1

Centro Studi: indagine sulla sostenibilità

Inviamo alle Aziende Associate l’indagine, redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia, dedicata alla sostenibilità

Lo scopo è rilevare la sensibilità, e lo stato dell’arte delle imprese associate, verso soluzioni sostenibili e a minor impatto energetico che offrono benefici molteplici e impattano sulla competitività aziendale, in particolare nell’attuale situazione di mercato connotata da estrema instabilità globale e diffusa contrazione della domanda.

Tra i temi di rilievo, le società benefit, concetto che si sta diffondendo con crescente forza non solo in Italia.

Il questionario deve essere compilato entro lunedì 27 novembre 2023.

CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE




Disciplina degli omaggi natalizi

In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

Fermo restando che la disciplina degli omaggi non è stata oggetto di particolari modifiche rispetto allo scorso anno, si riepilogano i tratti salienti della stessa ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti (1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; 0,4% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni).

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).

Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo).

Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Si evidenzia, inoltre, che, poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, se per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.

Tuttavia, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, assieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR, elevato per il 2023 a 3.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 40 del DL 48/2023).

Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

Deducibili anche le spese per le cene natalizie

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

(MF/ms)




Srl: obbligo nomina Organo di controllo

Molti uffici del Registro delle imprese, prima di comunicare la carenza al tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito alle srl che, pur avendo l’obbligo giuridico di nominare l’organo di controllo o il revisore, non vi hanno provveduto nell’assemblea di approvazione del bilancio 2022.

Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese provvederanno alle segnalazione della carenza ai competenti tribunali ai sensi dell’art. 2477 comma 5 c.c.

In pratica molti Conservatori (soprattutto nel Triveneto) stanno provvedendo a dare una sorta di “ultimatum” alle srl che non hanno provveduto agli obblighi le quali, se non provvederanno a inviare al Registro delle imprese il verbale di assemblea che dimostri l’avvenuta nomina del sindaco unico o del revisore entro un determinato termine (in genere 30 giorni dopo l’avviso) segnaleranno l’omissione al competente tribunale.

A riguardo appare opportuno ricordare i termini della vicenda.

Ai sensi dell’art. 379 (più volte emendato) del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovevano “provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma (comma 1 dell’art. 2477 c.c., ndr) entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.

In pratica le società che, nell’ambito dei bilanci relativi all’esercizio 2021 e 2022, hanno superato per entrambi gli esercizi oggetto di analisi uno dei tre parametri previsti dall’art. 2477 c.c., nel corso dell’assemblea delegata ad approvare il bilancio 2022 dovevano nominare un organo di controllo, attribuendo allo stesso anche la revisione legale dei conti, o un revisore.

I parametri sono noti: totale attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità.

Va evidenziato a riguardo che le segnalazioni al Registro delle imprese riguarderanno solo le società che avendo superato per due esercizi uno dei parametri (anche diversi nei due anni) non abbiano provveduto alla nomina, mentre nessuna segnalazione sarà effettuata nei casi in cui l’obbligo di nomina scaturisca dal fatto che la società sia tenuta alla redazione del consolidato o quando essa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nel caso in cui la segnalazione del Registro delle imprese pervenga al tribunale competente, sulla base della sede legale della società, esso provvederà alla nomina decidendo, in primo luogo, il tipo di controlli a cui sottoporre la società (se lo statuto non preveda espressamente la nomina di un sindaco o di un revisore), stabilendo di fatto se la società debba essere sottoposta sia ai controlli di cui all’art. 2403 c.c., sia alla revisione legale (nominando in questo caso un sindaco unico o un collegio sindacale) oppure esclusivamente a quest’ultima (nominando esclusivamente un revisore).

Inoltre, il tribunale deciderà il professionista da nominare e il relativo compenso, presumibilmente sulla base dei parametri giudiziali di cui al DM 140/2012 (parametri, peraltro, in via di modificazione).

Ci si chiede però come il tribunale sceglierà i soggetti da nominare. A riguardo quasi tutti i tribunali hanno chiesto agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili l’elenco dei soggetti disponibili ad assumere incarichi di sindaco unico o revisore nelle srl, da cui saranno attinti i nominativi proposti.

Ovviamente, per poter svolgere l’attività di revisione, il dottore commercialista o l’esperto contabile dovrà essere iscritto anche al registro dei revisori. Nel caso di nomina di un sindaco unico (o di un collegio sindacale) con funzioni di revisione i professionisti, oltre che iscritti al registro dei revisori, dovranno invece risultare iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti.

Un’ultima considerazione pare opportuna. Il soggetto nominato, prima di accettare l’incarico, dovrà verificare, oltre alla congruità del compenso, anche la propria posizione di compatibilità rispetto alla nomina, analizzando la propria indipendenza nei confronti della società nel quale si appresta a svolgere la funzione di sindaco o di revisore. Nel caso di sindaco-revisore la compatibilità dovrà essere valutata in relazione all’art. 2399 c.c. e alle norme di comportamento del collegio sindacale, nonché se revisore rispetto agli artt. 10, 10-bis e 10-ter del DLgs. 39/2010 e al recente Codice etico del revisore emanato nel 2023. Solo al DLgs. 39/2010 e al Codice etico dovranno invece far riferimento i meri revisori.
 

(MF/ms)