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Fringe benefit 2023: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Si informano le aziende associate l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E riportante alcuni significativi chiarimenti in merito al regime agevolato dei fringe benefit previsto dal decreto legge n. 48/2023.

In particolare, la Circolare chiarisce che:
·         Il carico fiscale non impatta sulla determinazione dell’agevolazione, pertanto la soglia agevolata dei fringe benefit a 3.000 € è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, a prescindere dalla percentuale di carico fiscale;
·         La condizione di figlio fiscalmente a carico, in quanto rientrante nei limiti di reddito previsti dall’art. 12 Tuir, deve perdurare per l’intero periodo d’imposta 2023;

Ricapitolando, in deroga a quanto stabilito all’art. 51, comma 3, Tuir, l’art. 40 del decreto legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito in legge con legge n. 153 del 3 luglio 2023, prevede che:

·         le aziende possano attribuire fringe benefit entro la soglia maggiorata di 3.000 €, anche sotto forma di somme da erogare o rimborsare per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
·         l’erogazione di fringe benefit alle condizioni sopraindicate può riguardare esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 Tuir. Sul punto, ricordiamo che, per essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve possedere un reddito complessivo – al lordo degli oneri deducibili – non superiore a 2.840,51 €; soglia che viene elevata a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni;
·         la soglia agevolata a 3.000 € può essere riconosciuta in misura intera ai dipendenti, non rilevando la percentuale di carico fiscale;
·         l’erogazione potrà essere effettuata anche ad personam¸ senza necessità di estendere il beneficio a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi;
·         le aziende dovranno dare preventiva informativa alle RSU (se presenti) e farsi comunicare dai lavoratori il codice fiscale di almeno un figlio a carico.

Si ricorda che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023 pertanto, qualora sopravvenissero modificazioni nello status del figlio suggeriamo ai dipendenti di comunicare prontamente tali variazioni al fine di permettere al datore di lavoro di effettuare eventuali conguagli fiscali.

(FV/fv)