della delega al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.
Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
· la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
· è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
Ø N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
Ø N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
Ø N4 (operazioni esenti Iva)
· non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) – nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” – uno dei seguenti valori:
Ø “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni
Ø “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
Ø “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:
· TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
· TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
· TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
· TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
· TD20 – autofattura per regolarizzazione (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993).
Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
· RF05 – vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF06 – commercio di fiammiferi (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF07 – editoria (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972)
· RF11 – agenzie viaggi e turismo (articolo 74-ter D.P.R. 633/1972).
Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.
Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale.