Istat ottobre 2023
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 10,050 %.
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Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2023 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 144,9871 |
Peso Argentino | 369,7126 |
Dollaro Australiano | 1,6637 |
Real Brasiliano | 5,3509 |
Dollaro Canadese | 1,4474 |
Corona Ceca | 24,5844 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,72 |
Corona Danese | 7,4604 |
Yen Giapponese | 158,0377 |
Rupia Indiana | 87,8937 |
Corona Norvegese | 11,6284 |
Dollaro Neozelandese | 1,7916 |
Zloty Polacco | 4,5124 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,86798 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9682 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,0563 |
Rand (Sud Africa) | 20,139 |
Corona Svedese | 11,6472 |
Franco Svizzero | 0,9547 |
Dinaro Tunisino | 3,3541 |
Hryvnia Ucraina | 38,5514 |
Forint Ungherese | 385,3327 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
La Provincia, rivista Imprese in edicola da oggi, articoli su aziende Confapi Lecco Sondrio:
“Un professionista fondamentale e che molto spesso le nostre pmi non hanno ancora – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza – ecco il motivo per cui fin da subito abbiamo voluto essere parte attiva di questo progetto fornendo docenti qualificati che già operano nelle nostre imprese per i corsi di formazione e anche un’azienda su cui costruire un progetto”.
Confapi Lecco Sondrio per la prima edizione di ITS Business Development Manager ha elargito una “borsa di studio” per un ragazzo meritevole e ha fornito le docenti Elena Tavelli (esperta di marketing) e Lucia Nuzzi (Exexutive Business e Team Coach). Inoltre, per testare il lavoro degli studenti l’azienda associata Panozzo srl di è messa a disposizione della scuola.
“Il rapporto con le scuole e la formazione degli studenti sono diventati tra le missioni principali della nostra associazione – prosegue Piazza -, per rendere le nostre aziende moderne e al passo con i tempi è essenziale che siano guidate e sostenute da giovani preparati in tutti i settori: dalla dirigenza fino ai reparti produttivi”.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Lo scorso martedì 12 dicembre 2023 si è tenuto il webinar “Esenzione della nomina del consulente ADR alla luce del DM 7 agosto 2023”.
Trasmettiamo in allegato le slide utilizzate dal relatore Ing. Francesco Campese.
Per ulteriori informazioni contattare Silvia Negri, responsabile ambiente e sicurezza di Confapi Lecco Sondrio: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.
Si tratta di una brusca inversione di tendenza, considerato che il passaggio dal 2022 al 2023 era stato contrassegnato da un aumento dall’1,25% al già menzionato 5%.
L’individuazione del tasso di interesse legale, alla luce di quanto previsto all’art. 1284 c.c., è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Occorre dunque richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, è importante precisare che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Pertanto, è quindi pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento compreso.
La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
Effetto anche sul versante contributivo
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:
(MF/ms)
Imposte sui redditi
Imprese
1. Spese di rappresentanza
Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, spese di rappresentanza.
La loro qualificazione (cfr. art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche (TUIR) – D.M. 19 novembre 2008 – circolare n. 34/E/2009) risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.
3. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
La cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività ai dipendenti, da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, non può considerarsi spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività svolta.
Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore.
Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 258,23 euro (1); in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.
È evidente che se le spese sono funzionali all’attività dell’impresa, come divise, scarpe da lavoro, ecc., sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa e non rivestono natura retributiva per i dipendenti o i collaboratori.
Professionisti
1. Omaggi a clienti
Sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’oggetto.
2. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
Non esiste specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere deducibile per intero in conseguenza del fatto che, secondo la nozione fornita dal D.M. 19 novembre 2008, le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza.
Contribuenti minimi
Le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei “contribuenti minimi” sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro. Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza.
La circolare n. 34/E/2009 segnala che le spese di rappresentanza sono da ritenersi inerenti entro i limiti di congruità (e dunque deducibili nei limiti previsti in materia di reddito d’impresa e lavoro autonomo).
Contribuenti forfetari
Le spese per omaggi sostenute da contribuenti che usufruiscono del regime cosiddetto forfetario, di cui alla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto i contribuenti in tale regime quantificano il reddito tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto dalla specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.
Le considerazioni relative ai contribuenti minimi non sono quindi estendibili ai “forfetari”.
La deducibilità degli oneri in esame è in relazione all’attività di lavoro autonomo, per cui:
Prospetto riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi ai clienti |
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DESCRIZIONE | IN FASE DI ACQUISTO | NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA | |||
DETR.NE IVA | DEDUZ.NE COSTO | EMISS.NE FATTURA | TIPO OPERAZ. |
RICAVO | |
Beni rientranti nell’oggetto dell’attività |
SÌ (*) | SÌ | SÌ | soggetta ad IVA | SÌ |
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 50,00 euro |
NO | SÌ (**) | NO | esclusa IVA | NO |
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore non superiore a 50,00 euro |
SÌ | SÌ | NO | esclusa IVA | NO |
(*) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’IVA in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa dall’IVA. (**) Nel limite percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo “imposte dirette”. |
(MF/ms)
Parte Normativa
1) Decorrenza e durata
Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.1.2023 e scadenza al 31.12.2025.
2) Relazioni Industriali
Nell’ambito delle materie di competenza dell’Osservatorio Nazionale Plurisettoriale, è stata introdotta la previsione di verificare l’opportunità dell’armonizzazione di alcuni istituti contrattuali tra i vari comparti a cui si applica il presente CCNL e di valutare l’esistenza di eventuali distretti produttivi.
3) Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo.
In aggiunta a quanto già disciplinato dal CCNL in materia è stato definito che nel contratto di appalto la società appaltante richiederà alla società appaltatrice l’applicazione del contratto collettivo, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, del settore al quale la società appaltatrice appartiene.
4) Misure per le donne vittime di violenza di genere (nuovo articolo)
Nel richiamare le intese esistenti in materia e gli accordi Interconfederali sottoscritti tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, è stata introdotta a favore delle donne vittime di violenza di genere, ed al verificarsi delle condizioni disciplinate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di massimo 5 mesi, fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da ENFEA.
Ai sensi del comma 5 del D. Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
È stato altresì previsto che le lavoratrici, qualora vi siano più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Altresì alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e un’agevolazione nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare la disciplina in materia di ferie e par solidali.
5) Rappresentanza (nuovo articolo)
In riferimento all’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 come modificato dall’accordo integrativo del 19 settembre 2019, sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil che definisce le regole per la misurazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, in base alle vigenti disposizioni amministrative sulla materia, hanno richiamato le regole previste dagli accordi per la certificazione degli iscritti tramite compilazione completa e puntale dell’UNIEMENS da parte delle aziende.
6) Informazione e formazione bilateralità (nuovo articolo)
Al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità previsti dalla contrattazione collettiva, viene riconosciuta, in caso di esaurimento delle ore di assemblea di cui all’art 67 un’ora aggiuntiva di assemblea il cui o.d.g. dovrà specificare “informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale”.
7) Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori).
Sono state ridefinite le percentuali per il riconoscimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle misure del 4% fino a 50 dipendenti, 5 % da 51 a 100 dipendenti e 6% oltre 100 dipendenti. La percentuale viene calcolata in riferimento ai lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Nulla è stato innovato in materia e quindi rimane confermato che nell’ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
8) Lavoro Agile – Smart Working (normativa comune a tutti i settori)
Alla normativa già esistente nel CCNL è stata aggiunto il rinvio al protocollo nazionale su lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 dalle parti sociali, laddove sia necessario integrare l’attuale disciplina contrattuale.
9) Classificazione del personale
L’accordo di rinnovo ha previsto l’avvio dei lavori della Commissione per la revisione dell’inquadramento a partire dal mese di aprile 2024 con termine lavori entro il mese di aprile 2025.
Le parti hanno definito che l’introduzione di un nuovo sistema di inquadramento avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente CCNL.
10) Settore PLASTICA E GOMMA – I AREA – II Livello
Nella relativa Declaratoria è stata apportata la seguente nota a verbale di chiarimento: “Nota seconda alinea: sostituire “dopo 18 mesi di inquadramento nel II livello” con “dopo 18 mesi di inquadramento nel I livello”.
11) Banca ore solidali (normativa comune a tutti i settori)
Al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidali prevista dall’articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.151, UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno definito le Linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e/o adottate in sede aziendale.
12) Malattia e infortunio non sul lavoro
Sono state introdotte due importarti novità disciplinate nelle due note a verbale inserite in calce all’art. 46, comune a tutti i settori.
In particolare con la prima Nota a Verbale è stato definito che su espressa richiesta scritta del lavoratore interessato, per un massimo di due richieste all’anno, il datore di lavoro fornirà la situazione relativa al periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, mentre con la seconda Nota a Verbale viene stabilito che la malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso se la patologia contratta non permette il recupero psicofisico del lavoratore.
13) Malattia – Comparto Vetro
Anche per il comparto del Vetro è stata introdotta la possibilità per il lavoratore, superati i limiti di conservazione del posto, di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta e non oltre sei mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.
14) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
L’attuale normativa contrattuale è stata integrata prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2024 per il periodo di congedo parentale di cui all’art. 32 D.lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l’indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024 il congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n.151/2001, della durata dieci giorni lavorativi, è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.
15) Accomodamenti ragionevoli
È stata inserita nel testo contrattuale la previsione sugli “Accomodamenti ragionevoli” di matrice europea (Dir. 2000/78/CE “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e sovranazionale (Convenzione ONU 2006 “Sui diritti delle persone
con disabilità”).
16) Rilevazione Quasi infortuni
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP, e RLS/RLSSA e RSU, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RLSSA, RSU e dai RSPP per individuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva diffusione.
17) Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori)
A parziale modifica della lettera D) dell’art. 57 è stato previsto che: