I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, sono tenuti a
redigere la
dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).
La lettera d’intento è, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.
In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “detassati” nel 2024.
Stando all’attuale disciplina, la compilazione della dichiarazione d’intento può infatti:
La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente, come detto, di indicare l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 ed è possibile esporre un
valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga
utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (
cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).
Peraltro, la prassi ha confermato che si può utilizzare una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).
La preparazione della dichiarazione d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato nel corso dell’anno (es. 2023) da parte dell’esportatore abituale.
Si rammenta che il plafond si considera utilizzato al momento di effettuazione dell’operazione secondo l’art. 6 del DPR 633/72 (circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003).
Fermo quanto descritto, è da segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria accetta le lettere d’intento anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in relazione agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).
Qualora si intendesse indicare nella dichiarazione d’intento un plafond maggiore di quello effettivamente maturato, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute con applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.
Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera d’intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità IVA.
Le medesime argomentazioni dovrebbero quindi valere anche per l’eventuale revoca di una dichiarazione d’intento già presentata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).
È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. PEC o email), al fine di prevenire contestazioni.
Un’ulteriore facoltà, riconosciuta dalla prassi amministrativa, è quella di non avvalersi del plafond per determinate operazioni, senza però revocare del tutto la lettera d’intento presentata.
Fermo restando che è preferibile manifestare la propria volontà di non “spendere” il plafond mediante mezzi di prova certi, come quelli di cui sopra (es. PEC o email), è stata riconosciuta validità anche al comportamento concludente del cessionario o committente (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).
Possibile incrementare l’utilizzo del plafond
Opposto è il caso, invece, in cui l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento.
È concessa tale possibilità, producendo una nuova dichiarazione ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare, da uno specifico fornitore, senza corresponsione dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 e ris. n. 120/2016).