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Indagine Confapi sull’internazionalizzazione

Informiamo le aziende associate che Confapi intende definire un piano strategico per l’internazionalizzazione che aiuti le pmi ad espandersi sui mercati esteri.

 

Per pianificare in modo efficace attività e strumenti, risulta determinante conoscere la Vostra esperienza all’estero; per questo abbiamo elaborato un breve questionario che potete compilare in circa cinque minuti entro il 10 novembre 2023.
Le Vostre risposte saranno preziose per delineare la strategia Confapi per l’internazionalizzazione
 
Per partecipare all’indagine cliccare qui

(MP/am)




“Mecspe 2024”: opportunità per le aziende associate

CONFAPI organizza la partecipazione delle Aziende Associate alla prossima edizione di Mecspe, esposizione internazionale di riferimento per l’industria manifatturiera.
La fiera si terrà a Bologna Fiere da mercoledì 6 marzo a venerdì 8 marzo 2024.

 

Ogni azienda avrà a disposizione una postazione singola comprensiva di:

  • Un banco e uno sgabello;
  • Un supporto espositivo a scelta dell’azienda (mensola, vetrina, cubo etc);
  • Layout personalizzato con logo aziendale.
La quota comprende:
  • Servizio di organizzazione dell’iniziativa e progettazione dello spazio espositivo con l’allestitore;
  • Iscrizione alla fiera e a catalogo di ogni singola azienda partecipante;
  • Presenza di 2 persone di Rete Ufficio Estero durante l’intera manifestazione e servizio di interpretariato in 6 lingue, con presidio dello stand anche in assenza di personale dell’azienda;
  • Fornitura dello stand “chiavi in mano”;
  • Fruizione di un’area comune destinata all’accoglienza dei visitatori e al networking;
  • Creazione, impaginazione e stampa di una brochure rappresentativa di tutte le aziende partecipanti;
  • Raccolta di contatti e successiva attività di follow-up svolta dal personale di Rete Ufficio Estero.
Per informazioni aggiuntive, vi invitiamo a visionare il modulo in allegato.

 

Iscrizioni entro lunedì 20 novembre 2023, inviando il documento compilato e sottoscritto a info@ufficioestero.it.

(MP/mz)
 




Premiazione annuale Aziende Associate: anniversario di fondazione

Api Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle Aziende Associate che quest’anno festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo: segreteria@api.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di controllare o aggiornare i nostri database.

 

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.

(SG/sg)




Indagine Api Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati relativi all’indagine congiunturale III trimestre 2023.

 




Indagine congiunturale III trimestre: calano gli ordini e torna l’incognita energia

Stiamo rallentando e gli ultimi mesi di attività confermano i segnali che si erano già palesati nel periodo precedente. E’ questo il dato principale che emerge dall’analisi congiunturale del terzo trimestre 2023 che ha realizzato il Centro Studi di Confapindustria Lombardia.
Il 50% delle aziende associate ad Api Lecco Sondrio sta registrando un calo tra l’1-5% degli ordini, per alcune il dato è perfino peggiore, solo per tre su dieci è positivo.
Prevale la stabilità, invece, riguardo a investimenti e occupazione, in continuità con i mesi precedenti del 2023. Discorso differente per i costi della produzione, per la componente energia e per le forniture dei materiali.  Nonostante un 2022 particolarmente difficile, nell’ultima rilevazione dell’anno sembravano vedersi segnali di miglioramento; dati positivi che nei primi mesi del 2023 si accentuano in particolare sui costi dell’energia. Nel secondo trimestre 2023 permane tensione per le dinamiche dei costi produttivi, che continuano a crescere ma con minor vigore. Nel terzo trimestre i costi della produzione continuano a presentare casi di contrazione, ma meno diffusi. Per la componente energia si assiste ad una decisa crescita (8%), mentre la maggior parte dei casi registra una crescita contenuta (30%).
Il contesto domestico continua a rappresentare il più rilevante mercato di riferimento per la maggior parte delle imprese associate, che non sempre si muovono fuori dai confini nazionali. Si evidenzia tuttavia anche in Italia un rallentamento (marcato 10%, contenuto 28%), che riflette ordini calanti per un importante nucleo di associate: una diffusa tensione sulla domanda, che stenta a decollare da diversi mesi. L’Italia offre qualche spunto in più (i casi di crescita degli ordini sfiorano i 3 su 10), mentre i mercati esteri paiono più stabili ma offrono opportunità di sviluppo a un numero molto ridotto di associati.

Il periodo non è di certo facile da affrontare – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio -. Sul tavolo ci sono parecchie incognite, due quelle principali che sono il calo degli ordini dal mercato italiano, il nostro principale mercato di riferimento, e la componente dei costi dell’energia che sta tornando a crescere. In questo contesto è difficile capire come potrebbe svilupparsi il lavoro da qui alla fine dell’anno, siamo in fase di attesa e procediamo con molta cautela”.

Alleghiamo report completo dell’indagine. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa
 




Interpelli ambientali: il Ministero risponde sui residui da attività di recupero rifiuti

Sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sono consultabili le risposte ad alcuni interpelli di tipo ambientale emersi nell’ultimo periodo cliccare qui 

L’ultimo interpello in ordine cronologico riguarda i residui, derivanti da attività di recupero, da inviare a smaltimento. Le risposte sono disponibili nella sezione “economia circolare”, alla quale si rimanda cliccando qui 

(SN/am)




Rischi derivanti da agenti fisici

Con la presente si segnala che sul portale “agenti fisici” è disponibile materiale aggiornato sulla misurazione e prevenzione dei rischi fisici come microclima, vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici: cliccare qui

Ci sono anche eventi programmati e podcast su diversi temi che possono essere utili, Api Lecco Sondrio invita gli addetti alla sicurezza a prenderne visione.

(SN/am)




Per gli investimenti in beni prenotati nel 2022 c’è tempo fino al 30 novembre

Scade il prossimo 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022. Il termine è stato così prorogato, da ultimo, ad opera del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”).

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetti nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-bis del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 (sul tema della “prenotazione” si vedano, ex multis, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022).

Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Quanto ai beni materiali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-ter del DL 198/2022) in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.

Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati oltre il 30 novembre ma sempre nel 2023, l’agevolazione applicabile sarebbe quella prevista per il 2023, vale a dire la misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che riguarda, sulla base dell’attuale disciplina, gli investimenti fino al 2025).

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

Indicazione già nel modello REDDITI 2023

L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello REDDITI 2023.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU di tali modelli prevedono infatti che nella colonna 2 del rigo RU5 (rigo denominato “credito d’imposta spettante nel periodo”) vada indicato l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice “3L”) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.

Viene altresì precisato che “tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione”.

Per i beni in esame occorre inoltre compilare il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito “3L” ) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla “prenotazione”, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della
presente dichiarazione.

Sulla base di alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (FAQ Agenzia delle Entrate 5 giugno 2023, ancorché con riguardo al modello REDDITI 2023), nel successivo modello REDDITI 2024, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2023, per evitare la duplicazione dei dati.

(MF/ms) 




Online gli elenchi Split Payment per l’anno 2024

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024.
Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023. 

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase. A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2024 aggiornati al 20 ottobre 2023:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito. Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Apposito modulo per segnalare gli errori

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)




Entro il 31 ottobre 2023 la regolarizzazione delle violazioni formali

Scade il prossimo 31 ottobre il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.

La definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta ed è strutturata in modo simile a quella che era stata prevista dall’art. 9 del DL 119/2018.

Il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 ma è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre.

L’originario termine del 31 marzo 2023 per la prima rata (o per tutte le somme) è stato posticipato al 31 ottobre dal DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto “Bollette”).

Bisogna a tal fine indicare nel modello F24 il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.

Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.

Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2019.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.

La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto. Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6.

Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere.

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.

A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:

  • l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esentinon imponibiliescluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
  • l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
  • gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
  • la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
  • l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
  • l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
  • le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.
Importante l’elenco della circolare

Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:

  • violazioni in tema di quadro RW;
  • omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
  • omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
  • omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;
  • omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.
Non rientrano nella definizione delle violazioni formali le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione in bonis (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la trasparenza fiscale, modello EAS).

(MF/ms)