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Officina cinema 2023: si parte il 20 settembre

Siamo lieti di annunciarvi in antemprima la seconda edizione di “Officina cinema”, il cineforum organizzato dal Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio che quest’anno è dedicato al tema lavoro e giovani

Tre film, tre sguardi, tre prospettive diverse tra passato, presente e futuro sul mondo dell’occupazione giovanile. Sogni realizzati, sogni spezzati e le aspettative in tema lavoro per i prossimi anni. 

Le proiezioni si terranno al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco (via Parini 16). 

Questo il programma:

Mercoledì 20 settembre 2023, ore 21,  “The Fabelmans” di Steven Spielberg (Usa, 2022)

Mercoledì 4 ottobre 2023, ore 21, “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia (Italia, 2014)

Mercoledì 18 ottobre 2023, ore 21, “After work” di Erik Gandini (Svezia, 2023)

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

Alleghiamo locandina. 




Api e Mestieri Lombardia: progetto In-JOBs4NEETs

Api Lecco Sondrio, in collaborazione con Mestieri Lombardia, agenzia per il lavoro no-profit accreditata da Regione Lombardia e autorizzata dal Ministero del Lavoro, e con il cofinanziamento della Fondazione J.P. Morgan, realizzerà il progetto “IN-JOBs4NEETs“.

 

Il progetto è rivolto a giovani di età compresa tra i 18-29 anni che non studiano e non lavorano. Si tratta di soggetti che, per svariati motivi, possono trovarsi in situazione di svantaggio e/o fragilità e che hanno la necessità di essere accompagnati alla ricerca del lavoro anche mediante momenti formativi ad hoc.

Il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale rappresenta una leva strategica del progetto che vuole superare il mismatch fra domanda e offerta del lavoro, identificando i fabbisogni e i profili di competenze richiesti dalle aziende. 

Nello specifico, il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • promuovere inserimenti lavorativi/percorsi di supporto efficaci
  • rafforzare l’occupabilità, investendo su competenze e soft skills
  • attivare e rafforzare i giovani, da lungo tempo inattivi, da un punto di vista sia professionale che motivazionale
  • promuovere un incontro più efficace tra domanda e offerta di lavoro
Per questa prima edizione, il focus sarà sulle lavorazioni meccaniche e verrà strutturato come segue:

 

– 2 ore di presentazione del settore metalmeccanico ai partecipanti.
– 16 ore di formazione sulle soft skills: saranno coinvolti aziende, lavoratori, responsabili delle risorse umane, che si racconteranno e risponderanno alle domande dei partecipanti.
16 ore di formazione in materia di salute e sicurezza (con rilascio di attestati).
– 16 ore di formazione teorica sul disegno meccanico
– monte ore di formazione aziendale on the job su argomenti specifici da definire in base al profilo professionale che verrà individuato dalla singola impresa che collaborerà alla realizzazione del progetto.
– tirocinio extracurriculare di 4 mesi.
 
La partecipazione al progetto è pluri vantaggioso per le aziende:
– trovare e formare nuove risorse
– alto impatto sociale
– rafforzamento del rating ESG e raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030

Per questo motivo vi invitiamo a contribuire al progetto, non solo offrendo delle possibilità di impiego all’interno del vostro contesto aziendale, ma costruendo insieme a noi dei percorsi di formazione efficaci e funzionali all’inserimento lavorativo dei giovani.

Qui il link per la manifestazione di interesse entro il 20 settembre 2023.

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Formazione. 

(SB/tm)




“Orientalamente 2023”: le aziende incontrano gli studenti

Si informano le aziende associate che la Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale e le parti sociali, sta organizzando la rassegna “OrientaLamente 2023”, un evento di orientamento dedicato agli studenti frequentanti le classi III del I grado che dovranno scegliere il percorso di scuola superiore per il prossimo anno scolastico 2023/24.
 
L’evento si terrà presso il Monasterodi Santa Maria del Lavello da giovedì 12 ottobre (giorno di inaugurazione) a sabato 21 ottobre 2023. 

 

Gli studenti delle scuole di I grado potranno visitare i seguenti spazi espositivi su prenotazione:

  • aree orientative: gli studenti potranno chiedere ai docenti orientatori informazioni e/o chiarimenti circa gli indirizzi di preferenza attivati presso gli istituti di istruzione e formazione della provincia di Lecco.
  • laboratori didattici: gli Istituti Superiori di II grado e i Centri di Formazione della provincia di Lecco allestiranno alcuni laboratori didattici formativi che gli studenti potranno visitare e sperimentare durante la visita guidata.
  • spazio aziende: gli studenti e i genitori potranno avere un primo contatto con le varie realta produttive in rapida trasformazione. Esplorare opportunita innovative, ma soprattutto riflettere sul tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo sperimentare.
  • check point scuola/lavoro: sportello informativo per studenti  che vogliono conoscere gli sviluppi di lavoro dei percorsi scolastici per diventare Lavor…Attori del domani. 
Chiediamo, pertanto, alle nostre aziende associate la disponibilità a partecipare e allestire uno spazio espositivo e di dialogo all’interno della struttura. Sarà possibile proiettare video, distribuire gadget e materiale informativo, far visionare macchinari e/o prodotti, quindi un vero e proprio laboratorio aziendale. La Provincia metterà a disposione uno stand ed eventuale attrezzatura. 

 

La singola azienda potrà decidere di partecipare solo a una giornata o per l’intera durata della rassegna.

Per motivi organizzativi, vi chiediamo di compilare il link di adesione entro e non oltre il 22 settembre 2023.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Formazione: formazione@api.lecco.it, 0341.282822.

(SB/tm)




“I giovedì dell’orientamento”: incontri itineranti con le aziende per l’orientamento scolastico

Si informano le aziende associate che per l’anno 2023, “I Giovedì dell’Orientamento” saranno “itineranti” e verranno organizzate nei vari ambiti territoriali.
Si tratta di serate dedicate ai genitori e agli studenti del I grado in procinto di scegliere il percorso di scuola superiore di II grado.

Vi chiediamo la disponibilità a partecipare con un intervento orientativo generale che vada a toccare i seguenti punti: mondo del lavoro, competenze trasversali, incentivazione a coltivare i talenti e le specificità, scelte consapevoli, materie Stem, superamento stereotipi di genere nelle professioni. 

In particolare, le serate de “I giovedì dell’orientamento” si terranno come di seguito indicato:

21/09/23 – presso Sala Don Ticozzi di Lecco dalle ore 20 alle ore 22
28/09/23 – presso Aula Magna Ist. M. Polo di Colico dalle ore 20 alle ore 22
05/10/23 – presso Sala Pensa Comunità Montana Valsassina Barzio dalle ore 20 alle ore 22
12/10/23 – presso Sala Conferenze Monastero S. Maria del Lavello Calolziocorte dalle ore 20 alle ore 22
19/10/23 – presso Aula Magna Ist. Viganò di Merate dalle ore 20 alle ore 22

Per motivi organizzativi, si chiede di inviare la propria disponibilità tramite il link entro lunedì 18 settembre. Informiamo che la conferma di adesione e abbinamento azienda/data sarà a discrezione della Provincia sulla base delle richieste pervenute. 

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Formazione: formazione@api.lecco.it, 0341.282822.

(SB/tm)




Applicazione Reverse Charge: chiarimenti

In deroga all’ordinario meccanismo IVA in base al quale debitore d’imposta nei confronti dell’Erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.

Pertanto, in applicazione del reverse charge il prestatore di servizi emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta.

Dunque, in alcuni casi specifici il meccanismo in parola si applica anche negli scambi che avvengono tra operatori nazionali. Ciò ad esempio avviene nel settore dell’edilizia.

In particolare, nel settore edile, la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:

  • la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
  • la lett. a-ter) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
In tali ultime ipotesi, lett. a-ter), comma 6, dell’art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica rispetto a qualsiasi forma contrattuale avente ad oggetto le prestazioni citate B2B e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un contratto di subappalto (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015).

Detto ciò rispetto ad alcune operazioni potrebbero esserci dei dubbi circa l’applicabilità del reverse charge. Si pensi ad esempio alle prestazioni di rifacimento del tetto con rimozione dell’amianto.

Per la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, per circoscrivere le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“demolizione“) della Tabella ATECO 2007. Non dovrebbe rientrare nella nozione di “demolizione” di cui al codice ATECO l’attività di rimozione di parti dell’edificio, tipica delle fasi iniziali di ristrutturazione edilizia.

Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di completamento relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • intonacatura e stuccatura – codice 43.31.00;
  • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate – codice 43.32.01;
  • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del “reverse charge”, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici) – codice 43.32.02;
  • rivestimento di pavimenti e di muri – codice 43.33.00;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri – codice 43.34.00;
  • attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) – codice 43.39.01;
  • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n. c.a. – codice 43.39.09.
Secondo la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E  devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere (codice ATECO 43.12), in quanto non riferibili alla fase del completamento dell’edificio, bensì a quella propedeutica della costruzione.

Le prestazioni qualificate dai codici ATECO come “completamento di edifici” rientrano nell’ambito di applicazione del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla natura di intervento edilizio realizzato

Quindi, sono ricompresi nella disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter). Per cui, ad esempio, si applica il “reverse charge” alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente. La circolare n. 14/E/2015 ha specificato che sono ricomprese tra i servizi di completamento relativi ad edifici le “prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio”.

In tali casi si applica il reverse charge.

Riepiloghiamo di seguito le prestazioni soggette alla disciplina in esame, sulla base della descrizione fornita dalla Tabella ATECO 2007 e dalle relative note esplicative.
 

Servizi di pulizia relativi ad edifici
 
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici)
Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali
Pulizia generale (non specializzata) di condomìni
81.22.02 Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni)
Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi)
Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici
Servizi di demolizione relativi ad edifici
 
43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture
Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici
 
43.21.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile
Cablaggio e connessioni elettriche
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici
43.21.02 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici
Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche
Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d’incendio
Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto
Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto e antincendio
43.22.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici
43.22.02 Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore
43.22.03 Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati)
43.29.01 Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifici
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici
43.29.09 Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici
Installazione di parafulmini in edifici
Installazione di sistemi di aspirazione in edifici
Installazione di impianti pubblicitari in edifici
Installazione di cancelli automatici in edifici
Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici
Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici
Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici
Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
No l’installazione di macchine apparecchiature industriali
No i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione
No l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti ecc.
Servizi di completamento relativi ad edifici
 
43.31.00 Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura
43.32.01 Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali21
Installazione di cucine su misura, scale
Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili)
43.33.00 Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati
Applicazione di stucchi ornamentali
Trattamento di pavimenti (levigatura, rasatura, lucidatura)
Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento, ecc.
43.34.00 Tinteggiatura interna ed esterna di edifici
Verniciatura di strutture di genio civile
Verniciatura di infissi già installati
Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc.
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Installazione di caminetti
Costruzione di sottofondi per pavimenti
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
No la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
No la consulenza e design per decorazione di interni
La realizzazione di coperture non rientra nell’applicazione del reverse charge in quanto ascrivibile alla categoria “Altri lavori specializzati di costruzione”, e non nelle attività di “completamento edifici”. 

Va, tuttavia, applicata la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Quindi il meccanismo del reverse charge potrebbe trovare applicazione qualora le prestazioni siano eseguite nell’ambito di un contratto di subappalto. Stessa cosa dicasi per la rimozione dell’amianto.

Dunque, per la rimozione, con contratto di subappalto, la ditta che segue la prestazione emette fattura in reverse charge ex art 17, comma 6, lett. a.

Tuttavia, mancano chiarimenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
(MF/ms)




La regolarizzazione delle cripto-attività

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
 
Definizione di cripto-attività

Una cripto-attività, nota anche come cripto-valuta o cripto-moneta, è un tipo di attività digitale basata su tecnologie crittografiche e blockchain.

Si tratta di asset digitali progettati per fungere da mezzi di scambio, simili alle valute tradizionali, ma con alcune caratteristiche distintive.

Attualmente ci sono più di 1600 cripto-valute quotate nei mercati specializzati maggiori, di medie dimensioni e specializzati; tra le più diffuse vi sono, per esempio, Bitcoin, Ethereum (Ether), Cardano (ADA) e Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL) e Uniswap (UNIUSD).

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce la cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
 
Disciplina fiscale

Il possesso di cripto-attività comporta obblighi fiscali.

In primo luogo, nel caso in cui queste siano detenute all’estero, è necessario dichiararne il valore all’inizio e alla fine di ciascun anno, inserendo tali informazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In secondo luogo, a meno che non siano gestite da un intermediario finanziario italiano nel contesto del risparmio gestito o amministrato, è obbligatorio dichiarare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite dalla vendita delle cripto-attività, definite come la differenza positiva tra il valore di vendita e quello di acquisto. Questi profitti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.

Nel caso di inadempienza a tali obblighi, le sanzioni previste sono considerevoli.

Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW, la sanzione può variare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in “paradisi fiscali”), per ciascun anno di detenzione.

Per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all’estero.
 
Regolarizzazione delle cripto-attività

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi da 138 a 142, ha introdotto delle disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati mediante un’istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

La regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021, per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione, comprese le imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

L’istanza, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, richiede la dichiarazione delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo d’imposta e l’effettuazione del pagamento delle sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW.

La sanzione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno.

Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
 
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
 
L’istanza deve essere inviata tramite PEC, entro il 30 novembre 2023, dai contribuenti o professionisti delegati, alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. L’istanza deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma digitale, è necessario allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento effettuato tramite il modello F24, in un’unica soluzione. È altresì richiesta una relazione di accompagnamento, insieme alla documentazione probatoria.
 
Si segnala infine che la regolarizzazione risulta sicuramente vantaggiosa per quanto riguarda l’omessa indicazione nel quadro RW. Per quanto concerne invece la tassazione delle plusvalenze, va considerato che l’utilizzo del valore complessivo delle attività come base imponibile richiede una valutazione più complessa.
 
(MF/ms) 




Superbonus al 110% ultima possibilità di usufruirne

Per la quasi totalità dei contribuenti mancano poco più di tre mesi allo spirare del Superbonus con aliquota del 110%.

Più precisamente, salvo future proroghe che potrebbero rientrare nella prossima legge di bilancio per il 2024 e che potrebbero riguardare i condomìni che devono ancora ultimare i lavori (il governo sta valutando al riguardo l’impatto di una eventuale proroga sul bilancio dello Stato e sul deficit 2024), mancano soltanto 111 giorni per sostenere le spese relative agli interventi agevolati.

Rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre detrazioni edilizie: la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l’importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. “bonus casa”), la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. “ecobonus”) dal 50% al 75%, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus” dal 50% sino all’85%, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013.

Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Tornando al superbonus, che dal 2024 nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più super (in quanto nel 2024 e nel 2025 scenderà rispettivamente al 70% e al 65%) e che potrà essere meno conveniente rispetto alle altre agevolazioni fiscali che potrebbero spettare per l’esecuzione di determinati interventi edilizi, per quanto concerne le spese sostenute nel 2023, seppur l’aliquota della detrazione sia stata ridotta dal 110% al 90%, permangono ancora numerosi casi per i quali sino al 31 dicembre 2023 la detrazione rimane al 110% ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma inerenti la data delle delibere condominiali e del deposito della CILAS (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e art. 9 del DL 176/2022).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri;
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”) o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I sopraelencati soggetti, quindi, per poter fruire dell’aliquota del 110% dovranno sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che affinché l’agevolazione competa è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 56).

Limitatamente al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il 31 dicembre 2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

Per un esiguo numero di soggetti, l’aliquota al 110% spetterà poi fino al 31 dicembre 2025:

  • per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito (comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020);
  • per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020).
 

(MF/ms)




Istat luglio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,7% (variazione annuale) e a + 13,9% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,275% e + 10,425%.
 
(MP/ms)
 



Valute estere luglio 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di luglio 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2023 come segue:
  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,2931
Peso Argentino 293,78
Dollaro Australiano 1,6423
Real Brasiliano 5,3099
Dollaro Canadese 1,4618
Corona Ceca 23,8924
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9482
Corona Danese 7,4508
Yen Giapponese 155,9371
Rupia Indiana 90,8395
Corona Norvegese 11,3474
Dollaro Neozelandese 1,7758
Zloty Polacco 4,4431
Sterlina Gran Bretagna 0,85856
Nuovo Leu Rumeno 4,9411
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1058
Rand (Sud Africa) 20,1074
Corona Svedese 11,6343
Franco Svizzero 0,9663
Dinaro Tunisino 3,3875
Hryvnia Ucraina 40,4391
Forint Ungherese 379,0352
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)