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Da oggi Api Lecco Sondrio diventa Confapi Lecco Sondrio

Il 29 novembre 2023 è una data storica per la nostra Associazione.

Ieri sera l’Assemblea Straordinaria degli Associati, riunita all’hotel NH Pontevecchio di Lecco, ha ratificato il cambio di nome della nostra Associazione: dopo 75 anni da oggi ci chiamiamo Confapi Lecco Sondrio. 

E’ un momento molto importante e anche emozionante dopo 75 anni di storia, ringrazio gli imprenditori presenti e chi ha lavorato in questi mesi per portare a termine i cambiamenti di statuto, un passaggio non di certo facile – dichiara in Assemblea Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio -. Questo cambio di nome è il frutto di una decisione collettiva presa insieme agli altri presidenti delle Confapi territoriali a livello nazionale, abbiamo deciso di diventare, anche a livello formale e di immagine esterna, una cosa sola: da Lecco a Catania, da Venezia a Torino. Ora tutte le associazioni territoriali del nostro sistema si chiamano Confapi, seguite ovviamente dal nome del territorio che rappresentano”. 

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA STORIA DI CONFAPI LECCO SONDRIO




Formazione sicurezza con Ats Brianza: corso “Imparare dagli errori”

Ats Brianza propone a tutti gli addetti alla sicurezza un corso di 6 ore per imparare l’uso del modello di analisi multifattoriale Infor.Mo. sviluppato da Inail per l’analisi delle cause e la ricostruzione della dinamica degli infortuni e degli incidenti (near-miss) a fini preventivi.

Si tratta dell’undicesima edizione del corso “Imparare dagli errori” 
Lunedì 04.12.2023 durata 3 ore (9.30 – 12.30) parte teorica
Lunedì 11.12.2023 durata 3 ore (9.30 – 12.30) parte pratica (esercitazioni in cui si produrranno delle schede)

Il corso è gratuito con rilascio dei crediti formativi di aggiornamento; si rivolge a RSPP, ASPP, RLS, DL, Dirigenti, Tecnici, Formatori ecc.

Si svolge in modalità in presenza presso Ats Brianza, sede di Desio, nella sala riunioni dipartimentale di Via Novara, 3, piano -1.

Per iscriversi seguire al più presto le indicazioni sul sito ATS Brianza cliccando qui.

In allegato le specifiche del corso.

(SN/am)




Agevolazioni per le imprese energivore

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione sul tema (cfr. circolare n. 536 del 20.10.2023) per informare le aziende interessate che, con circolare n. 55/2023/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2024.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea per le citate dichiarazioni dal 1° dicembre 2023 fino alle ore 23:59 del 22 dicembre 2023.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Omaggi natalizi e fringe benefit

Molto spesso, durante il periodo di festività, le imprese riconoscono ai propri dipendenti una serie di omaggi che possono svariare da prodotti culinari fino ad arrivare ai buoni acquisto.

Tali costi sono deducibili per l’impresa, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Lato lavoratore, anche se si tratta di beni di modico valore, trova sempre applicazione il principio di omnicomprensività (art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, TUIR), in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d’imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Dunque, anche gli omaggi erogati sotto il periodo natalizio, quale panettone, spumante, ecc. concorrono al reddito del lavoratore dipendente. 

Tuttavia, il legislatore ha previsto un limite entro il quale, il totale dei benefits erogati in favore del lavoratore dipendente non è soggetto a imposizione fiscale (e contributiva).

Nello specifico, l’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23

Per il solo 2023, l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha innalzato tale soglia a 3.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Per tali soggetti, rientrano nel concetto di fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Inoltre per le generalità dei dipendenti anche per il 2023 opera il c.d. bonus carburante, esente solo da imposizione fiscale fino a 200 euro (limite indipendente da quello generale – vedi art. 1 D.L. n. 5/2023).

L’impresa può gestire un eventuale superamento del limite di 200 euro agendo sulla soglia di esenzione generale se ancora capiente.  

Il limite di 258,23 (o 3.000) euro non deve essere verificato in riferimento al singolo benefit ma considerando tutti i benefits (ad eccezione di quelli esclusi per legge) erogati in favore del dipendente.

Cosicché, anche nel riconoscimento dei piccoli omaggi, l’azienda deve verificare quale sia il limite raggiunto dal lavoratore nel 2023.

Per evitare che anche un omaggio di piccolo valore possa fargli varcare la soglia citata con conseguente imposizione di tutti i benefits percepiti.

A tal proposito, il momento di percezione è quello in cui il provento (o anche l’erogazione in natura sotto forma di beni e servizi) esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (vedi circolare AE n. 35/2022).

Per i voucher il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Tenendo conto anche del c.d. principio di cassa allargata.  

 

VERIFICA LIMITI ESENZIONE FRINGE BENEFIT 2023
 
 Senza figli a carico
 
 Con figli a carico 
258,23
 
3.000 euro 
Imposizione per il totale, se oltre soglia
 
Ipotesi 
 
Con figli a carico  Senza figli a carico 
Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo pari o inferiore a 258,23 euro Esenzione fiscale e contributiva totale
 
Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo superiore a 258,23 euro e fino a 3.000 euro
 
Esenzione fiscale e contributiva totale Imponibilità fiscale e contributiva per il totale dei fringe benefit
Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo superiore a 3.000 euro
 
Imponibilità fiscale e contributiva per il totale dei fringe benefit
       
 

(MF/ms)




Modello Ot23: entro dicembre 2023 bisogna completare le azioni

Come si anticipava nella circolare Api n.438 del 31 agosto 2023, l’Inail ha reso disponibile l’elenco delle azioni di prevenzione in tema di salute e sicurezza che permettono alle imprese di ottenere uno sconto sul premio assicurativo Inail.

Il modello Ot23 predisposto per l’anno 2023, con scadenza febbraio 2024 è disponibile sul sito Inail cliccando qui 

Il modello elenca gli interventi premianti a livello aziendale da adottare entro dicembre 2023 per attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si segnala nuovamente un breve video nel quale la dott.ssa Negri Silvia presenta alcune delle misure applicabili dalle imprese per raggiungere il punteggio necessario (100 punti).
Cliccando qui anche il pdf della presentazione utilizzata nel video, che riporta gli aspetti salienti.

Si ricorda che le aziende con qualche forma di sistema di gestione certificato o non certificato possono beneficiare più facilmente della misura incentivante.
Le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori.
Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi:

  • supporto orientativo iniziale (gratuito)
  • aiutarvi nella preparazione dei documenti (condizioni sotto indicate)
  • caricare la documentazione probante (costo 30 euro; gratuito per chi chiede il servizio ad API per la prima volta)
In ogni caso occorre comunicare l’esigenza con congruo anticipo (entro fine gennaio 2024) scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it
Condizioni del servizio completo di valutazione, preparazione, supervisione dei documenti e caricamento:
  • per aziende con < 10 addetti: 100 euro
  • per aziende con addetti fra 10 e 50: 300 euro
  • per aziende con oltre 50 addetti: 500 euro

(SN/am)




In scadenza il pagamento della seconda rata dell’IMU 2023

Il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre 2023 è sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.
 
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2023 e del 18 dicembre 2023, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2024.

I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.
 
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno 2024, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2023, la dichiarazione IMU 2024.

La dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Non occorre trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale; generalmente quindi, non deve essere presentata alcuna dichiarazione in caso di acquisto o vendita di bene immobile effettuata tramite rogito notarile o per successione regolarmente dichiarata.
 
Alcune novità 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.

Tra gli immobili esenti da IMU rientrano quindi, dal 2023, anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

  • sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
    • violazione di domicilio e
    • invasione di terreni o edifici oppure
  • per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per beneficiare di questa esenzione il contribuente deve comunicare al Comune, secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
 
La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% – art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021).
 
Ogni anno vanno comunque verificate condizioni specifiche e/o territoriali.
 
Il ravvedimento operoso

Chi non riuscisse a versare l’IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.
 
 
In sintesi:

  1. regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  2. regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  3. regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  4. regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  5. regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  6. regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti beni immateriali 4.0: riduzione beneficio dal 2024

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, nel 2024 la misura del credito d’imposta ex L. 178/2020 scende dall’attuale 20% al 15%.

Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”.

L’art. 21 comma 1 del DL 50/2022 convertito ha inoltre stabilito che “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta […] è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta in esame era quindi pari al 50% soltanto con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023), restando ferma l’aliquota del 20% per gli investimenti effettuati nel restante periodo sopra citato.

L’agevolazione al 20%, oltre che per gli investimenti 2023, è riconosciuta anche nel caso in cui gli investimenti in beni immateriali “4.0” siano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”, con accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento dell’acconto minimo del 20%.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 15% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020).

La medesima misura del 15% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.

Nel 2025 la misura di tale agevolazione scenderà poi ulteriormente, essendo fissata in misura pari al 10%.

La tabella in calce all’articolo riepiloga la variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”.

Resta ferma la misura per i beni materiali 4.0

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso la misura dell’agevolazione resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023.

L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:

  • 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022).
In merito alle agevolazioni per le imprese che effettuano investimenti “5.0”, il Viceministro Leo, nella conferenza stampa dello scorso 16 ottobre, ha affermato che il Ministro Urso starebbe lavorando a un provvedimento, del quale tuttavia al momento non si hanno notizie.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.

(MF/ms)
 

Variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”
 
Investimenti 1° gennaio 2023-31 dicembre 2023
(o termine “lungo” 30 giugno 2024)
 
1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (o termine “lungo” 30 giugno 2025) 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (o termine “lungo” 30 giugno 2026)
Beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016)
 
Credito d’imposta 20%.
Costi ammissibili max un milione di euro annuale.
 
Credito d’imposta 15%.
Costi ammissibili max un milione di euro.
Credito d’imposta 10%.
Costi ammissibili max un milione di euro.



Lettere di intento per il 2024

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento è, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “detassati” nel 2024.

Stando all’attuale disciplina, la compilazione della dichiarazione d’intento può infatti:

  • essere relativa a una singola operazione;
  • oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.
La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente, come detto, di indicare l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 ed è possibile esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, la prassi ha confermato che si può utilizzare una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La preparazione della dichiarazione d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato nel corso dell’anno (es. 2023) da parte dell’esportatore abituale.

Si rammenta che il plafond si considera utilizzato al momento di effettuazione dell’operazione secondo l’art. 6 del DPR 633/72 (circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003).

Fermo quanto descritto, è da segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, l’Amministrazione finanziaria accetta le lettere d’intento anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in relazione agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Qualora si intendesse indicare nella dichiarazione d’intento un plafond maggiore di quello effettivamente maturato, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute con applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.

Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera d’intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità IVA.

Le medesime argomentazioni dovrebbero quindi valere anche per l’eventuale revoca di una dichiarazione d’intento già presentata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. PEC o email), al fine di prevenire contestazioni.

Un’ulteriore facoltà, riconosciuta dalla prassi amministrativa, è quella di non avvalersi del plafond per determinate operazioni, senza però revocare del tutto la lettera d’intento presentata.

Fermo restando che è preferibile manifestare la propria volontà di non “spendere” il plafond mediante mezzi di prova certi, come quelli di cui sopra (es. PEC o email), è stata riconosciuta validità anche al comportamento concludente del cessionario o committente (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Possibile incrementare l’utilizzo del plafond

Opposto è il caso, invece, in cui l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento.

È concessa tale possibilità, producendo una nuova dichiarazione ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare, da uno specifico fornitore, senza corresponsione dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 e ris. n. 120/2016).

(MF/ms)




UE: con stop a norme imballaggi vince la filiera italiana

Coldiretti, Filiera Italia, Cia, Confapi, Ancc-Coop, Ancd-Conad, Legacoop, Legacoop Agroalimentare, Legacoop Produzione&Servizi, Ue.Coop, Flai Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil ottengono lo stop alle restrizioni sulla normativa sugli imballaggi, garantendo così la tutela del settore agroalimentare e di asset strategici per il Paese.
In particolare, il voto prevede l’esenzione dagli obblighi previsti dal regolamento per i prodotti soggetti ad un alto tasso riciclo, valorizzando così le alte performance italiane. Ottenuta, inoltre, la tutela delle bioplastiche totalmente compostabili e biodegradabili. Un risultato che valorizza il primato dell’Italia in tale settore e conferma come tali materiali possano costituire un elemento di forza anche con Paesi schierati su posizioni diverse rappresentando soluzioni incontestabilmente sostenibili. L’Italia, infatti, è diventata negli ultimi anni punto di riferimento globale nel materiale innovativo riciclabile ed ha già raggiunto in termini di riciclo obiettivi superiori alla stragrande maggioranza degli altri Paesi: il tasso di riciclo complessivo degli imballaggi in Italia ha raggiunto quota 73,3% nel 2021, superando l’obiettivo del 70% fissato per il 2030, collocando il nostro Paese al secondo posto in Europa per riciclo degli imballaggi pro-capite. A trarre vantaggio da questa vittoria, non sono solo le sole aziende degli imballaggi ma a ritrosofiliere fondamentali per il nostro Paese quali l’intero settore agroalimentare, dalla produzione, alla trasformazione e distribuzione, con decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Le modifiche alla norma consentiranno, inoltre, la prosecuzione di ingenti investimenti fatti in innovazione e in bioraffinerie prime al mondo oggi in funzione, di cui l’Italia è leader attraverso società quali Eni Versalis – Novamont che, insieme ad altre partecipate pubbliche e campioni nazionali, aderiscono a Filiera Italia. Parliamo di bioplastiche e di bioprodotti da fonti rinnovabili concepiti per la tutela del suolo e delle acque, attraverso la riconversione di siti industriali non più competitivi, nel rispetto delle specificità locali e in partnership con tutti gli attori della filiera. La leadership che il nostro Paese detiene in tali prodotti innovativi è ulteriormente confermata dal fatto che Cina e Stati Uniti stanno cercando di imitare tali prodotti e processi innovativi nella loro corsa agli sviluppi industriali del biomanufacturing.
Per l’agroalimentare in particolare, la nuova proposta salva il settore vitivinicolo, dall’obbligo del riuso delle bottiglie, a tutela del consumatore garantendo il mantenimento degli alti standard sanitari e di qualità delle produzioni made in Italy. Inoltre, salvo anche il settore dell’ortofrutta e, in particolare la IV gamma, dal divieto di confezionamento sotto a 1,5 kg: un risultato che tutela la qualità e la shelf life delle produzioni e, indirettamente, riduce lo spreco alimentare che altrimenti sarebbe aumentato vertiginosamente in pieno contrasto con gli attuali obiettivi europei. Altro risultato positivo riguarda il settore del florovivaismo dove finalmente i vasi da fiori e da piante sono inquadrati come fattore della produzione. Tali modifiche rappresentano un importante risultato soprattutto a tutela della competitività delle imprese dell’agroalimentare italiano e del potere di acquisto dei consumatori in un momento di grande difficoltà economica.
 



Manovra: Confapi a Chigi per riunione con premier Meloni

Confapi, rappresentata dal Direttore delle Relazioni Istituzionali, Annalisa Guidotti, ha preso parte a Palazzo Chigi alla riunione sulla Legge di Bilancio, presieduta dal Presidente del Consiglio Giorgia meloni, tra il Governo e le associazioni datoriali. Tra i temi portati al tavolo e la necessità che il Pnrr sia messo a terra e porti benefici anche alle aziende che sui territori producono sviluppo e lavoro. Inoltre l’auspicio che il finanziamento, spostato verso RepowerEu, possa avere il placet dell’Europa e siano messi così a disposizione delle aziende dei crediti di imposta per sostenere la transizione gemella che ha necessità di essere sostenuta con delle tappe graduali ma anche con un sostegno da parte del Governo per i numerosi investimenti che gravano di più sulle piccole e medie imprese. In merito ai fringe benefit, Guidotti auspica “un allargamento perché hanno aiutato i lavoratori della piccola e media industria” e aggiunge che “vanno bene le agevolazioni sulle assunzioni di personale ma in questo momento ci troviamo nel paradosso per cui non troviamo le risorse umane. E quindi vorremmo che fossero premiati coloro che rimangono in azienda attraverso una detassazione degli straordinari”.