“Decreto Lavoro”: chiarimenti ministeriali sui contratti a termine
In particolare, la circolare evidenzia che:
- resta fissato in 24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- il contratto a termine può essere stipulato liberamente, cioè senza alcuna causale, fino a 12 mesi di durata;
- non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi;
- è rimasto invariato il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).
La novità più importante è stata, tuttavia, introdotta in sede di conversione del Decreto-Lavoro circa la possibilità per i datori di lavoro di stipulare liberamente contratti di lavoro a termine acausali, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 (l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere). A tal proposito il Ministero del Lavoro, fornisce alcuni esempi all’interno della circolare.
La circolare del Ministero ribadisce, infine, l’esclusione dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato dal limite del 20%, così come l’esclusione dai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori (c.d. lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati).
Si allega Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023
(FV/fv)