Webinar fiscale “Legge di bilancio 2024”
Il tema trattato sarà la Legge di Bilancio 2024.
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Il tema trattato sarà la Legge di Bilancio 2024.
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Per conoscere meglio le novità introdotte dal Regolamento CBAM e gli adempimenti di conformità necessari (sia in riferimento al periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sia a partire dal 1° gennaio 2026 quando il meccanismo sarà completamente in vigore e tutti gli obblighi previsti saranno definitivi) Unionmeccanica Confapi, ICIM Group ed Easy Frontier hanno organizzato un incontro di approfondimento per venerdì 19 gennaio, ore 15:00. L’evento si terrà esclusivamente da remoto.
Rivolto a tutte le aziende importatrici di beni da settori produttivi ad alta intensità di carbonio – ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e produzione di idrogeno – l’incontro toccherà diverse tematiche legate al Regolamento UE 2023/956 quali: classifica doganale, origine delle merci, compilazione relazione CBAM, supporto ad hoc per le imprese associate.
PROGRAMMA
Introduzione:
Luigi Sabadini – Presidente di Unionmeccanica Confapi
Fabrizio Moscariello – Direttore marketing e pianificazione strategica di ICIM Group
Fulvio Liberatore – CEO di Easy Frontier
Origini e obiettivi del CBAM per un futuro più sostenibile: dalla mappatura doganale alla responsabilità del dichiarante autorizzato CBAM
Veronica di Luca – Easy Frontier Coordinatore divisione consulenza
Metodologia e processi per gestire le scadenze per la comunicazione CBAM: procedure, relazioni con i fornitori extra UE ed elaborazione dei dati
Michele Ceddia – Esperto in tematica ambientale ed energetica di ICIM Group
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In assenza delle semplificazioni previste dalla normativa unionale e interna, di cui si dirà fra poco, le due operazioni dovrebbero qualificarsi, alternativamente:
Sotto il profilo operativo, come illustrato dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, nel caso di specie, il soggetto passivo stabilito in Italia:
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola” indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 comma 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72, e presenta il modello INTRASTAT relativamente alla cessione effettuata (in relazione alla quale matura il c.d. “plafond vincolato”; cfr. risposta a interpello n. 540/2022).
L’obbligo di indicazione del debitore d’imposta in fattura, al fine dell’assoggettamento dell’operazione a IVA nello Stato del destinatario, è previsto dall’art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93.
La condizione è solo apparentemente formale, posto che la Corte Ue ha affermato il principio secondo cui la designazione del debitore non è considerata valida, laddove il documento emesso dall’acquirente intermedio non riporti tale dicitura (Corte di Giustizia Ue 8 dicembre 2022 causa C-247/21).
Ne spiega i motivi l’Avvocato generale, il quale afferma che detta indicazione “mira ad assicurare che il destinatario sia consapevole del proprio debito d’imposta e assoggetti correttamente a imposizione la cessione nel paese di destinazione in luogo del prestatore” (Conclusioni avvocato generale causa C-247/21, punto 45).
Se nell’ambito della fatturazione analogica (tuttora ammissibile nei rapporti con soggetti non residenti), l’apposizione dei dati richiesti dall’art. 46 del DL 331/93 non pone particolari problemi, qualche questione sorge nel caso in cui il promotore della triangolazione, soggetto nazionale, decida di avvalersi del formato elettronico via SdI.
Innanzitutto nel file va inserito il codice natura “N3.2”, con il quale si segnala la non imponibilità dell’operazione consistente nella “cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione” (si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.8).
Il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni, nonché la designazione dello stesso quale debitore d’imposta dovrebbero ragionevolmente essere inseriti nel campo 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” o, alternativamente, nel campo facoltativo 2.1.1.11 “Causale” (soluzioni suggerite dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento a un diverso caso, nella FAQ del 27 novembre 2018 n. 14). Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un’istruzione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerata la rilevanza, non solo formale, dell’indicazione.
Quanto, infine, all’integrazione della fattura di acquisto dal primo cedente (o alla compilazione del file XML ai fini dell’esterometro), il promotore dovrà scegliere il codice Tipo Documento “TD18”, e indicare, in luogo dell’imposta, il codice rappresentativo del titolo di non imponibilità, che dovrebbe ragionevolmente essere “N3.2”, posto che non pare sussistere una diversa specifica codifica per gli acquisti di cui all’art. 40 comma 2 del DL 331/93.
(MF/ms)
(MF/ms)
Il centro nazionale di coordinamento Raee (Cdc) fa sapere che da gennaio 2024 è attiva per gli installatori la possibilità di sottoscrivere un contratto nuovo per il ritiro gratuito dei Raee da essi ritirati presso le singole utenze domestiche.
Come noto, gli installatori usufruiscono del servizio di ritiro dei Raee domestici da parte dei Sistemi Collettivi previa:
(SN/am)
Ecco in breve i cinque assi di finanziamento:
Si segnala infine un video di spiegazione degli assi del bando e della procedura per partecipare al bando.
Confapi Lecco Sondrio e ApiTech in particolare è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione.
(SN/am)
Come noto, la Direttiva contabile si occupa di bilanci d’esercizio e bilanci consolidati e impone alle grandi, piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un’apposita sezione della loro relazione sulla gestione, o della relazione consolidata sulla gestione, tutte le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa in materia di sostenibilità.
Le scadenze per la redazione del report di sostenibilità si differenziano in questo modo:
(SN/am)