Calamità naturali e documenti distrutti: cosa fare
L’avvicendarsi sempre più frequente di episodi calamitosi all’interno del nostro territorio nazionale rende più che mai doveroso sottolineare la disciplina in materia e, su tale filone, dopo gli eventi metereologici che hanno interessato l’Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una comunicazione per rispolverare le procedure da rispettare da tutti coloro che hanno subito la perdita di documenti contabili e di beni. Vengono fornite, in particolare, le indicazioni che i contribuenti devono adottare per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.
La perdita di beni o di documenti contabili, ove non certificata debitamente, è infatti foriera di importanti conseguenze, ovverosia:
- la prima, è che l’Agenzia delle entrate potrebbe desumere dalle differenze inventariali e/o delle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino, presupponendo così la cessione di merce in evasione di imposta;
- la seconda, è che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente, non esonera quest’ultimo dall’onere della prova poiché, a norma dell’articolo 39, comma 2, lettera c), D.P.R. 600/73, l’accertamento induttivo è sempre possibile anche “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.
Ciò posto diviene dunque fondamentale per i contribuenti conoscere i corretti adempimenti fissati dal legislatore per superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 ed evitare così il potenziale rischio di un recupero fiscale.
L’articolo 1, D.P.R. 441/1997, è chiaro e possiamo semplificarlo in tal modo: un’intera produzione eseguita, ovvero i molteplici acquisti di merci, se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono presuntivamente essere ritenuti ceduti a terzi. In assenza di relativa fatturazione, l’Amministrazione finanziaria ha nel proprio “arco” la freccia della presunzione legale relativa insita nella norma, con totale inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è chiamato a dimostrare che non ha ottenuto alcun introito non dichiarato.
Soccorre allo scopo il successivo comma 2 che, alla lettera a), precisa che la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi, alternativamente, sono stati impiegati per la produzione, oppure risultano distrutti o sono andati perduti. Le regole procedurali sono poi disciplinate dall’articolo 2, che distingue a seconda delle diverse fattispecie. In particolare, per la distruzione fortuita di beni strumentali la norma di riferimento è l’articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, a mente del quale “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”.
In sintesi, la perdita fortuita dei beni deve essere provata:
- attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza;
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti indicato in contabilità e la data certa.
Passando alla disamina delle procedure necessarie per documentare la distruzione involontaria di documenti contabili a causa dei predetti eventi calamitosi, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:
- al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
- al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;
- alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
- a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.), se la distruzione ha interessato anche tali elementi probatori.
(MF/am)