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Conseguenze della fatturazione oltre i termini

L’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, dispone che: la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto.  

Il momento di effettuazione dell’operazione è così individuato: 

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. 
Una volta individuato il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura “immediata” deve essere emessa entro 12 giorni.  

Questo è il termine di emissione della fattura elettronica (o anche ordinaria). La data del documento fiscale dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione rilevabile dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019 . 

Cosicché, se ipotizziamo una cessione di beni effettuata il 28 ottobre 2023, la fattura potrà essere: 

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 ottobre 2023);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 ottobre 2023);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre  2023) e il termine ultimo di emissione (9 novembre), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 ottobre 2023).
Rimane ferma la possibilità di emettere una fattura anticipata (o differita) rispetto alla data di effettuazione dell’operazione individuata nei termini anzidetti.  

Laddove la fattura non sia emessa nei suddetti termini, potrebbero scattare le sanzioni di cui  all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Le sanzioni possono variare a seconda se l’omessa o la tardiva fatturazione ha inciso sulla liquidazione e, dunque, sul versamento dell’Iva all’Erario. 

Laddove l’invio tardivo della fattura non ha inciso sull’Iva da versare all’Erario (violazione “formale”sanabile anche in ravvedimento), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. 

Per le violazioni formali, è ancora possibile ricorre alla regolarizzazione delle irregolarità formali (Legge n. 197/2022) versando, entro il 31 ottobre 2023, una somma pari a 200 euro per periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni commesse. Il pagamento può essere effettuato anche in due rate: 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024.  

Laddove invece la fattura tardiva abbia comportato il versamento dell’Iva in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta: scatta la sanzione dal 90 al 80% dell’imposta non documentata o documentata con un ritardo tale da incidere sulla liquidazione periodica del tributo.

A ogni modo, per le violazioni sostanziali, la sanzione non può essere inferiore a 500 euro per ogni singola violazione. Fermo restando: la riduzione al terzo (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997) e la possibilità di ravvedere l’inadempimento. Anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance.  
 

(MF/ms)




Il diritto alla detrazione Iva per le fatture elettroniche nell’area riservata

In base alle indicazioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 1/2018, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti richiede alla base una serie di presupposti ossia due requisiti assoluti: oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; anche quello di presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

Inoltre, ai fini della detrazione, la fattura deve essere annotata nel registro Iva degli acquisti.

In base all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, comma 1, secondo periodo: entro il medesimo termine (16 di ciascun mese) di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. 

Tali indicazioni vanno rapportate con le disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo in base al quale, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 

Come da provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, in materia di fatturazione elettronica, punto 4.3, potrebbe accadere che il recapito della fattura al soggetto ricevente non sia possibile.

In tale caso lo SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi,­ per vie diverse dallo SdI ­al cessionario/committente, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. 

A tal proposito, nella risposta n. 435/2023, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui la fattura superasse i controlli, ma lo SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di ”presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata ”Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale ”Fatture e Corrispettivi”.

In base a tali precisazioni, la ”presa visione” della fattura determina l’avverarsi del ”presupposto formale” che,­ in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/E/2018unitamente al realizzarsi del ”presupposto sostanziale”, consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.
 

(MF/ms)




Imposta di bollo e appalti pubblici

La nuova imposta di bollo una tantum, dovuta dall’appaltatore in relazione a contratti di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 18 comma 10 del DLgs. 36/2023, sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta sui contratti di appalto al momento della registrazione.

Lo afferma la risposta ad interpello n. 446, pubblicata il 9 ottobre, che integra i chiarimenti già forniti, sul tema, dalla circ. 28 luglio 2023 n. 22.

Si ricorda che l’art. 18 comma 10 del DLgs. 36/2023, nel contesto della riforma della disciplina dei contratti pubblici, ha modificato le modalità di applicazione dell’imposta di bollo ai contratti di appalto pubblico, disponendo che l’imposta di bollo, su tali contratti, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.

La misura dell’imposta dovuta è stata definita dalla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al Codice degli appalti, secondo “un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo” (così la circ. n. 22/2023).

L’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va, quindi, parametrata all’importo massimo previsto dal contratto (ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti), al netto dell’IVA.

L’imposta in parola è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE (cfr. il provv. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2023 n. 240013/2023 e i codici tributo istituiti con la ris. n. 37/2023), anche se successivi provvedimenti potranno definire ulteriori modalità di versamento anche utilizzando la piattaforma pagoPA.

Per quanto concerne la decorrenza, la nuova disciplina trova applicazione ai soli procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli avviati anteriormente continua a trovare applicazione la normativa previgente.

La risposta n. 446/2023, in particolare, si sofferma su un aspetto relativo all’effetto sostitutivo realizzato dal nuovo bollo una tantum pagato dall’appaltatore.

Infatti, l’istante si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto resti dovuta l’imposta di bollo “finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista” dal nuovo Codice dei Contratti pubblici.

In linea di principio, infatti, ai sensi della Tariffa, allegata al DPR 642/72, i contratti presentati per la registrazione sono soggetti a imposta di bollo fin dall’origine, in misura diversa a seconda della modalità di registrazione (telematica o meno) e del contenuto del contratto (cfr. gli artt. 1 e 1-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

Tuttavia, come si desume dalla lettera della norma (art. 2 dell’Allegato I4), il pagamento dell’imposta una tantum sui contratti di appalto “ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui” all’art. 13 punto 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.

In proposito, anche la circ. n. 22/2023 ha precisato che “il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972 […] Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario”.

Pertanto – conclude l’Agenzia delle Entrate nella riposta n. 446 – nella fase di registrazione del contratto non è più dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto da parte dell’appaltatore aggiudicatario, secondo le regole definite dall’Allegato I.4.

Il pagamento ha effetto sostitutivo

In ogni caso, le nuove disposizioni riguardano i nuovi contratti da registrare, relativi a procedimenti di aggiudicazione avviati dal 1° luglio 2023.

Le conclusioni accolte paiono coerenti anche con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 22/2023 in relazione alle modalità di applicazione dell’imposta di bollo una tantum nel caso in cui il contratto di appalto pubblico sia rogato o autenticato da notaio e, quindi, registrato con la procedura telematica di cui all’art. 3-bis del DLgs. 463/1997: in tal caso, “l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici” (circ. n. 22/2023).

(MF/ms)




Operativo il registro dei titolari effettivi

È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). 

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.

Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Ciò in base all’art. 3 comma 2 del DPR 558/99, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.

Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 comma 6 del DM 55/2022 ha subordinato l’operatività del sistema alla predisposizione dei seguenti provvedimenti:

  • da parte di InfoCamere S.C.p.A., un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 2016/679/Ue (o GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (ex art. 11 comma 3 del DM 55/2022). Disciplinare che risulta avere ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (parere 14 settembre 2023 n. 397);
  • da parte del MIMIT, un decreto sui diritti di segreteria (ex art. 8 comma 1 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 20 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 149/2023);
  • sempre da parte del MIMIT, un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione (ex art. 3 comma 5 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 12 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 93/2023).
Inoltre, seppure non espressamente indicato tra i provvedimenti cui è subordinata l’operatività del sistema, è intervenuto anche il decreto MIMIT 16 marzo 2023 (pubblicato anch’esso sulla G.U. n. 149/2023), di approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva (ex art. 8 comma 3 del DM 55/2022).

Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

Si tenga presente, infine, che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022). Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 comma 5 secondo periodo del DM 55/2022).
 

(MF/ms)




“Transizione energetica: un territorio in trasformazione”: conferenza a Lariofiere mercoledì 18 ottobre

Mercoledì 18 ottobre alle ore 9:30 presso la sede di Lariofiere a Erba si svolgerà un incontro del ciclo “Energia ed energie per il territorio lariano” dal titolo “Transizione energetica: un territorio in trasformazione“.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, è dedicato ad approfondire normativa, incentivi, best practice, strumenti a sostegno della transizione energetica e della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Programma dell’evento e form di iscrizione sono disponibili cliccando qui.

(RP/am)